Nel quadro delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19, Enac ha previsto alcune deroghe alle disposizioni sull’uso dei droni per consentire le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini. Anche se il ministero dell’Interno ha successivamente bloccato l’uso dei droni da parte della polizia postale, la questione è solo rimandata – affidata com’è, ora, a l’interlocuzione tra Enac e Interno per stabilire i dettagli dell’utilizzo.
Il provvedimento
Il punto di partenza è una nota del 23 marzo 2020 – Provvedimenti governativi emergenziali in vigore fino al 03/04/2020 in punto di utilizzo droni, ENAC ha annunciato delle deroghe rispetto ad alcune disposizioni del Regolamento ENAC dell’11 novembre 2019 – Mezzi aerei a pilotaggio remoto, che detta la disciplina generale della materia.
In particolare, le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei privati possono essere realizzate dai comandi di Polizia con l’impiego di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) anche in deroga ai requisiti di registrazione e identificazione di tali dispositivi ex Art. 8 Regolamento. In virtù di tale previsione, tali strumenti possono essere validamente impiegati anche in difetto di registrazione sul portale D-Flight e di apposizione del codice identificativo QR e da soggetti non in possesso di attestato di competenza (al loro impiego) in stato di validità.
In particolare, l’impiego di SAPR nello svolgimento di operazioni critiche (Art. 10 Regolamento), quali il sorvolo di assembramenti di persone, agglomerati urbani o infrastrutture sensibili, potrà avvenire in VLOS (Visual Line of Sight, ovvero entro una distanza orizzontale e verticale tale da consentire il contatto visivo continuativo con il dispositivo) anche al di fuori dagli scenari standard autorizzati dal Regolamento e in difetto di autorizzazione espressa dell’Ente in aree urbane “in cui vi è scarsa popolazione esposta al rischio di impatto”: è in ogni caso consentito, in deroga all’art. 10, par. 8 Regolamento, alla luce delle finalità della Nota, il sorvolo di assembramenti di persone o delle aree in cui si verifichino concentrazioni inusuali (e non autorizzate) di persone.
L’impiego dei droni è consentito anche in aree situate in prossimità di aeroporti, in deroga a quanto previsto all’art. 27 Regolamento, previa comunicazione preventiva e successivo coordinamento con i responsabili delle torri di controllo dell’aeroporto limitrofo.
Il trattamento dati
Malgrado la Nota ENAC del 23 marzo 2020 non presenti una deroga espressa rispetto all’Art. 34 Regolamento – Protezione dati privacy, la legittimità di tali operazioni di controllo è confermata dalla Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di Covid-19, adottata il 19 marzo 2020 dall’European Data Protection Board (EDPB).
La misura descritta, ascrivibile alla categoria “trattamento dati relativi all’ubicazione dei soggetti”, risponde ai principi di necessità (salvaguardia salute pubblica ex Art. 15 Direttiva e-privacy), adeguatezza e proporzionalità, dando luogo ad una forma di controllo senz’altro meno intrusiva rispetto, ad esempio, al tracciamento dei dati personali di localizzazione relativi ai telefoni cellulari dei singoli (anche se il Garante non esclude in futuro il ricorso a questa misura quale extrema ratio per il contenimento dell’epidemia, secondo il c.d. modello coreano).
I dati raccolti mediante l’impiego di droni non potranno essere impiegati per finalità differenti rispetto al monitoraggio, né conservati per un tempo superiore a quello strettamente necessario: pertanto i dati dovranno essere cancellati immediatamente o, in caso di violazione, una volta concluso il procedimento di irrogazione della sanzione nei confronti dell’interessato. In ogni caso, a tutela della riservatezza dei dati raccolti, le autorità che impiegano dispositivi SAPR devono adottare misure di sicurezza adeguate funzionali ad escludere la divulgazione dei dati a soggetti non autorizzati.
Controlli e sanzioni
L’Art. 4 (Sanzioni e controlli) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede, in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di importo compreso tra euro 400,00 e Euro 3.000,00 (importo aumentato fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo). In caso di mancato rispetto delle misure previste per i pubblici esercizi o le attività commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio dai 5 ai 30 giorni.
La reiterata violazione di tali previsioni comporta l’applicazione della sanzione in misura raddoppiata, nonché l’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima.
