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Scuola, il “patchwork” delle ordinanze regionali sulla didattica a distanza: la mappa

Le ordinanze delle Regioni sulla didattica a distanza: vediamo che cosa hanno deciso i presidenti che hanno firmato e aggiornato loro ordinanze a partire dal DPCM del 18 ottobre fino a quello del 3 novembre

Pubblicato il 17 Nov 2020

Claudio Consonni

docente innovatore, MI - EFt

La pandemia e la DAD hanno causato una crisi educativa: milioni di bambini a rischio povertà didattica

Eccezion fatta per Sardegna e Molise, la sequenza delle ordinanze regionali per abbassare il numero delle persone che frequentano in presenza le scuole in queste ultime settimane contiene disposizioni sicuramente interessanti e impegnative che, ovviamente, vigono solo nei rispettivi territori.

Può essere utile ripercorrere la situazione per opportuni confronti anche perché, a cascata, potrebbero essere emanate ordinanze sindacali, anch’esse probabilmente diverse di città in città, per poi giungere all’interno delle mura scolastiche dove la decisione ricade sul Dirigente scolastico e gli organi collegiali.

La Ministra Lucia Azzolina dal canto suo ricorda spesso a tutti le “linee guida” emanate in agosto (1).

Scuola, un’Italia divisa in due

Riguardo alla scuola, la mappa geografica delle Regioni e delle Province autonome al 25 ottobre vedeva un’Italia divisa a metà tra coloro che avevano deciso e quelle che restavano sottoposte alle regole nazionali

I tempi in quasi tutte le Regioni che si sono espresse erano allineati nel comprendere almeno il periodo che va dal 26 ottobre al venerdì 13 novembre.

Mentre il DCPM di domenica 25 ottobre, previsto fino al martedì 24 novembre intendeva, sull’argomento scuola, armonizzare le decisioni prese dalle Regioni, oggi la situazione è diversa e andiamo brevemente ad analizzarla.

Vediamo dunque che cosa hanno deciso i Presidenti che hanno firmato e aggiornato loro ordinanze a partire cioè dal DPCM del 18 ottobre per poi arrivare al DPCM del 3 novembre.

La situazione aggiornata delle Ordinanze

Campania

La Campania ha chiuso tutte le scuole a partire dall’ordinanza 79 del 15 ottobre per poi fare una lunga serie di precisazioni.

La situazione, preservando la presenza delle sole classi prime nell’obbligo, lascia ampi margini decisionali alle scuole come da questo articolo:

“1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza; ”

Valle d’Aosta

La decisione del 6 novembre all’art. 5 tutela in presenza fino a dieci moduli orari settimanali di laboratorio per classe alcuni alunni “in accordo con le famiglie”.

Provincia di Bolzano

In Provincia di Bolzano dal 16 al 22 novembre nelle scuole “Possono inoltre essere previste attività scolastiche e didattiche in presenza anche per bambini e ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e grado e i servizi per la prima infanzia, rientranti nei criteri previsti dalla legge 104/92, o la cui famiglia si trovi in una situazione sociale critica, che necessiti di accompagnamento dei servizi sociali”. Il medesimo articolo 12 prevede anche che le scuole e i servizi alla prima infanzia possano garantire la presenza ai figli di una lista di categorie lavorative dettagliatamente elencata.

Friuli Venezia Giulia

Dopo la decisione in base alla quale “1. a decorrere dal 28 ottobre 2020 e fino al 20 novembre 2020, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999, per una quota non inferiore al 50% a livello di istituzione scolastica la didattica digitale integrata, in modalità alternata alla didattica in presenza; 2. rimane fermo per gli alunni con disabilità, gli alunni con bisogni educativi speciali, gli alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata””.

Il Presidente Fedriga suggerisce alle scuole dei “criteri:

a) alternanza su base settimanale per singole classi della didattica in presenza e della didattica in modalità digitale integrata;

b) omogeneità di trattamento tra le classi nell’utilizzo delle due modalità, con le eccezioni delle classi del primo e dell’ultimo anno di ogni di tipologia di indirizzo ed articolazione per le quali si privilegia nell’organizzazione delle lezioni una maggiore attività in presenza”

Una specifica sulle materie musicali è poi comparsa il 12 novembre al punto a6 della successiva ordinanza.

Lazio

Nel Lazio, l’Ordinanza fa capo al Ministro Speranza con la controfirma del Presidente della Regione, Nicola Zingaretti.

Ecco l’Art. 3 “(Potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università) 1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno;

3. Le disposizioni dell’articolo 3 della presente ordinanza producono effetto a decorrere dal 26 ottobre 2020 per il periodo di trenta giorni”. Una prescrizione si trova poi in quella del 28 ottobre la numero Z00064 del solo Presidente secondo la quale: “3. Le Università programmano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al settantacinque per cento degli studenti iscritti”.

Lombardia

In Lombardia solo raccomandazioni alle attività universitarie “al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza”.

Nelle scuole sono state salvaguardate per tutti le attività laboratoriali e la possibilità per gli studenti che presentano “Bisogni Educativi Speciali”

Art. 6 (Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche e formative) 1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante il ricorso alla didattica a distanza, con quote di attività laboratoriale in presenza, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla. Possono continuare ad essere svolte in presenza le sole attività laboratoriali, come individuate dai collegi dei docenti, e le attività didattiche individualizzate e personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali, individuate in stretta collaborazione con le famiglie. 2. Agli altri istituti secondari di secondo grado è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza. 3. Per lo svolgimento di tutte le attività in presenza, si raccomanda di organizzare e differenziare gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di Ambito Territoriale (UAT), in raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento. 4. I soggetti che erogano percorsi di formazione professionale non in diritto dovere (ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua) adeguano la propria didattica a quanto previsto dal presente articolo. Sono pertanto consentite in presenza le sole attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami.

