fatturazione elettronica

E-fattura B2B, come ottenere i benefici fiscali: si parte

Con il nuovo Decreto Legge e il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, diventa di fatto obbligatorio fatturare elettronicamente per chi vuole ottenere tutti gli importanti benefici fiscali. Ecco le scelte a disposizione del contribuente

Pubblicato il 02 Nov 2016

Con il Decreto Legge 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, pubblicato in GU n.249 del 24-10-2016, si dà il via ufficialmente alla fatturazione elettronica tra privati B2B.

A pochi giorni dalla pubblicazione in GU di tale decreto, l’Agenzia delle Entrate infatti pubblica il provvedimento sulla definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, che di fatto ha sancito l’inizio dei processi di fatturazione elettronica per aziende e professionisti.

Sappiamo che la fatturazione elettronica non è un argomento nuovo, visto che dal 6 Giugno 2014 abbiamo fatto i conti con la fatturazione elettronica PA. Questi due provvedimenti però danno inizio congiuntamente alla fatturazione elettronica tra aziende e professionisti.

Anzi, come vedremo, di fatto sanciscono una forzatura (di fatto un obbligo) per tutte le aziende che vogliono usufruire dei vantaggi fiscali, di applicare internamente processi di fatturazione elettronica.

Vediamo perché, partendo dal Decreto 193/2016.

Al Capo II, misure urgenti in materia fiscale e nell’art. 4 Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione, si dispone che << In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio. 2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, comprendono almeno: a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b) la data ed il numero della fattura; c) la base imponibile; d) l’aliquota applicata; e) l’imposta; f) la tipologia dell’operazione….Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate >>.

Quindi per ottenere i vantaggi fiscali già indicati dal decreto legislativo del 5 agosto 217 e che qui si riepilogano per completezza:

  • Esclusione dalla trasmissione delle transazioni attraverso lo spesometro;
  • Esclusione dalla trasmissione delle comunicazioni operazioni blacklist;
  • Esclusione dalla trasmissione degli acquisti effettuati da operatori di San Marino;
  • Esclusione dalla trasmissione dei modelli Intrastat;
  • Esclusione dalla trasmissione dei contratti stipulati dalle società di leasing;
  • Diritto a ricevere rimborsi entro i 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione;
  • Verifiche e controlli e accertamenti fiscali ridotti ad 1 anno;
  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità;
  • Esonero dall’obbligo di registrare le fatture emesse e gli acquisti nell’apposito registro.

il contribuente ha due scelte:

a)    Inviare trimestralmente, come indicato sopra dal decreto legge 193/2016, all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

b)    Applicare il processo di fatturazione elettronica, inviando le fatture elettroniche, secondo quanto indicato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cui sopra, tramite il famoso e collaudato Sistema di Interscambio, già precedentemente utilizzato per le fatture elettroniche verso la PA.

E’ ovvio che per chi adotterà la fatturazione elettronica, già obbligatoria nei rapporti con la pubblica amministrazione, potrà evitare la fastidiosissima comunicazione trimestrale di cui al punto a). E’ facile considerare quindi che la gran parte delle partite Ive sceglierà la strada della fatturazione elettronica, che di fatto diventa un obbligo, per usufruire dei vantaggi fiscali, in quanto procedura molto più semplice, sicura e certa della comunicazione trimestrale. Inoltre a questo link, è disponibile un vademecum aggiornato alle ultime novità normative.

Anche perché nel caso ci siano eventuali errori nella comunicazione trimestrale dei dati, vengono applicate sanzioni pesanti, anche per errori solo formali, come ad esempio: per la mancata comunicazione di una fattura emessa si pagheranno 25 euro, fino a un massimo di 25 mila euro, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate uscito appunto pochi giorni dopo il decreto, dispone e spiega in modo dettagliato come i contribuenti trasmettono, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni. I dati da trasmettere sono quelli riportati nell’allegato “SPECIFICHE TECNICHE DATI DELLE FATTURE”.

Mentre la trasmissione viene specificata nelle modalità descritte nell’allegato “MODALITA’ DI TRASMISSIONE DATI FATTURE” al provvedimento.

Una nota importante è che l’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati. L’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

La revoca dell’opzione è esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’ultimo anno del quinquennio.

Mentre i termini per la trasmissione dei dati avviene entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, la comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

La trasmissione dei file verso il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

– un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS;

– un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);

– un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP; un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione dei servizi “Fatture e corrispettivi” con dimensioni massime di 150 MB.

Le notifiche di esito saranno inoltrate di ritorno nelle stesse quattro modalità di cui sopra.

Quindi un processo simile se non per certi versi uguale a quello della Fattura Elettronica PA.

Ora per le aziende non resta che affrontare questa sfida nel modo più corretto possibile: iniziare a digitalizzare i propri processi di business senza focalizzarsi stupidamente alla semplice dematerializzazione del documento fattura, ma facendo in modo di reingegnerizzare i propri flussi e le proprie informazioni.

La fattura elettronica non deve far paura, la stessa Agenzia dell’Entrate con il provvedimento pubblicato, offre la possibilità di inviare una fattura XML non firmata (oltre alla classica disponibilità di usare una firma in CADES o in XADES), riconfermando quanto già indicato dalla Risoluzione 18/E del 24 Giugno 2014, e ovvero che un documento informatico che abbia le caratteristiche di integrità, qualità, immodificabilità ed autenticità può esistere anche senza firma digitale se inserito in un processo che sia digitalizzato a norma, come ad un comune ERP che garantisca quelle caratteristiche.

Questo va nell’ottica che è più importante dematerializzare un processo che un documento, quindi andiamo avanti, senza paura e iniziamo con la fatturazione elettronica B2B per una vera innovazione digitale.

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