Il piano “Transizione 4.0” si prefigge di dotare l’Italia di una nuova politica industriale, più inclusiva e attenta alla sostenibilità. In particolar modo, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), i nuovi incentivi dovrebbero agevolare in misura maggiore rispetto al passato l’innovazione, gli investimenti green, le attività di design. Il tutto con una maggiore attenzione alle produzioni del made in Italy. Analizziamo tre incentivi particolarmente interessanti per la digital transformation delle imprese, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 in attuazione del piano.
Beni strumentali: il credito d’imposta
L’articolo 1, commi 184-197 della Legge di Bilancio, ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali che sostituisce, per l’anno 2020, le agevolazioni del superammortamento e dell’iperammortamento introdotte negli anni precedenti.
Tali agevolazioni si basavano, com’è noto, sull’incremento del costo d’acquisto del bene acquistato, per cui l’incentivo si concretizzava in sostanza nella maggiore deducibilità delle quote di ammortamento e il beneficio per l’impresa si manifestava lungo una pluralità di anni (caratteristica, quest’ultima, comunque mantenuta anche con riferimento alla nuova agevolazione, come vedremo).
A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, il meccanismo di incentivazione cambia sensibilmente: infatti, viene ora concesso un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, in cinque quote annuali di pari importo e, per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali; si può quindi notare, come accennato brevemente prima, che anche in relazione alla nuova agevolazione il beneficio per l’impresa viene recuperato in una pluralità di anni.
Nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari”, il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene. Per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” (i.e. beni di cui agli allegati A e B), il credito è invece utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Occorre rilevare che il credito d’imposta è concesso in misura differenziata a seconda del tipo di bene strumentale acquistato.
I tre tipi di investimento agevolabili
Più in dettaglio, vi sono tre tipologie di investimenti agevolabili. Una prima tipologia è data dagli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “ordinari”, che precedentemente potevano beneficiare del superammortamento. In questo caso il credito è riconosciuto nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro. Il beneficio massimo per l’impresa potrà quindi arrivare fino a 120.000 Euro.
Una seconda tipologia di investimenti agevolabili concerne i beni materiali di cui all’allegato A alla Legge di Bilancio 2017, ovverosia quei beni che in precedenza erano oggetto dell’iperammortamento. Per tale tipologia di beni, il credito è significativamente più elevato rispetto ai beni “ordinari”; tale incentivo è infatti riconosciuto nella misura del:
- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di Euro; e
- 20% per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di Euro.
Nessuna agevolazione è invece prevista per la parte di investimenti che eccede il limite di 10 milioni.
Una terza tipologia di investimenti che beneficiano dell’agevolazione è costituita dai beni immateriali di cui all’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017, ovverosia quei beni che potevano beneficiare della maggiorazione correlata all’iperammortamento. Per tali beni, il credito è riconosciuto nella misura pari al 15% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari ad Euro 700 mila; il beneficio per l’impresa può quindi ammontare ad un massimo di 105.000 Euro.
Riguardo alla tempistica per beneficiare dell’incentivo in esame, sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Sono inoltre agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Bonus ricerca, sviluppo e innovazione
L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, con i commi dal 198 al 209, il nuovo Credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 ed in altre attività innovative che, per l’anno 2020, sostituisce il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo disciplinato dall’ articolo 3, del Decreto Legge 145/2013, la cui efficacia cessa quindi anticipatamente rispetto ai termini di legge.
Il nuovo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Il bonus fiscale in esame è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, ed è riconosciuto in misura differenziata a seconda del tipo di attività:
- per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, nel limite annuo massimo di 3 milioni Euro;
- per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite annuo massimo di 1,5 milioni di Euro;
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite annuo massimo di 1,5 milioni di Euro;
- per le attività di design e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite annuo massimo di 1,5 milioni di Euro.
Con un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 2 marzo 2020, saranno disciplinate la definizione delle attività e le disposizioni di attuazione dell’incentivo in parola.
Bonus formazione 4.0
Oltre agli incentivi sopra descritti, è necessario rilevare che la Legge di Bilancio (articolo 1, dal comma 210 al 217) ha prorogato la disciplina del credito d’imposta per la Formazione 4.0, prevedendo che l’incentivo trovi applicazione anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’anno 2020).
Inoltre, la Legge di Bilancio ha rimodulato i limiti massimi annuali dell’incentivo. A seguito di tali modifiche, pertanto, l’agevolazione per l’anno 2020 spetta a:
- piccole imprese, nella misura del 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 300 mila;
- medie imprese, in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 250 mila, in luogo del precedente limite di 300 mila Euro;
- grandi imprese, nella misura del 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila Euro, in luogo del precedente limite di Euro 200 mila.
La Legge di Bilancio ha eliminato inoltre l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, adempimento fino ad ora necessario al fine di poter fruire dell’agevolazione.