Una sanzione di natura penale si applica esclusivamente nei confronti del soggetto positivo, in condizione di quarantena domiciliare, che violi consapevolmente il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, il quale sarà chiamato a rispondere del delitto ex Art. 452, comma 1, n. 2 (Delitti colposi contro la salute pubblica), con la reclusione da 1 a 5 anni.
Infine, l’impiego di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) per l’accertamento e identificazione dei trasgressori alle misure ex D.L. n. 19/2020, è legittimo ai sensi dell’art. 13 L. n. 689/1981 (legge alla quale fa espresso riferimento l’art. 4, comma 3, del menzionato decreto-legge). Tale previsione, secondo cui “gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica”, autorizza le forze di Polizia, anche locale, a procedere alle rilevazioni indicate, con violazioni che devono essere comunicate ai trasgressori tempestivamente o, in ogni caso, con notificazione entro il termine di 90 giorni (Art. 14).
Privacy e identificazione dei trasgressori
Nell’ambito del procedimento di identificazione dei trasgressori delle misure emergenziali da parte delle forze di Polizia, l’impiego dei droni potrebbe svolgere un fondamentale ruolo di supporto nella realizzazione dell’attività di controllo delle pattuglie a terra.
In particolare, le immagini acquisite dal drone sono visibili in tempo reale da remoto, in modo tale da inoltrare una segnalazione tempestiva alle forze di polizia dislocate sul territorio per lo svolgimento dei controlli ai quali esse sono preposte: solo in questo modo, infatti, sarà possibile verificare se il soggetto fermato stia effettuando uno spostamento per una delle ragioni autorizzate (comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza per spostamenti in comune diverso, situazioni di necessità che rivestono il carattere della quotidianità, motivi di salute) e, nel caso, procedere tempestivamente all’irrogazione della sanzione ex art. 4 D.L. n. 19/2020 (una sommaria descrizione del ruolo di supporto svolto dai droni è fornita ai cittadini sui siti dei Comuni che li adoperano, ad es., con riguardo al Comune di Lucca.
Alcuni Comuni, tuttavia, hanno autorizzato le pattuglie di Polizia Municipale allo svolgimento di controlli più stringenti, mediante l’impiego di droni di ultima generazione, dotati di termocamera e sistemi di riconoscimento facciale. In questo caso, il dispositivo dovrebbe sorvolare l’area ad una quota superiore a quella necessaria per l’attivazione di questa funzionalità, procedendo alla discesa tesa ad un riconoscimento solamente una volta individuato un potenziale trasgressore (ad esempio nel Comune di Cagliari) o una attività potenzialmente contro le disposizioni per le quali è attivato.
L’impiego di questa forma di controllo, ben più stringente, pone questioni relative alla privacy non di poco conto, le domande da porsi sono tante fra le quali: a quale data base ha accesso il sistema di riconoscimento facciale? Eventuali soggetti ripresi dal drone vengono poi schedati per il solo fatto di aver compiuto una determinata attività, non per forza illegale?
Le immagini acquisite dalla forza pubblica non sono soggette alle previsioni del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (punto 3.1.2.), in quanto riconducibili ai casi individuati espressamente dall’art. 53 D.lgs. n. 196/2003. In seguito all’abrogazione della disposizione, le modalità di raccolta, utilizzo ed eventuale diffusione del dato sono disciplinate dal D.P.R. n. 15/2018 – Regolamento a norma dell’art. 57 D.lgs. n. 196/2003 recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dati effettuato per finalità di polizia da uffici e comandi di polizia.
Da ultimo si ricorda che chi usa un drone per divertimento, non potendo uscire di casa[1], con questa motivazione, non può pilotarlo a meno che il volo non avvenga in aree appartenenti alla propria abitazione e che ovviamente il volo rispetti i dettami del regolamento SAPR, la circolare ATM-09, gli spazi aerei riportati nelle AIP / sito d-flight, i divieti di pubblica sicurezza etc.
Si tratta di voli non compatibili con il regolamento SAPR. Ricordiamo anche che da sempre il volo del drone ricreativo / operazioni non critiche deve essere condotto a vista.
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- Nel cortile di casa in mezzo ad una città è molto difficile che si possa realizzare in regola un volo ricreativo, trovandosi in uno scenario urbano. Lo stesso discorso vale per voli ricreativi con droni pilotati dai terrazzi in zone urbanizzate/residenziali. ↑