NORMATIVA

Startup innovativa, un rebus giuridico. Ecco come risolverlo

La legge del 2012 lascia ampi margini di arbitrarietà alla definizione dei requisiti per l’accesso alle misure agevolate. Gli stessi concetti di “innovazione” e “alto valore tecnologico” non vengono identificati in modo univoco. Ma fra le maglie del quadro normativo emergono alcuni indicatori utili: vediamoli

Pubblicato il 16 Lug 2020

Domenico Gallo

avvocato, studio legale DG

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Si fa presto a dire start-up innovativa. In realtà neanche la legge del 2012 identifica in maniera precisa cosa si intende per “prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Analizziamo come superare il problema addentrandoci negli spiragli aperti dalle sfumature giuridiche.

Startup, cosa prevede la legge del 2012

La speciale disciplina della start-up innovativa, come modello imprenditoriale per veicolare l’“innovazione” all’interno del sistema economico italiano, è stata introdotta in Italia dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, noto come “Decreto Crescita 2.0”, convertito con modifiche nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

L’art. 25 comma 2 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione: vi rientrano, pertanto, le s.r.l. (anche in forma semplificata od a capitale ridotto), le s.p.a., le s.a.p.a. e le società cooperative.

Sappiamo che per poter essere definita start-up innovativa e, quindi, poter accedere alla disciplina agevolativa prevista, il legislatore ha disposto che la start-up debba soddisfare una duplice condizione ovvero possieda, dal punto di vista sostanziale, tutti i requisiti di cui all’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 18 ottobre 2012 n. 179 – fra i quali l’oggetto sociale, esclusivo o prevalente, riguardante lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico – e, dal punto di vista formale, debba essere obbligatoriamente iscritta in una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Nella disciplina delle società start-up innovative, oltre a qualificare il nomen juris dell’istituto, l’“innovazione” compare quindi tra i requisiti necessari cumulativi per la definizione della fattispecie.

Nel comma 2° lett. f dell’art. 25 Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 si precisa, infatti, che l’oggetto sociale prevalente o esclusivo deve consistere nello “sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

Come viene identificata la “novità”

La miglior Dottrina da subito si è posta il problema sia sul grado di novità richiesta per il prodotto/servizio realizzato sia sul tipo di attività che è possibile svolgere.

Giova far presente che il diverso e più favorevole trattamento giuridico riservato alle start-up innovative viene giustificato solo se gli elementi differenziali, connaturati sia al prodotto/servizio che all’attività, sono tali da giustificare la difformità di trattamento rispetto alle altre imprese.

Per definizione la “novità” è un concetto che implica una relazione e ogni giudizio su di essa richiede l’individuazione preventiva del termine di riferimento rispetto al quale la relazione possa essere predicata.

A differenza di altri requisiti necessari perché una start-up possa esistere e, quindi, operare beneficiando della disciplina di favore prevista dalla normativa vigente e che siano oggettivamente valutabili, quello dell’“innovatività” dell’oggetto sociale è di difficile valutazione atteso che non è definita nel testo normativo e contiene enormi margini di arbitrarietà attesa la vaghezza e la laconicità del testo.

La definizione stessa di “impresa start-up innovativa” e, quindi, le questioni i) di come si possa stabilire cosa siano (e debbano essere) “prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” e ii) chi e come abbia ad accertare la sussistenza dei due elementi (innovatività e tecnologicità), presentano contorni assolutamente incerti e non facilmente definibili e potrebbero assumere anche una rilevanza molto importante nella misura in cui la verifica della sua esistenza dovesse essere oggetto di controllo da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese al momento dell’iscrizione della start-up nella sezione speciale del Registro o oggetto, eventualmente, del controllo di legalità cui è chiamato il notaio in sede di stipulazione dell’atto costitutivo qualora le parti si dovessero a lui rivolgere e, dunque, in sede di verifica della legittimità delle deroghe al diritto societario che detto atto dovesse presentare.

Il nodo dell'”alto valore tecnologico”

Importante è anche la questione relativa alle tre attività che devono essere svolte da una start-up ovvero quelle dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione che la lettera della norma lega fra loro con la congiunzione «e». Tre attività che debbono avere quale oggetto prodotti o servizi che la legge assume, ma senza fornire alcun criterio di identificazione o di qualificazione, «ad alto valore tecnologico».

Si ribadisce, tra l’altro, che il controllo operato dall’Ufficio del Registro delle Imprese al momento dell’iscrizione della start-up nella sezione speciale, verte anzitutto sulla regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata e soltanto in caso di totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (manifesta mancanza di effettivo possesso dei requisiti verificabile dall’esame dei documenti) può essere rifiutata l’iscrizione nella Sezione speciale.

L’Ufficio medesimo, in altri termini, è legittimato a procedere soltanto nei casi di manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo, ad una verifica di coerenza tra il tipo di start-up innovativa e il programma enunciato nell’oggetto sociale statutario con la precisazione che tale verifica, secondo la giurisprudenza di merito, trova il limite nel fatto che non è prevista e non è possibile da parte dell’Ufficio alcuna istruttoria, né alcuna valutazione di merito.

