Un caso di cronaca di questi giorni ci serve d’esempio per evidenziare tutti i reati connessi alla diffusione di video porno della partner, anche quando quest’azione è fatta con leggerezza e senza apparentemente intento di danneggiare la vittima (a differenza del revenge porn).
Il caso, che ha avuto conseguenze negative per tutti i suoi protagonisti, può servire da monito: per capire fino in fondo le gravi conseguenze che possono essere innescate da una condivisione, social o su chat, di dati personali. Azione istantanea che è possibile compiere senza la necessaria riflessione.
Il caso in esame
La vicenda, personale e processuale, vede una maestra d’asilo di Torino inviare al ragazzo che stava frequentando un numero consistente di fotografie ed un video hard in cui era riconoscibile solo per un dettaglio.
La situazione si complica quando i due si lasciano, perché l’ex ragazzo condivide in una chat di amici, del calcetto, il materiale ricevuto. Al di là del fatto, già di per sé riprovevole (e costituente reato), la questione diventa davvero problematica perché uno dei destinatari del materiale, dopo averlo guardato, racconta la storia alla propria moglie che riconosce, nelle foto, la maestra d’asilo del proprio figlio.
La signora, quindi, contatta la maestra direttamente, dopo aver “avvisato” le altre mamme dell’accaduto (mediante invio del materiale, pare).
All’incontro, la maestra sarebbe quindi stata invitata a non ripetere simili comportamenti e a non denunciare l’ex ragazzo; diversamente, la dirigente scolastica dell’asilo sarebbe stata informata.
A questo punto la questione passa da vicenda di costume a vicenda giudiziaria, perché la denuncia viene presentata e la dirigente scolastica, avuto notizia dell’accaduto, ha provveduto al licenziamento, motivandolo in pubblico con il racconto dell’invio del materiale hot.
Le conseguenze legali della condivisione del video porno del partner
L’invio di materiale sessualmente esplicito e la sua successiva diffusione, quindi, hanno determinato un fascio di conseguenze legali e giudiziarie estremamente rilevanti ed impattanti sulle persone coinvolte.
A quanto è dato sapere, la direttrice dell’istituto è stata querelata per diffamazione, per le dichiarazioni pubbliche relative al motivo del licenziamento, ossia l’invio, da parte della maestra licenziata, di materiale sessualmente esplicito autoprodotto. E’ stata iniziata anche una causa di lavoro, che risulta essersi conclusa con una transazione (cioè un accordo stragiudiziale che definisce una vertenza giudiziale), di cui non sono noti i termini.
La signora che per prima ha incontrato la maestra risulta accusata di estorsione (per aver minacciato di avvisare la dirigente scolastica in caso fosse stata presentata denuncia all’ex fidanzato), per diffamazione e per la diffusione del video, per averlo condiviso con le altre madri dell’asilo.
L’ex fidanzato, a quanto è dato sapere, ha invece definito la vicenda con un anno di messa alla prova, ad otto ore al giorno, dopo aver risarcito il danno (la cui quantificazione è ignota).
I reati in campo
Dalle notizie di cronaca non è chiaro quali fossero, esattamente le imputazioni né il momento in cui è avvenuta la vicenda; quest’ultimo particolare, infatti, servirebbe per capire se fosse applicabile o meno in astratto (in concreto non sembra) il reato di cui all’art. 612 ter del Codice penale, ossia il c.d. reato di revenge porn.
In ogni caso, i reati comuni chiaramente commessi – per quanto è dato capire – sono certamente la diffamazione e l’estorsione.
La diffamazione è prevista e punita dall’articolo 595 del Codice penale ed è un’ipotesi di reato spesso troppo utilizzata nella pratica – in particolare nei confronti dei giornalisti – ma che non è molto tutelante per ipotesi di diffusione di video in rete.
Di certo, l’aver diffuso la notizia dell’invio del materiale sessualmente esplicito autoprodotto, etichettando la cosa in vario modo, fino ad arrivare a causa di licenziamento – verosimilmente disciplinare – pare condotta rientrante nel reato in esame.
L’estorsione – volgarmente, ricatto – entra in gioco nel momento in cui alla maestra viene richiesto di non denunciare l’ex fidanzato, pena la diffusione della notizia dell’invio del materiale sessualmente esplicito.
E’ un reato molto grave, che prevede una pena base che va da un minimo di 5 ad un massimo di dieci anni di reclusione, oltre ad una multa da 1000 a 5000 euro (articolo 629 del Codice penale).
Resta, quindi, da comprendere quali siano le ipotesi per la diffusione pura e semplice del video.
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, trattamento illecito di dati e diffamazione: come distinguere le ipotesi
Lo stesso comportamento – in gergo tecnico, condotta – può determinare diverse conseguenze sul piano penale; se la stessa condotta viola più norme diverse contemporaneamente, si tratta di capire se i reati concorrono o se siano in rapporto di specialità – se, cioè, la configurazione dell’uno esclude l’altro e viceversa.