Questo il testo dell’ordinanza vigente dal 27 ottobre dopo un incontro tra il Presidente e la Direttrice dell’UST.

L’organizzazione scolastica e lo stesso orario potrebbero dunque subire delle modifiche classe per classe perchè, ad esempio, fatte le due ore di laboratorio di fisica della classe “x” con tutti gli studenti potrebbe essere utile che le altre ore della mattina si possano svolgere, indipendentemente dalle materie, nel medesimo laboratorio se non utilizzato da altra classe naturalmente.

Liguria

La Liguria ribadisce anche di recente le raccomandazioni a favore di alcuni studenti (così elencati al punto 4: disabilità, BES, ricoveri ospedalieri o domiciliari e scuole carcerarie) le Linee guida per la didattica digitale integrata emanate dal MI il 7/8/20 appellandosi all’autonomia scolastica al punto 5 “tenendo conto dell’organico e del contesto organizzativo interno”

Sicilia

In Sicilia il Presidente ha ordinato (n. 55) il 7 in forma “contingibile e urgente” la sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche” (art. 1, d).

Calabria

Il punto 2 dell’Ordinanza del 14 novembre, in vigore dal 16 al 28 firmata dal Vice Presidente Antonino Spirlì, per la prematura scomparsa della Presidente Iole Santelli,

“1. È disposta, sull’intero territorio regionale, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno; viene fatta salva la disposizione al punto 4) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 novembre 2020. Le Autorità Scolastiche dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentate”.

Non si comprende se sia ancora in vigore una sorta d’impegno ispettivo affidato dalla Regione, con la precedente ordinanza del 30 ottobre sul fatto che tutti gli studenti delle superiori debbano stare in casa in tutte le ore di lezione: “b) la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse. Restano in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno. Le Autorità Scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati”.

Provincia autonoma di Trento

Abrogando precedenti disposizioni, il 5 novembre si uniforma al DPCM con l’ordinanza numero 53.

Puglia

Nell’ordinanza n.413, dopo un passaggio importante sulle scelte delle famiglie al numero 3 ecco il testo dell’art. 4:

“Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Toscana

“Le scuole superiori dal secondo al quarto anno – ha dichiarato nei giorni scorsi il neopresidente Giani – tornano alla didattica a distanza al 50%. Lunedì prossimo (26 novembre ndr) l’incontro con USR”. In altre dichiarazioni ai giornali aveva anche accennato alle seconde e terze medie unico tra i Presidenti che a fine ottobre si era sbilanciato su quella che poi è stata la scelta nazionale.

La decisione del 6 novembre è comparsa a questo link.

Integrata poi il 13 novembre con riferimento anche ai corsi di formazione.

Piemonte

In Piemonte il Presidente Cirio ha ritenuto utile confrontarsi col Dirigente dell’USR/MI e la decisione del 30 ottobre è comparsa a questo link

Veneto

Nel Bollettino Ufficiale del 26 ottobre, la Regione Veneto dispone:

“A. Attività scolastica. Formazione professionale

1. Per le ragioni di ordine sanitario di cui in premessa, a decorrere dal 28 ottobre e fino al 24 novembre 2020 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all’interno delle classi. In ogni caso deve essere assicurato il ricorso alla didattica digitale integrata per non meno del 75% degli studenti.

2. Per gli istituti di cui al punto precedente, è raccomandata l’applicazione dell’attività didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime”.

Emilia Romagna

Il 5 novembre, la Regione revoca la precedente adeguandosi al DPCM. Il 12 novembre però al punto a7 del DPGR 216 specifica i divieti delle lezioni “a rischio elevato”.

Umbria

L’art 3,1 dell’ordinanza n. 71 elenca le eccezioni alla chiusura:

“A decorrere dal 15 novembre 2020 e fino al 22 novembre 2020 le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali …”

Marche

L’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2020 non si discosta dalle normative nazionali ma contiene i dati sulla diffusione del virus nelle scuole.

Abruzzo

L’Abruzzo da mercoledì 18 sarà zona rossa. L’ordinanza del 6 novembre si occupa solo delle scuole di competenza regionale e per le altre si allinea al DPCM.

Basilicata

Nel Bollettino Ufficiale n. 98 del 2 novembre, al capo 1d è prevista la formazione a distanza per tutte le scuole, rinviata con l’ordinanza 42, art 1, r del 9 alle disposizioni del DPCM. Nel seguente Bollettino del 15 novembre vi sono anche le disposizioni temporali per le scuole dell’obbligo e cioè 17 novembre e fino al 3 dicembre 2020, per concludere al punto 2 dell’art 1 con queste parole:

“Per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, lett. s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020”.

_______________________________________________________________________________

*Tutti il link sono stati verificati lunedì 16 novembre 2020

(1) Linee guida per la didattica digitale integrata emanate dal MI il 7/8/20.

(2) L’area dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, potrebbe comprendere, se non colmata o colmabile dagli interventi pubblici al cui contrasto sono stati finalizzati dall’inizio dell’emergenza covid19, la mancanza di connettività sufficientemente veloce alla rete internet e/o di strumenti per seguire le lezioni nella diretta on-line.

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