eredità digitali

Successione del patrimonio digitale: ecco come pianificarla

L’ordinamento giuridico italiano non prevede attualmente alcuno strumento giuridico specifico per il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale, sicché è attualmente necessario avvalersi di istituti già vigenti, adattandoli alla realtà tecnologica. Ecco pro e contro di ciascuno

Pubblicato il 20 Mag 2020

testamento digitale

La trasmissione intergenerazionale del patrimonio digitale, in mancanza di una preventiva pianificazione da parte del (futuro) de cuius, può rivelarsi estremamente complessa, se non addirittura impossibile.

Non esiste infatti uno strumento giuridico specifico per trasmettere il nostro patrimonio digitale. Apparentemente, dunque, della vita, della storia, del passato di ciascuno di noi nulla è destinato a sopravviverci. Una soluzione, in verità, c’è, ma non è il testamento.

Gli strumenti giuridici per la trasmissione generazionale dei beni digitali

Tra condizioni contrattuali che elidono (più o meno legittimamente) le pretese degli eredi sui contenuti conservati negli account, credenziali difficilmente ricostruibili e dematerializzazione dei beni, infatti, gli eredi possono veder compromessa irrimediabilmente la possibilità di subentrare nei diritti connessi ai beni del defunto.

Nonostante esigenze sociali lo reclamino e le dimensioni del fenomeno che lo contraddistinguono rendano necessario un intervento del legislatore, l’ordinamento giuridico italiano non prevede attualmente alcuno strumento giuridico specifico per il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale, sicché è attualmente necessario avvalersi di istituti già vigenti, adattandoli alla realtà tecnologica.

Tra questi, quelli che potranno trovare applicazione sono:

  • il negozio testamentario;
  • il contratto di mandato post mortem exequendum;
  • il legato di password;
  • l’esecuzione testamentaria;

Sebbene alcuni tra questi risultino più funzionali di altri al trasferimento della ricchezza digitale, tutti gli istituti sopra elencati sono accomunati da (almeno) tre ostacoli che possono compromettere un loro pieno utilizzo:

  • la presenza di credenziali di accesso legate al bene digitale o all’account
  • il mantenimento della segretezza della credenziale di accesso
  • l’aggiornamento costante delle credenziali di accesso

Il negozio testamentario

Il testamento costituisce l’unico strumento negoziale attraverso il quale i consociati possono disporre del loro patrimonio per il momento in cui avranno cessato di vivere e, per tale ragione, ricopre un ruolo centrale nel diritto delle successioni.

Nell’ambito della successione digitale però, il testamento evidenzia un ostacolo insuperabile che ne limita l’utilizzo: la pubblicazione.

Invero, mentre per il testamento pubblico e per quello speciale, è prevista unicamente la loro trasmissione alla cancelleria del Tribunale per l’iscrizione nel registro delle successioni (ex art. 622 c.c.) e la comunicazione ai designati (ex art. 623 c.c.), per il testamento olografo (e quello segreto) è prevista la sua pubblicazione (ex artt. 620 e 621 c.c.).

Se è vero che la credenziale di accesso, il cui obiettivo primario è proteggere un determinato contenuto dall’accesso di terzi non autorizzati, deve necessariamente restare segreta sino alla sua consegna al legittimo destinatario, è altrettanto vero che, qualora fosse indicata espressamente nel testamento, con la pubblicazione del medesimo verrebbe vanificata la sua funzione[1].

Le credenziali diverrebbero infatti note, in un primo tempo, al notaio, ai testimoni e ai chiamati all’eredità e, in un secondo tempo, a tutti coloro che accedessero al testamento medesimo, frustrando così, nel migliore dei casi, la (sola) loro segretezza e, nel peggiore, la volontà del disponente[2].

A prescindere dalla pubblicazione, la segretezza delle credenziali di accesso scritte all’interno di un testamento potrebbe essere poi anche frustrata dai chiamati all’eredità o dai legatari che rinvenissero la scheda testamentaria: questi potrebbero servirsi delle medesime per appropriarsi del contenuto protetto o cancellarlo ovvero, comunque, per disporne in violazione di legge e delle volontà testamentarie prima ancora di aver consegnato al notaio la scheda testamentaria.

