DOMANDA
Un professionista riceve un pagamento in data 17 dicembre 2019 ma trasmette la fattura elettronica (datata 17 dicembre 2019) allo Sdi in data 14 gennaio 2020. A quanto ammonta la sanzione? Da 250 a 2000 euro oppure dal 90% al 180% dell’imposta con un minimo di euro 500?
RISPOSTA
Il comma 1, primo periodo, dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 471/1997 prevede che “Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio.”
Il comma 1, terzo periodo, dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 471/1997 prevede che “La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo”.
Il comma 4 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 471/1997 prevede che “Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 500”.
Riferendosi la sanzione minima di 500 euro prevista al comma 4 ai casi indicati al comma 1, primo e secondo periodo (e non al terzo periodo) ritengo che se il ritardo nella trasmissione (quindi emissione) della fattura non inciderà sulla corretta liquidazione del tributo, perché la fattura sarà inserita nella liquidazione che includerà il mese di dicembre 2019, la sanzione applicabile minima, su cui calcolare il ravvedimento, sia pari a 250 euro, come previsto dal terzo periodo del comma 1 del citato articolo 6.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome