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Accesso civico generalizzato: sono sindacabili le finalità di una istanza? La giurisprudenza

Una richiesta di accesso civico generalizzato può avere finalità individuali ed “egoistiche” o, in ogni caso per poter essere meritevole di accoglimento deve rinvenirsi un interesse che prescinda quello del singolo individuo? Un excursus della giurisprudenza amministrativa

Pubblicato il 16 Nov 2020

Giovanni Maria Leotta

Dipendente dell'Ateneo di Torino. Specializzato in diritto della protezione dei dati personali presso il Politecnico di Milano e l'Università Europea di Roma

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Sulla rilevanza della finalità che il richiedente persegue nel momento in cui presenta un’istanza di accesso civico generalizzato (FOIA) la giurisprudenza amministrativa è divisa in una parte che ritiene che l’accesso generalizzato possa essere esperito anche per finalità (o interessi) individuali ed “egoistiche” e quanti, invece, sostengono che in esso debba in ogni caso – per poter qualificare come meritevole di accoglimento la richiesta presentata – rinvenirsi un interesse che prescinda quello del singolo individuo.

Proponiamo di seguito un excursus della giurisprudenza amministrativa sulla sindacabilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni degli interessi sottesi a un’istanza di accesso civico generalizzato (previsto dall’art. 5, co. 2 del d. lgs. n. 33/2013) che sembra aver trovato una sintesi nella pronuncia del 2 aprile 2020 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

La scelta dell’aggettivo “egoistico” per qualificare l’interesse del richiedente

La prima sentenza della giurisprudenza amministrativa che qualifica espressamente in termini di «egoistica» la finalità di una richiesta di accesso civico generalizzato (ovvero il carattere di «egoistico» dell’interesse posto a fondamento della richiesta) risulta essere, a chi scrive, quella pronunciata dal Tribunale amministrativo della Regione Lazio il 19 giugno 2018[1].

In essa si legge con chiarezza che un interesse privato ben può coesistere ed essere compatibile con l’interesse generale al controllo diffuso previsto dal decreto trasparenza: «[i]l dato normativo di cui al 3° comma della normativa in esame non esclude che l’interesse generale ad un controllo diffuso dell’attività amministrativa possa coincidere con un interesse egoistico, prescrivendo testualmente che “l’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”»[2].

I giudici ritengono, conseguentemente, che «escludere che il privato, portatore di un autonomo ed ulteriore interesse rispetto alla dichiarata finalità della disposizione, non confliggente con la stessa, possa agire al fine di ottenere l’ostensione di un documento detenuto dalla pubblica amministrazione significherebbe violare l’applicazione della norma, introducendo limitazioni non consentite dalla legge»[3].

Diversi orientamenti del TAR del Lazio

Tuttavia, con sentenza della stessa sezione II-bis del TAR del Lazio si è invertita la prospettiva, affermando che «[per quanto] la legge non richieda l’esplicitazione della motivazione della richiesta di accesso, deve intendersi implicita la rispondenza della stessa al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell’introduzione dell’istituto»[4].[5]

Anche il Tribunale amministrativo della regione Sicilia, tre mesi dopo, con una pronuncia che richiamava espressamente quella appena citata, ribadiva che: «devono intendersi precluse istanze di accesso meramente strumentali, egoistiche o, peggio, emulative, in quanto si risolvono nell’abuso di uno strumento concepito per favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico e non invece per ostacolare l’attività amministrativa o, addirittura, per arricchire il solo patrimonio di conoscenze del richiedente»[6].

Il solco, ormai tracciato, era seguito dal Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo e da quello della Lombardia, divenuta oramai quasi una formula di rito la locuzione secondo la quale «deve intendersi implicita la rispondenza [della richiesta] al soddisfacimento di un interesse che presenti una “valenza pubblica”»[7].

Nuovamente il TAR del Lazio – pur pronunciandosi su un ricorso contro il silenzio in seguito ad una istanza di accesso documentale – lascia intendere, come incombente in capo ai proponenti un’istanza di accesso civico generalizzato, il dovere di dimostrare quali siano le finalità pubbliche sottese alla richiesta, ovvero quello di palesare il collegamento tra i documenti richiesti e il perseguimento delle finalità di controllo diffuso[8].