Il testamento, dunque, se da un lato si rivela l’unico strumento per disporre senza limitazioni del proprio patrimonio digitale, dall’altro lato presenta una problematica, la pubblicazione, che si rivela insuperabile e che ne limita fortemente l’utilizzo.

Mandato post mortem exequendum

Il mandato post mortem exequendum è, invece, un vero e proprio contratto inter vivos in forza del quale il mandatario si obbliga, nei confronti del mandante, a compiere determinanti atti giuridici per conto di quest’ultimo dopo la sua morte.

Per le sue caratteristiche, il mandato post mortem exequendum risulta (da solo o unitamente al testamento) lo strumento più adeguato al trasferimento mortis causa del patrimonio digitale di un individuo.

Invero, tale strumento è idoneo:

  • al trasferimento mortis causa del patrimonio digitale avente contenuto non patrimoniale e di quello avente contenuto patrimoniale (se già oggetto di attribuzione in vita);
  • a consentire il trasferimento o la consegna delle credenziali di accesso ai beni digitali (o agli account ove sono contenuti) mantenendone la segretezza.

Il contratto può essere concluso in qualsiasi forma, anche verbalmente, in quanto avente ad oggetto l’incarico di compiere un’attività meramente fiduciaria dopo la morte del mandante.

Quanto al contenuto dell’incarico, questo può essere il più vario, sebbene sia necessario tenere in considerazione, da un lato, la natura dei singoli beni digitali di cui si dispone e, dall’altro lato, le condizioni generali di contratto sottoscritte con il fornitore del servizio della società dell’informazione (il quale, spesso, come detto, prevede la non trasmissibilità del contratto e delle credenziali di accesso al servizio).

In particolare, il mandante potrà conferire al mandatario, a titolo esemplificativo, l’incarico di:

  • richiedere ex art. 17 GDPR, eventualmente in combinato disposto con l’art. 2 terdecies del D. Lgs. n. 196/2003, la cancellazione dei dati trattati i fornitori dei servizi della società dell’informazione;
  • richiedere ex art. 15 GDPR, eventualmente in combinato disposto con l’art. 2 terdecies del D. Lgs. n. 196/2003 la cancellazione dei dati trattati dai fornitori dei servizi della società dell’informazione l’accesso e copia dei dati;
  • richiedere ai fornitori dei servizi della società dell’informazione le credenziali di accesso alle risorse on-line;
  • consegnare ad uno o più soggetti determinati tutti o alcuni beni digitali presenti su supporti di memorizzazione fisici o virtuali (foto, e-mail, video, blog, ecc.);
  • cancellare tutti o alcuni dati presenti su supporti di memorizzazione fisici o virtuali, cancellare l’iscrizione a determinati servizi;
  • richiedere la cancellazione ex art. 17 GDPR di uno più determinati profili social network;
  • consegnare ad uno o più soggetti determinati le credenziali di accesso ad uno o più account;
  • pubblicare un’opera creativa dell’ingegno.

È bene rammentare che i beni digitali aventi valore patrimoniale (quali a titolo esemplificativo: criptovalute, fotografie fatte da un fotografo professionista, progetti di un architetto, disegni di invenzioni suscettibili di brevetto, opere letterarie, programmi per elaboratore, film e musica digitale, e-books) e le relative credenziali di accesso al loro contenuto, non potranno essere oggetto di trasferimento attraverso il (solo) mandato post mortem exequendum, a meno che l’attribuzione patrimoniale non si sia già perfezionata con il mandante in vita o il trasferimento non sia “confermato” con il testamento (in tal caso il titolo del trasferimento non sarà il contratto di mandato, bensì il testamento).

Al di fuori di tali ipotesi, infatti, si configurerebbe una violazione del divieto ex art. 458 c.c. e il mandato sarebbe affetto da nullità.

