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Fattura elettronica, ecco perché non è obbligatorio il codice destinatario

Nella fattura elettronica non è obbligatoria l’indicazione del codice destinatario: vediamo che cosa prevede la normativa al riguardo

Pubblicato il 27 Apr 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica forfettari

DOMANDA

Con l’acquisto di mascherine, ho indicato gli indirizzi di fatturazione della mia azienda ma non avevo il codice univoco. Il venditore mi ha detto che avrei dovuto fornirlo in un secondo momento: al momento l’ho richiesto all’amministrazione dell’azienda. Ho spiegato nel negozio dove avevo acquistato la merce che non caso non l’ottenessi possono stralciare tutto, mi è stato detto che sentivano il commercialista e che stavo creando un problema. Leggendo in rete non mi sembra proprio così: come si deve comportare un operatore? Può annullare la precedente fattura elettronica non completa?

C. Mosi

RISPOSTA

Immagino lei si riferisca al Codice destinatario (per il codice univoco veda qui) ossia il codice alfanumerico di 7 caratteri che identifica il canale telematico dell’intermediario che Lei ha scelto per il recapito delle fatture elettroniche a Lei inviate.

Il Codice Destinatario non è obbligatorio. Il sistema di interscambio infatti richiede che il codice fiscale, e la partita IVA se indicata, siano presenti in anagrafe tributaria e  verificati positivamente gli altri requisiti formali della fattura, la mette a disposizione in una apposita area dedicata al destinatario corrispondente al codice fiscale indicato in fattura.

Se nella fattura elettronica non vengono indicati né il Codice Destinatario (in questo caso si dovrebbero inserire 7 zeri) né l’indirizzo di PEC, la fattura, pur essendo considerata emessa correttamente,  non potrà essere recapitata al destinatario, e il SdI invierà all’emittente una notifica di “impossibilità di recapito”, con la quale lo informerà di aver messo a disposizione la fattura nell’area riservata dei servizi telematici del cessionario/committente. In tale eventualità aarebbe opportuno che l’emittente informasse a sua volta il cessionario/committente di  ciò, in modo da consentirgli sia di visualizzare la fattura nell’area web a lui dedicata, sia di poter porre rimedio all’inconveniente occorso.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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