Si tratta, tuttavia, è bene ricordarlo, di un dovere non contemplato in nessuna previsione legislativa, avendo la normativa stessa già stabilito a priori le finalità in vista del perseguimento delle quali l’istituto in parola è stato introdotto nell’ordinamento italiano; né si può avvallare il tentativo di introdurre tale onere per via pretoria, ampliando di fatto l’ambito di esclusioni e di limiti dell’art. 5-bis.

Il TAR dell’Emilia-Romagna e il TAR della Campania

Il Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna è intervenuto, tuttavia, con una pronuncia molto interessante nella quale, pur non facendo ricorso all’aggettivo «egoistico», ha separato, dal punto di vista logico, le finalità dell’accesso civico generalizzato – previste normativamente dall’art. 5, co. 2 del d. lgs. n. 33 del 2013 – dalle finalità perseguite dal singolo richiedente l’accesso e, emancipando queste ultime dalle prime, ha affermato: «le finalità dell’accesso civico generalizzato […] non sono quelle che devono sorreggere l’interesse del cittadino, ma quelle in base alle quali il cittadino può avere un accesso potenzialmente illimitato dei documenti amministrativi»[9].

Spiegano i giudici che «lo scopo di favorire le forme di controllo non è altro che la ragione per cui il legislatore conferisce un diritto così ampio a tutti i cittadini»[10] e mettono in guardia dal pericolo che deriva dal voler esercitare un controllo sulle motivazioni che spingono il ricorrente ad agire. Infatti, reintrodurre, senza alcun fondamento normativo, «un limite costituito dal controllo della finalità esercitata dal cittadino implica, da un lato, la creazione di un’importante barriera di natura soggettiva all’esercizio del diritto stesso (in aperto contrasto con la voluntas legis, secondo cui la regola è la conoscibilità dei documenti pubblici), dall’altro, la rimessione della valutazione di tale finalità all’esercizio di un’ampia discrezionalità da parte della stessa amministrazione procedente, in ragione della natura apertissima della formula di controllo operata, con sostanziale vanificazione del diritto accordato dal legislatore»[11].

In conclusione, i giudici affermano in maniera risoluta che, in virtù della peculiare estensione dell’accesso generalizzato, l’amministrazione non deve sindacare la richiesta dell’istanza subordinandone l’accoglimento a seconda del tipo di documento richiesto, poiché non «è possibile sostenere seriamente che le finalità indicate dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 debbano trovare diretta declinazione nella tipologia di documenti richiesti […], perché è arduo individuare un atto pubblico che, in un regime di trasparenza e democraticità delle istituzioni, debba restare interno e non conoscibile, al di fuori dei limiti di tutela riconosciuti agli interessi pubblici e privati “sensibili”»[12].

In “difesa” degli interessi «egoistici» di un’istanza di accesso generalizzato si è recentemente espresso il Tribunale amministrativo della Regione Campania, affermando in maniera netta che «la finalità soggettiva che spinge il richiedente a presentare istanza di accesso civico non è, infatti, sindacabile se non correndo il rischio di confondere la finalità della legge con la finalità soggettiva del richiedente»[13]; pertanto, «anche richieste di accesso civico presentate per finalità “egoistiche” possono favorire un controllo diffuso sull’amministrazione, se queste consentono di conoscere le scelte amministrative effettuate»[14].

Nella sentenza in esame si ribadisce la necessità di una individuazione dei limiti (e delle esclusioni) al diritto di accesso che sia rigorosamente aderente al dettato normativo e si qualifica come illegittimo il diniego opposto dall’amministrazione ad una richiesta, per il fatto di averla considerata “egoistica”: i giudici campani, infatti, ritengono che la «circostanza [del presunto carattere egoistico dell’istanza] non può rappresentare di per sé un limite in quanto non prevista dal legislatore come tale (e dunque inidonea a limitare la conoscenza “diffusa”)»[15].