Al contrario, il trasferimento di beni aventi natura non patrimoniale (a titolo esemplificativo: le fotografie, filmati e registrazioni di famiglia, le memorie, i diari e gli scritti personali, la corrispondenza elettronica, le conversazioni digitali (su social network, smartphone, ecc.) e cioè dei beni digitali “personali”, potrà avvenire validamente attraverso il mandato post mortem exequendum e senza il rischio di incorrere nel divieto di patti successori, seppur con i limiti imposti ex lege per la natura di alcuni di essi.

Legato di password

Il legato di password è una disposizione a titolo particolare (rectius, un legato di specie a contenuto atipico)[3], attraverso il quale il testatore dispone l’acquisto di uno specifico diritto a contenuto patrimoniale (o non patrimoniale), ma il cui oggetto è determinabile solo in forza di elementi estranei al testamento

il testatore, a mezzo dell’attribuzione diretta delle credenziali, attribuisce al legatario i diritti su ciò che le credenziali stesse custodiscono.

La dottrina ritiene a tal proposito che, nel caso in cui la disposizione testamentaria abbia ad oggetto credenziali che si riferiscono a rapporti non patrimoniali – o, meglio, quando attraverso la credenziale non si realizza un arricchimento patrimoniale del beneficiario – si dovrà parlare di un mero atto post mortem.

In caso contrario, ovvero qualora l’attribuzione della credenziale sia destinata a far beneficiare il destinatario di un’attribuzione di valenza patrimoniale, si tratterebbe di legato[4].

Il legato di password è, potenzialmente, un istituto che consente di per sé di superare tutti i problemi connessi al divieto dei patti successori e alla patrimonialità dei beni digitali. Tuttavia, come il testamento che lo contiene, anch’esso è soggetto a pubblicità e, per tale ragione, soggiace agli stessi limiti del testamento.

L’esecutore testamentario

Attraverso l’istituto dell’esecutore testamentario, il testatore potrebbe, da un lato, utilizzare il testamento per disporre mortis causa del suo patrimonio digitale (sia esso di valore patrimoniale sia esso di valore non patrimoniale), scongiurando così i rischi in cui potrebbe incorrere utilizzando il mandato post mortem exequendum e, dall’altro lato, avvalersi di una persona di fiducia, preferibilmente già custode delle credenziali di accesso, affinché siano eseguite le sue volontà (consegna delle credenziali, cancellazione dei dati, ecc.), come nel contratto di mandato post mortem .

L’istituto dell’esecutore testamentario appare quindi il più adeguato al trasferimento del patrimonio digitale, in quanto consente di superare tutte le criticità tipiche della successione digitale.

Tuttavia, anche tale istituto presenta un ostacolo ad esso connaturato: l’incarico di esecutore testamentario può essere infatti liberamente accettato o rinunziato senza motivazione dalla persona nominata esecutore (l’unico caso in cui si può ravvisare una ”costrizione” di accettazione dell’incarico è quello in cui il nominato esecutore sia anche indicato quale chiamato all’eredità o legatario e il testatore abbia subordinato all’accettazione dell’incarico le disposizioni a suo vantaggio), con la conseguenza che, nel caso in cui il nominato esecutore testamentario non voglia o non possa accettare l’incarico, le volontà testamentarie potrebbero restare inattuate. Per tale ragione ne risulta sconsigliato l’utilizzo.

________________________________________________________________

  1. Mastroberardino, Il patrimonio digitale, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, 181.
  2. G. Resta, La morte digitale, in Dir. inf. e inform., 2014, p. 916; Di Staso, Il mandato post mortem exequendum, in Fam. pers. e succ., 2011, p. 685.
  3. L. Di Lorenzo, I legati a contenuto atipico e tipico nella prassi notarile, in Quaderni della Rivista Notariato, 2015, p. 128.
  4. L. Di Lorenzo, I legati a contenuto atipico e tipico nella prassi notarile, cit., p. 130.

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