Esperto risponde

Vendita di beni con prezzo da determinare: gli obblighi rispettare

Ecco tutte le regole per fatturare adeguatamente in caso di cessione di beni con il prezzo da determinare

Pubblicato il 10 Apr 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

Devo emettere fattura vendita latte bovino consegnato al caseificio (non si tratta di cooperativa) per il mese di marzo. All’allevatore è pervenuta una comunicazione dal proprio caseificio che richiede (a causa di emergenza sanitaria, diminuzione vendita dei Prodotti trasformati ecc.) di emettere fattura in acconto con un prezzo al litro inferiore rispetto a quello in precedenza applicato.

La mia domanda è questa: se si emette fattura in acconto si può successivamente emettere fattura a saldo? E se sì, esiste un termine?

Lidia Pinto

RISPOSTA

La fattispecie che lei pone potrebbe rientrare nella casistica delle cessioni con “prezzo da determinare”. La norma che lo consente è il DM 15/11/1975, che così dispone:

Articolo 1

“Per  le cessioni  di beni il  cui prezzo, in base a disposizioni  legislative,  usi  commerciali,  accordi  economici  collettivi o  clausole contrattuali, è  commisurato  ad  elementi  non  ancora conosciuti  alla data  di effettuazione  dell’operazione  la  fattura  può   essere emessa  entro il  mese successivo a   quello  in cui  i  suddetti elementi sono noti  o il prezzo é  stato comunque  determinato.”

Articolo 2

Le  cessioni di  cui all’articolo precedente  devono risultare da  annotazioni  nei  libri  o  registri  previsti dall’art.  53, terzo  comma, del decreto del  Presidente  della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, ovvero dai  documenti di  trasporto  o dagli  altri idonei documenti di cui all’art. 21, quarto comma, i  quali   devono   contenere   anche   il   riferimento  al   presente  decreto. Per  le cessioni   effettuate dai soggetti  di cui all’art.  34, quarto comma,  gli   obblighi  di   cui  al  precedente  comma  devono  essere adempiuti solo  dall’altro contraente.

Le  fatture emesse  a norma  dell’art. 1 devono contenere anche  l’indicazione  dei   libri  o  dei  registri  o  dei  documenti  previsti  nel  primo  comma”.

Ovviamente se prima del momento in cui il prezzo sarà  determinato viene pagato un acconto (come nel suo caso) dovrà essere emessa fattura perché l’operazione si considera comunque effettuata – limitatamente al prezzo pagato – a norma dell’articolo 6 del DPR 633/1972..

Sarebbe comunque il caso, a mio avviso, che vi fosse un accordo scritto da cui possano evincersi le modalità e i termini con cui verrà effettuata la determinazione del prezzo definitivo.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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