Esperto risponde

Omessa trasmissione mensile dei corrispettivi: il quadro sanzionatorio

Tutte le regole che normano le sanzioni per chi non trasmette i corrispettivi mensilmente all’Agenzia delle entrate: ecco cosa succede in caso di inadempienza

Pubblicato il 25 Mag 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica

DOMANDA

Un contribuente ha annotato sul registro le ricevute fiscali di gennaio 2020 ma non ha effettuato l’invio all’Agenzia delle entrate. La violazione va calcolata per ogni giorno, considerando un ottavo dell’imposta con un minimo di 500 euro per ogni giorno?

Luisa Di Sarno

RISPOSTA

Dalla sua domanda deduco che

  • le ricevute fiscali sono state regolarmente emesse ed i corrispettivi annotati sul registro tenuto ai sensi dell’art. 24 del DPR 633/1972;
  • i corrispettivi hanno comunque concorso alla corretta liquidazione dell’IVA;
  • il contribuente fruisce della moratoria per la installazione del registratore telematico, differita al 31 dicembre 2020 dall’articolo 140 del D.L. 34/2020.

Ciò premesso, la sua violazione consiste nella omessa trasmissione, entro l’ultimo giorno di ciascun mese, dei corrispettivi relativi al mese precedente, adempimento che il contribuente avrebbe dovuto porre in essere da gennaio 2020, data dalla quale era obbligato – salva la moratoria disposta – all’obbligo di documentazione e trasmissione dei corrispettivi. La normativa sanzionatoria è quella prevista dall’articolo 2, comma 6, del Decreto Legislativo 127/2015, che così dispone:

“Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

A sua volta, l’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 471/1997 recita: “Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e’ in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”.

L’articolo 12, comma 2, prevede, nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio, la sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro. L’Agenzia delle Entrate si è occupata degli aspetti sanzionatori connessi alla trasmissione telematica dei corrispettivi con la Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020 e, in precedenza, con la Risoluzione n.6 del 10 febbraio 2020. In particolare, la Circolare 3/E ha specificato che:

  • “il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile (pur nel diverso quantum) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato”, e la sua situazione mi sembra analoga , considerato che la emissione della ricevuta fiscale potrebbe essere assimilata all’obbligo di emissione del documento commerciale;
  • “la sanzione, volendo colpire l’omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase  dello stesso. In altre parole, nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un’unica sanzione ex articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997”.
  • Resta ferma la possibilità di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

C’è da considerare tuttavia che sia il comma 6 dell’articolo 2 D.Lgs.vo 127/2015 quanto il comma 3 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 471/1997 si riferiscono alla omissione, quindi se Lei effettuasse la trasmissione prima della contestazione, non si tratterebbe più di omissione ma di ritardo. A questo punto la fattispecie si caratterizzerebbe per l’assenza di pericolo per l’erario, considerato anche che Lei ha emesso le ricevute fiscali ed ha liquidato l’imposta in maniera corretta. Per cui si potrebbe ritenere applicabile il disposto dell’articolo 6, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 471/1997,  che per la ipotesi in cui la violazione dell’obbligo di documentazione che non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, prevede la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2000.

Trattandosi di violazioni plurime, Lei dovrebbe effettuare il ravvedimento per ciascuna violazione, senza poter contare sull’istituto della “continuazione” prevista dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 472/1997, che prevede la irrogazione della sanzione base aumentata da un quarto sino al doppio. Non è poi escluso che, come si è già verificato in passato, possa essere disposta una moratoria con contestuale rimessione in termini. In conclusione, penso che l’adempimento vada comunque fatto al più presto, poi può serenamente riflettere se ravvedersi o attendere la irrogazione delle sanzioni, anche alla luce di quanto sopra rappresentato.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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