Nel luglio 2019 è entrato in vigore l’art. 612 ter del Codice penale, che sanziona la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
E’ un reato inserito – a parere di chi scrive – in maniera frettolosa e la fattispecie non è sufficientemente tutelante per la realtà concreta che viviamo oggi, poiché pensato unicamente per le ipotesi di c.d. revenge porn.
Perché si configuri questo reato, infatti, è necessario che si verifichino svariate condizioni simultaneamente.
- In primo luogo, i video o le foto sessualmente espliciti devono essere stati prodotti o sottratti da chi, poi, li diffonderà; questo esclude in radice che il reato possa essere commesso dall’ex fidanzato (o fidanzata) che li abbia ricevuti perché autoprodotti da chi li invia.
- In secondo luogo, è necessario che il materiale sia destinato a rimanere privato: tale destinazione non è desumibile esclusivamente dalla natura del materiale, ma deve risultare da altri elementi (ad esempio un messaggio che ne indichi la natura privata).
- In terzo luogo, è necessario che la diffusione avvenga senza il consenso della persona che “subisce” la divulgazione.
La pena è elevatissima: si parte da un minimo di un anno per arrivare ad un massimo di sei di reclusione.
Chi scrive ha motivo di ritenere che non sia questo il reato contestato all’ex ragazzo della maestra di Torino, per più ragioni.
La prima è che, dalla stampa, si chiarisce che è stata concessa la messa alla prova per adulti: il reato di revenge porn, tuttavia, presenta una pena edittale massima incompatibile con questo beneficio.
Il materiale sessualmente esplicito, poi, era autoprodotto, con la conseguenza che, almeno a parere di chi scrive, la vicenda non può rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 612 ter del Codice penale.
Che vi sia una sentenza nel novembre 2020, a Torino, induce inoltre a pensare che la vicenda sia anteriore ala luglio 2019, ossia al momento in cui è entrata in vigore la legge che ha inserito l’art. 612 ter nel Codice penale.
Reato di trattamento illecito dati personali
E’ quindi più che verosimile che il reato contestato sia il trattamento illecito di dati personali, reato previsto e punito dall’art. 167 del decreto legislativo 196 del 2003, ossia il Codice della privacy (oggi interpolato moltissimo in seguito all’avvento del Regolamento UE 16/679 e del Decreto legislativo 101 del 2018).
La fattispecie è molto più lieve di quella descritta in precedenza (prevede una pena che va da sei mesi ad un anno e sei mesi di reclusione) e punisce chi tratta in maniera illecita dati personali altrui diffondendoli, con danno dell’interessato, per trarre per sé o altri un profitto o per arrecare danno all’interessato o ad un terzo.
E’ un reato che prevede il c.d. dolo specifico: deve, in altre parole, essere commesso per un fine ben chiaro, ossia arrecare un danno o trarre un profitto.
Uno dei commenti alla vicenda era, peraltro, proprio legato alla presenza o meno del dolo specifico in capo all’ex ragazzo che aveva diffuso il video: voleva fare del male o era solo una bravata?
Questo reato, come il precedente, si integra solo se il fatto non costituisce reato più grave: per il revenge porn si può ipotizzare che i video sessualmente espliciti riguardino minorenni – e in quel caso si integrano reati diversi, più gravi ed articolati che escludono l’applicabilità dell’articolo 612 ter del Codice penale. Se, però, si verifica un caso di revenge porn che non rispetti tutte le condizioni previste dall’articolo 612 ter del Codice penale, allora, potrebbe essere applicabile, per l’appunto, l’articolo 167 del Codice della privacy (che, però, si esclude se la condotta rientra nell’ambito della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).
Deve, da ultimo, essere presa in considerazione la diffamazione, prevista, come detto in precedenza, dall’art. 595 del Codice penale.
Quest’ultimo reato può certamente coesistere coi due precedenti a determinate condizioni, perché una condotta di diffusione illecita di immagini o video può essere anche lesiva dell’onorabilità della persona interessata se, ad esempio, accompagnata da commenti o “apprezzamenti” di vario tipo.
Conclusioni
Inutile dire che la vicenda da cui trae spunto questo articolo dovrebbe essere da monito non solo per chi può essere tentato di condividere, con leggerezza video privati altrui; ma anche per chi, come la ragazza in questione, ama far mostra di sé nel privato.
Le conseguenze legali, infatti, sono state pesantissime per tutte le persone coinvolte in questa vicenda, a partire dalla vittima, che ha, di fatto stravolto la propria vita per un comportamento, in sé, innocuo ma, forse, imprudente.
L’ex fidanzato ha subito certamente conseguenze rilevanti, così come, gli amici che hanno fatto diventare virale il video. L’unica condotta certamente non illecita è quella di chi, avendo ricevuto il video, non lo ha diffuso o, meglio ancora, lo ha cancellato (prima o dopo averlo “aperto”).
In ogni caso, passare da un video sharing ad anni di vicende giudiziarie è davvero un attimo.
Per noi, la cultura digitale (o educazione civica nel digitale) dovrebbe servire anche a rendere tutti ben consapevoli delle conseguenze di queste e altre condivisione fatte in buonafede su social e chat, con contenuti personali propri o altrui.
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