La presenza di un interesse personale non può, pertanto, portare a una limitazione dell’estensione del diritto a conoscere riconosciuto al cittadino: infatti, poiché la normativa non prevede alcuna motivazione da porre a supporto dell’istanza di accesso generalizzato, «anche se l’amministrazione, nella istanza presentata dal ricorrente, sia stata a conoscenza dell’interesse “personale” di questi a conoscere […] questo non può ridondare sull’accesso generalizzato, per il quale la norma dispone che sia “il chiunque” a poter chiedere, senza dover spiegare le sue “ragioni”»[16].

Tali considerazioni portano il Collegio a concludere, ribadendo quanto aveva già lasciato intendere: «anche finalità “egoistiche e personali” possono essere poste a fondamento di una istanza di accesso civico generalizzato, il quale ultimo, dunque, può essere soddisfatto purché non crei pregiudizio agli interessi pubblici e privati da salvaguardare»[17].

La pronuncia è, oltretutto, interessante perché stimola la riflessione sul considerare anche una singola richiesta di accesso come parte di un “sistema” più ampio che mira, nel suo complesso, all’esercizio di un legittimo controllo diffuso sull’operato delle amministrazioni: sul punto, sintetizzano i giudici: il «controllo diffuso di cui parla la legge […] non è da riferirsi alla singola domanda di accesso ma è il risultato complessivo cui “aspira” la riforma sulla trasparenza la quale, ampliando la possibilità di conoscere l’attività amministrativa, favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento dei compiti istituzionali e una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi democratici e al dibattito pubblico»[18].

In definitiva, l’accesso generalizzato deve essere riguardato come estrinsecazione di una libertà e di un bisogno di cittadinanza attiva, i cui relativi limiti debbono essere considerati di stretta interpretazione e saranno solo quelli espressamente previsti dal legislatore[19].

Nuovamente il TAR della Campania è tornato a ricordare che le finalità stabilite dalla legge sull’accesso generalizzato «non possono trasformarsi in limiti “impliciti”»[20]: l’amministrazione non potrà, pertanto, negare un accesso generalizzato ritenendo che «la conoscenza dei documenti richiesti non sia utile alle finalità della legge ovvero che l’ostensione richiesta “non risulti finalizzata al controllo diffuso”»[21] perché così interpretando il dato normativo «si corre il rischio di introdurre limiti alla libertà di informazione non previsti espressamente dal legislatore»[22].

Con l’occasione si ribadisce che le amministrazioni non possono sindacare le tipologie di documenti per i quali è richiesta l’ostensione perché «se i dati e i documenti richiesti sono inerenti a scelte amministrative, all’esercizio di funzioni istituzionali, all’organizzazione e alla spesa pubblica, questi potranno essere considerati di “interesse pubblico” e quindi conoscibili, a meno che non si rinvengano concomitanti interessi pubblici e privati prevalenti da salvaguardare»[23].

I giudici partenopei hanno, poi, nuovamente avuto occasione di riaffermare il collegamento tra il diritto di accesso, declinato come diritto di “informazione”, e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica delle istituzioni: «con l’accesso civico generalizzato si introduce il diritto della persona a ricercare informazioni, la cui esplicazione consente la partecipazione al dibattito pubblico e la conoscenza di dati pubblici e/o di interesse pubblico e delle decisioni delle amministrazioni al fine di rendere possibile quel controllo “democratico” che l’istituto intendere perseguire»[24].

Infatti, bisogna essere consapevoli del fatto che solo una cittadinanza informata potrà partecipare in maniera proficua al dibattito pubblico: «il diritto di informarsi e di essere informati è alla base della formazione dell’opinione pubblica e di ogni sistema democratico: se si vuole effettivamente garantire la partecipazione pubblica del cittadino, non si può prescindere dalla conoscenza e dalla libertà di accedere alle informazioni pubbliche»[25].

