Esperto risponde

Errata indicazione del CIG nella fattura elettronica PA: come rimediare

La normativa di riferimento per consentire a un ente pubblico di porre rimedio alla ricezione di fatture elettroniche con CIG sbagliato

Pubblicato il 17 Apr 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

Lavoro presso l’area amministrativa del Comune di Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo. Ho visto che si occupa – tra le altre tematiche – di fatturazione elettronica e ho pensato di rivolgerle un quesito su una problematica che ha di fatto bloccato la gestione della liquidazione di alcune fatture nell’ente locale.

In pratica sono pervenute quattro fatture elettroniche con un CIG errato. Il collaboratore del mio ufficio e l’ufficio finanziario (che registra le fatture) non si accorgono dell’erroneità del CIG e quando le fatture pervengono a me – ben oltre i 15 giorni dall’acquisizione da parte dell’ente locale – me ne accorgo e richiedo all’azienda di trasmettermi una comunicazione in cui dichiara che per mero errore materiale è stato indicato nelle fatture un CIG errato in luogo del CIG esatto che viene puntualmente indicato. Ottengo questa dichiarazione.

Questa comunicazione non viene però giustamente ritenuta idonea a sanare l’errato CIG da parte del Dirigente del Servizio.

Il problema è che la richiesta di trasmettere nota di credito e riemettere fattura con CIG esatto viene categoricamente rifiutata dall’azienda perchè le fatture non sarebbero state contestate entro i 15 giorni dalla ricezione e perchè, avendo la stessa fruito di anticipazioni bancarie,  si dichiara impossibilitata a procedere con riemissioni fatture e note di credito.

Al momento la gestione della fase di liquidazione della spesa è bloccata e francamente non ho ben capito come orientarmi.

Si può in questo caso eccezionalmente disporre il pagamento delle fatture con CIG errato perchè l’Ente locale non ha provveduto ad effettuare la contestazione entro i 15 giorni ingenerando un affidamento della correttezza del CIG nell’operatore economico e perchè l’azienda non è nelle condizioni di riemettere fattura e contestuale nota di credito perchè aveva fruito di anticipazioni bancarie ?

Consideri che sulla regolarità del servizio espletato non ci sono contestazioni e quindi l’importo fatturato – peraltro elevato – è in ogni caso dovuto.

Jessica D’Elpidio

RISPOSTA

La norma che impone la obbligatorietà della indicazione del campo Codice Identificativo Gara (CIG) nella fattura elettronica  è  l’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, che così dispone “Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG  di  cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa  capofila  nei  confronti dell’amministrazione pubblica.” A sua volta, l’articolo 25, comma 2, del D.L. 66/2014, prevede che: “Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei  pagamenti da parte delle pubbliche  amministrazioni,   le  fatture  elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:  1)  il Codice identificativo di gara  (CIG),  tranne  i  casi  di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136”.

La norma è finalizzata ad assicurare la tracciabilità dei pagamenti della PA e le sanzioni sono comminate qualora i pagamenti non contengano la indicazione del CIG o del CUP (dal 2% al 10% dell’importo della transazione, ai sensi del comma 2, dell’articolo 6 Legge 136/2010).

L’inserimento del CIG nello specifico campo individuato nel tracciato xml è finalizzato alla semplificazione del trattamento informatico della fattura. Quindi propenderei per una interpretazione sostanziale della norma, non formale.

Tuttavia, considerato anche che

  • la fattura elettronica PA non rifiutata non comporta accettazione incondizionata del suo contenuto;
  • l’errore è stato commesso dal Vostro fornitore, non da voi

ritengo che possiate legittimamente chiederne l’annullamento con nota di credito e la riemissione in maniera corretta.

La circostanza che il Vostro fornitore abbia richiesto una anticipazione bancaria sulla fattura è un fatto a voi estraneo, e comunque  l’anticipazione ha come presupposto il credito (che è reale ed esistente) e non la fattura, che è emessa in ottemperanza di obblighi formali imposti dalle leggi tributarie. Tra l’altro dal bonifico, che deve indicare il CIG corretto, si evincerebbe comunque la discrepanza col  CIG riportato nella fattura elettronica.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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