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Fattura elettronica e acconto per la merce, ecco come fare

Vediamo cosa prevede la normativa riguardo agli acconti per le cessioni che avvengono con bolletta doganale e gli obblighi connessi di fatturazione ed esterometro

Pubblicato il 21 Feb 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica forfettari

DOMANDA

A norma dell’articolo 6,comma 4, dpr 633/72 se anteriormente al verificarsi della consegna o spedizione è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento, ciò comportando l’emissione di una fattura elettronica di acconto “immediata” che deve essere spedita allo Sdi entro 12 giorni. Si richiede il corretto comportamento da seguire nei seguenti casi in cui l’acconto sia ricevuto nel mese di spedizione della merce:

  • Acconto per vendita in Italia: ad es. pagamento ricevuto il 03/10 e consegna effettuata con ddt il 10/10, posso emettere SOLO la fattura differita in data ad es.31/10?
  • Acconto per vendita UE: non vi è obbligo di fatturare l’acconto, ma se dovessi farlo lo tratto come fattura immediata con spedizione allo sdi entro 12 giorni (optando per l’invio generale allo SDI in alternativa all’esterometro)?
  • Acconto per vendita Extra Ue: per le cessioni con bolla doganale non sono obbligato ad effettuare la spedizione allo Sdi o l’esterometro, quindi mi chiedo se per le consegne nel mese di ricevimento dell’acconto debba comunque fatturare l’anticipo e se, in ogni caso, la fattura di acconto vada spedita allo Sdi (il che, a mio avviso, non avrebbe molto senso in quanto le fatture “a chiusura” non transiterebbero per lo SDI)

Fabio Ronchese

RISPOSTA

La fattura si chiama differita perché, a norma dell’articolo 21, comma 4, lettera a), è emessa con riferimento ad un precedente documento di trasporto, o di altro genere, purchè provvisto dell’indicazione della data, delle generalità  del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità  dei beni ceduti. Altrimenti la fattura è immediata. Nel suo caso, invece che il DDT dovrebbe emettere fattura immediata, poste che è ancora nei 12 giorni dal pagamento, ovviamente con data di effettuazione della operazione, ossia 3/10 .

Il momento di effettuazione della operazione e il conseguente obbligo di fatturazione è indipendente dallo status (italiano, UE, extra UE) del cessionario. Quindi va bene la emissione della fattura immediata con trasmissione al SDI entro 12 giorni (come alternativa all’esterometro).

Per le ragioni esposte al punto precedente, la fattura va sempre emessa quando si riceve l’acconto, e può essere emessa “Non imponibile” (vedi per tutte Risoluzione 1/12/2008 n.456 ADE). Nella fattura che emetterà a saldo riporterà gli estremi delle fatture di acconto emesse. Vero è che per le operazioni “per le quali è stata emessa una bolletta doganale” non vi è obbligo di esterometro (art.1 comma 3-bis, D.Lgs.vo127/2015) ma è anche vero che se tra il ricevimento dell’acconto e la spedizione dovesse passare tempo e nelle more ricevesse un controllo, potrebbe non essersi realizzato il presupposto per l’esonero (ossia la emissione della bolletta doganale), per cui le potrebbe venire contestata la omissione dell’esterometro. Non vedo pertanto controindicazioni ad emettere comunque fattura elettronica anche per queste operazioni.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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