Con tali premesse, la conoscenza dei documenti, dei dati e delle informazioni amministrative «consente […] la partecipazione alla vita di una comunità, la vicinanza tra governanti e governati, il consapevole processo di responsabilizzazione (accountability) della classe politica e dirigente del Paese»[26]; e, proprio in questa prospettiva, «le informazioni, i dati e i documenti si configurano come il “bene della vita” cui il cittadino aspira, al fine di soddisfare il proprio diritto a conoscere e a “partecipare” al sistema democratico»[27].

La giurisprudenza del Consiglio di Stato

L’orientamento giurisprudenziale che nega la possibilità di fare ricorso all’accesso civico generalizzato in presenza di soli interessi individuali o, più precisamente, in assenza di un interesse avente un rilievo pubblico è stato in diverse occasioni fatto proprio dal Consiglio di Stato, che si è riferito al già espresso concetto di valenza pubblica: «risultava necessario, ai fini dell’accoglimento del ricorso, che alle esigenze conoscitive rappresentate dall’appellante fosse sotteso un interesse avente valenza pubblica […] e non confinato ad un bisogno esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo che […] rischierebbe di compromettere le stesse istanze poste alla base dell’introduzione dell’istituto»[28].

Di poco successiva un’ulteriore pronuncia, di diversa sezione del Consiglio di Stato: «l’accesso civico generalizzato soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari, onde tal accesso non può mai essere egoistico, poiché qui l’accento cade sul “diritto” non agli open data, che ne sono il mero strumento, bensì al controllo e la verifica democratica della gestione del potere pubblico (o dei concessionari pubblici), e ciò anche oltre la mera finalità anticorruttiva, che pur essendo stata la matrice dell’accesso civico, non ne esaurisce le ragioni»[29].

Nella prospettiva della sindacabilità dell’interesse sotteso all’istanza si colloca anche la recente sentenza del 12 febbraio 2020 nella quale i giudici, dopo aver posto l’attenzione sui connotati che differenziano l’accesso documentale e l’accesso semplice, si soffermano in particolare sull’analisi dell’accesso generalizzato, affermando che quest’ultimo «si traduce nel diritto ad un’ampia diffusione di dati, documenti ed informazioni, fermi però ed in ogni caso i limiti posti dalla legge a salvaguardia di determinati interessi pubblici e privati che in tali condizioni potrebbero essere messi in pericolo»[30].

Muovendo dalla considerazione che «uno solo è il presupposto imprescindibile di ammissibilità dell’istanza di accesso civico generalizzato, ossia la sua strumentalità alla tutela di un interesse generale»[31], viene affermato in maniera molto radicale che esso «può pertanto essere utilizzato solo per evidenti ed esclusive ragioni di tutela di interessi propri della collettività generale dei cittadini, non anche a favore di interessi riferibili, nel caso concreto, a singoli individui od enti associativi particolari»[32].

Se si accolgono tali premesse, ne deriva che l’istanza di accesso «andrà in ogni caso disattesa ove tale interesse generale della collettività non emerga in modo evidente, oltre che, a maggior ragione, nel caso in cui la stessa sia stata proposta per finalità di carattere privato ed individuale».

I giudici si spingono a ritenere che nonostante il legislatore non chieda all’interessato di motivare la richiesta di accesso generalizzato, l’istanza non vada accolta «ove non risulti in modo chiaro ed inequivoco l’esclusiva rispondenza di detta richiesta al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica»[33], reputando «del tutto estraneo al perimetro normativo della fattispecie la strumentalità (anche solo concorrente) ad un bisogno conoscitivo privato».

E, tuttavia, occorre essere consapevoli che se si sposano le posizioni appena esposte, si incorre concretamente nel rischio di limitare grandemente, in via interpretativa, la portata innovativa dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, frustrando le intenzioni del legislatore di farne strumento di controllo diffuso sull’operato delle amministrazioni.