Le questioni attinenti all’“innovatività” dell’oggetto sociale, quindi, non potendo essere risolte da un contenuto scientificamente definito atteso che non esiste al riguardo, come sopra esposto, alcuna definizione normativa e perché attinenti anche allo svolgimento futuro dell’attività economica della start-up, impongono di ricostruire tale concetto in modo più ampio.

Una parte della Dottrina ha ritenuto che la soluzione debba trovarsi nel far riferimento agli “elementi specializzanti” della normativa e, in particolare, alle “esenzioni dal diritto”.

Startup senza fallimento

Secondo questa Dottrina, ad es. l’esenzione della start-up dal fallimento (e, quindi, la sua mera sottoposizione alla procedura di sovraindebitamento) è giustificata nel peculiare rischio di impresa, sopportato dalla società a seguito dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa di questo tipo e delle evidenti difficoltà economiche che questo tipo di impresa può incontrare: siamo in presenza, in altri termini, di un’attività suscettibile di causare un non trascurabile incremento dell’alea rispetto a un’ordinaria attività di impresa e, dunque, per questa Dottrina ad un’attività innovativa.

Altra Dottrina afferma invece che la mancanza di elementi definitori che consentano di chiarire il significato giuridico da attribuire all’innovazione, impone di ricostruire questo concetto facendo riferimento al più circoscritto ambiente normativo, rispetto a quello meramente fisico-tecnico, in cui opera la società start-up innovativa per scorgervi i caratteri tipologici di quella specifica declinazione giuridica dell’innovazione.

Occorre, in altri termini, far riferimento al contesto di “mercato” in cui opera la start-up. Operando in un mercato concorrenziale, la start-up trova nell’innovazione gli elementi decisivi per poter operare sul mercato: la libertà di impresa fa sì che essa possa estendersi sino a ricomprendere tutti quegli elementi necessari e funzionali all’investimento imprenditoriale e che propiziano l’innovazione. Del resto l’innovazione è elemento essenziale del progetto imprenditoriale che in esso si compenetra.

Peraltro, nonostante il fatto che la Dottrina sia unanime nell’affermare che il testo dell’art. 25 Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 contenga requisiti di difficile individuazione o assolutamente incerti per poter chiarire il significato giuridico da attribuire all’innovazione, a mio parere il testo dell’articolo de quo dà comunque alcuni elementi per poter trovare una soluzione al problema.

Focus sull’aspetto qualitativo dell’innovazione

Innanzitutto da detto articolo emerge che l’aggettivo “innovativo” deve essere qualificato in ragione dell’alto valore tecnologico.

La disciplina in tema di start-up richiede la presenza di un alto valore e non di un alto contenuto tecnologico, dando importanza in tal modo all’aspetto qualitativo e non meramente quantitativo dell’elemento.

Questa precisazione contenuta nell’articolo non è di poco conto atteso che anche prodotti o servizi caratterizzati da un basso contenuto tecnologico possono soddisfare il requisito purché la componente tecnologica sia intrinsecamente di alto valore.

Attività esclusive e non esclusive

L’articolo in esame permette che l’attività della start-up possa essere finalizzata non solo alla realizzazione di beni e servizi nuovi, ma anche a quelli già presenti sul mercato.

Inoltre le tre attività enunciate nella norma – studio, ricerca e progettazione – sembrano essere tra loro legate da una programmazione logica e rappresentino ciascuna solo una fase in cui si articola l’attività imprenditoriale svolta dalla start-up innovativa.

Si deve ritenere, pertanto, che l’attività di R&S non possano essere considerate attività esclusive, ma al contrario debbano essere attività intermedie e prodromiche alla successiva realizzazione e commercializzazione dei prodotti e servizi innovativi. Dunque non sarebbe legittimo un oggetto sociale limitato alla sola fase della commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Dalla norma emerge, altresì, che la natura innovativa della start-up debba essere stabilita a priori, in base a una valutazione prognostica. Al riguardo, non essendo stata prevista una valutazione estrinseca all’impresa in merito alla sua innovatività come sopra già esposto, la sussistenza del requisito in parola è rimesso ad una autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante.

Attività programmata che, sempre in forza dell’articolo in esame, non deve essere esercitata in via esclusiva atteso che è sufficiente che sia prevalente.

Altri requisiti necessari alla startup

Infine l’articolo in commento richiede la presenza di uno tra gli ulteriori requisiti obbligatori dei quali la start-up deve essere alternativamente in possesso, diretti a qualificare in modo specifico la dimensione innovativa dell’attività svolta e precisamente:

  • almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui deve essere ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
  • la forza lavoro complessiva deve essere costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, o per almeno 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale;
  • l’impresa deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale.

Pertanto per chiarire il senso giuridico da attribuire alla nozione di innovazione occorre che la stessa start-up superi un problema – allo stato non risolto dalla tecnica – e faccia sì che la sua capacità/attività si concretizzi in una materialità dentro un prodotto/servizio, anche industriale, che nella sua utilizzazione consente di riportare l’effetto del principio innovativo qualificato in ragione dell’alto valore tecnologico.

In questi termini è innegabile che una start-up innovativa possieda, dal punto di vista sostanziale, quei requisiti essenziali di cui all’art. 25 Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179.

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