Esperto risponde

Contabilità semplificata di cassa, come stabilire detraibilità Iva e deducibilità dei costi

Regime semplificato per cassa: la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi potrebbero non avvenire nello stesso anno, vediamo come mai

Pubblicato il 23 Lug 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

software fatturazione elettronica

DOMANDA

Un cliente non ha mai verificato la sua posizione sul cassetto fiscale ritenendo, in perfetta buona fede, che tutte le fatture portate a registrare fossero esaustive di tutto il fatturato passivo. La ditta opera nel regime di contabilità semplificata di cassa. Ai fini IVA ritengo che possa sanare la situazione mediante la dichiarazione annuale integrativa IVA  scaduta il 30 giugno ma, per recuperare il costo ai fini della D.R. cosa suggerisce di fare nell’immediatezza della compilazione dell’Unico 2020?

Preciso che le fatture delle quali si è presa visione a luglio 2020 sono state tutte pagate nel 2019.

Ada De Stefanis

RISPOSTA

Il regime fruibile mediante la opzione prevista dall’articolo 18 comma 5 del DPR 600/1973 presenta problematiche tuttora aperte, che non permettono una soluzione univoca e certa di tutte le fattispecie possibili. La citata norma prevede che “…per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui é intervenuto il relativo incasso o pagamento”.

Il provvedimento n.89757 del 30 aprile 2018, punto 4.6, del direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede che  “Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura … ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI  comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.”

L’articolo 1 del DPR 100/1998 prevede che “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui é  in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Premessa quindi la singolarità del caso, ritengo che la applicazione letterale delle norme imponga che ai fini delle imposte dirette (art.18 comma 5 DPR 600) si assuma come data del pagamento quella rilevante ai fini della deducibilità del costo (quindi anno 2019), mentre ai fini IVA non si possa prescindere dalla particolarità prevista dalle regole tecniche, per cui per ricezione si intende la “presa visione” della fattura elettronica, e tale evento si è verificato nel 2020, anno nel quale è quindi possibile esercitare il diritto alla detrazione.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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