Infatti, esigere – andando ben al di là delle previsioni normative che dettano i limiti e le esclusioni del diritto in parola – come requisito imprescindibile per accogliere qualsiasi richiesta di accesso generalizzato la contestuale presenza di una chiara, evidente, inequivocabile e esclusiva finalità di interesse generale (o strumentalità della richiesta alla tutela di un tale interesse) si traduce in una non condivisibile – in quanto non trova alcuna copertura legislativa – limitazione della portata applicativa dello strumento e finisce, nella prassi, per annichilire la partecipazione al dibattito pubblico che si intenderebbe, viceversa, promuovere con l’accesso[34].

Alla luce dell’espressa previsione normativa in merito alla non necessarietà della motivazione a fondamento di una istanza di accesso generalizzato (art. 5, co. 3), non si ritiene, pertanto, condivisibile la censura che viene mossa alla ricorrente per il fatto di non aver fornito alcuna «indicazione circa i presupposti oggettivi di legittimazione alla proposizione»[35] dell’istanza.

La pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2 aprile 2020

La dialettica tra i due orientamenti giurisprudenziali sui caratteri che deve possedere la richiesta di accesso generalizzato sembra aver trovato sintesi nella pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2 aprile 2020, a favore della insindacabilità della motivazione da parte dell’amministrazione destinataria dell’istanza.

Innanzitutto, viene affermato che l’assenza di un interesse qualificato non inficia la legittimità della richiesta di accesso, considerata la differenza dell’istituto rispetto all’accesso documentale: «la circostanza che l’interessato non abbia un interesse diretto, attuale e concreto ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990, non per questo rende inammissibile l’istanza di accesso civico generalizzato, nata anche per superare le restrizioni imposte dalla legittimazione all’accesso documentale»[36].

Inoltre, si rammenta che la ragion d’essere dell’accesso generalizzato deve essere mantenuta distinta dall’interesse del richiedente, elemento quest’ultimo che non può essere sottoposto al vaglio di un giudizio di valore: «non si deve confondere da questo punto di vista la ratio dell’istituto con l’interesse del richiedente, che non necessariamente deve essere altruistico o sociale né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, per quanto, come detto, certamente non deve essere pretestuoso o contrario a buona fede»[37].

L’adunanza plenaria afferma, infine, che «non solo l’accesso civico generalizzato […] è un diritto fondamentale, in sé, ma contribuisce, nell’ottica del legislatore […] al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l’ordinamento giuridico riconosce alla persona» e ricorda che «il diritto di accesso civico è precondizione per l’esercizio di ogni altro diritto fondamentale nel nostro ordinamento perché solo conoscere consente di determinarsi, in una visione nuova del rapporto tra potere e cittadino che, improntata ad un aperto e […] dialettico confronto tra l’interesse pubblico e quello privato, fuoriesce dalla logica binaria e conflittuale autorità/libertà»[38].

___________________________________________________________________________________________

  1. Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, Sent., 19 giugno 2018, n. 6875.
  2. Ibidem.
  3. Ibidem. In questa occasione i giudici si soffermano anche sulla portata oggettiva del diritto di accesso, mettendola a confronto con quella dell’accesso documentale: «[…] l’esegesi della norma non consente di limitare l’accesso unicamente ai documenti amministrativi, positivizzati dall’art. 22 della L. n. 241 del 1990 come “ogni rappresentazione, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o, comunque, da queste ultime utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”; la scelta lessicale utilizzata dal legislatore deve ritenersi emblematica di un riconoscimento appunto “generalizzato” alla accessibilità dei documenti in possesso dell’amministrazione, di modo che debbano ritenersi in astratto accessibili tutti i documenti in possesso dell’amministrazione, ivi compresi quelli a formazione privata che siano stati protocollati in quanto ricevuti o spediti dalla pubblica amministrazione».
  4. TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 2 luglio 2018, n. 7326. È curioso rilevare che le due sentenze qui in esame – la prima che afferma la meritevolezza di tutela anche di interessi egoistici posti alla base di una richiesta di accesso (in quanto questi ultimi possono coincidere con l’interesse generale), la seconda che esige, invece, la presenza di un interesse di rilievo pubblico – vennero pronunciate in seguito ad udienze che hanno avuto luogo lo stesso giorno (5 giugno 2018), ma recano due giudici estensori diversi.
  5. A stretto giro, anche la I sezione del TAR del Lazio concludeva nel senso della necessità che la motivazione rispondesse a un interesse rivestito di una «valenza pubblica»: «[…] per quanto il testo normativo non richieda l’esplicitazione della motivazione della richiesta di accesso, deve intendersi implicita la rispondenza della stessa al soddisfacimento di un interesse che presenti una “valenza pubblica” e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato e individuale, che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell’introduzione dell’istituto, facendone un mero “doppione” di quello ex l n. 241/90» (TAR Lazio, Roma, sez. I, 23 luglio 2018, n. 8302).
  6. TAR Sicilia, Palermo, 1° ottobre 2018, n. 2020, che richiama e accoglie espressamente le argomentazioni contenute in TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 2 luglio 2018, n. 7326.
  7. Cfr. TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 22 novembre 2018, n. 347, TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 6 marzo 2019, n. 219.
  8. Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 17 settembre 2019, n. 11024: «[…] l’istanza degli interessati non pare neppure rivestire il carattere di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, atteso che parte ricorrente in alcun modo dimostra quali siano le finalità pubbliche sottese alla richiesta, per come previste dalla normativa richiamata. […] Nel caso in esame non è dato comprendere, né gli interessati si esprimono in tale direzione, in che modo possa realizzarsi quel controllo delle funzioni istituzionali nonché sull’utilizzo corretto delle risorse pubbliche (cfr. TAR Lazio, sez. II-bis, 2 luglio 2018, n. 7326, cit.), che costituiscono lo scopo essenziale della disposizione in parola».
  9. TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 28 novembre 2018, n. 325. Da quando affermato deriva che «non è possibile […] confondere e sovrapporre la motivazione della norma con il contenuto del diritto esercitato, perché così facendo si introdurrebbe surrettiziamente un limite ulteriore (non previsto dalla legge) rispetto a quelli codificati espressamente, riducendo peraltro di molto […] lo spazio di tutela accordato»
  10. Ibidem.
  11. Ibidem.
  12. Ibidem.
  13. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 9 maggio 2019, n. 2486.
  14. Ibidem.
  15. Ibidem.
  16. Ibidem.
  17. Ibidem.
  18. Ibidem.
  19. La sentenza appena citata è stata ampiamente richiamata, tra le pronunce più recenti, dallo stesso Tribunale amministrativo della Regione Campania e da quello della Lombardia: cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 604 e TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 13 gennaio 2020, n. 10.
  20. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 27 agosto 2019, n. 4418.
  21. Ibidem.
  22. Ibidem.
  23. Ibidem.
  24. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 dicembre 2019, n. 5837.
  25. Ibidem.
  26. Ibidem.
  27. Ibidem. Il TAR riafferma anche, in questa pronuncia, che il destinatario di una richiesta di accesso non si deve spingere fino al punto di presumere – come motivo posto alla base del diniego – una mancanza di collegamento tra i documenti richiesti e il perseguimento delle finalità previste dalla legge: «[…] l’Amministrazione non potrà negare un accesso generalizzato ritenendo che la conoscenza dei documenti (di interesse pubblico) richiesti non sia utile alle finalità della legge ovvero che l’ostensione richiesta “non risulti finalizzata al controllo diffuso”» (Ibidem).
  28. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5256. La sentenza qui in commento è stata pronunciata all’esito dell’impugnazione della sentenza TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 2 luglio 2018, n. 7326, per la quale si veda supra.
  29. Cons. Stato, sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702.
  30. Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1121.
  31. Ibidem.
  32. Ibidem.
  33. Ibidem.
  34. Parrebbe, quasi, che i giudici abbiano sostituito, nel caso in esame, il requisito della presenza di un interesse diretto, concreto e attuale che deve preesistere per legittimare l’accesso documentale ex art. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 con quello di un interesse generale della collettività, la cui presenza sia al contempo evidente e inequivocabile.
  35. Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1121.
  36. Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10.
  37. Ibidem.
  38. Ibidem.

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