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Spese sanitarie, dal 2021 trasmissione mensile: la fattura elettronica resta vietata

Dal primo gennaio 2021 la cadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese mediche e veterinarie diventa mensile, con l’obiettivo di ottimizzare l’invio e l’acquisizione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata: per la privacy invece è ancora vietata la fattura elettronica

Pubblicato il 23 Nov 2020

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

Benedetto Santacroce

Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

digital-medicine

Dal primo gennaio 2021 la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese mediche e veterinarie avrà cadenza mensile. Inoltre, con la medesima decorrenza, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS memorizzano e trasmettono in via telematica i dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini IVA esclusivamente mediante l’invio degli stessi allo stesso Sistema TS.

La finalità delle nuove disposizioni è quella di ottimizzare, sia per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie sia per l’amministrazione finanziaria, la trasmissione e l’acquisizione dei dati informativi necessari per la dichiarazione precompilata e per lo scontrino elettronico, imponendo agli esercenti di inviare al sistema TS tutti i dati necessari mediante un’unica operazione realizzata con il Registratore telematico. Approfondiamo i dettagli.

Le nuove informazioni da trasmettere

Con il decreto ministeriale 19 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, è stato a tal fine adeguato il tracciato del Sistema TS ai fini della trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie: al riguardo, si segnala come la bozza di disegno di Legge di Bilancio 2021, all’articolo 182 estende a tutto il 2021 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

La trasmissione dei dati assolve così agli obblighi connessi alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, all’invio dei dati delle fatture nonché alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Con il nuovo tracciato TS aumentano infatti le informazioni da fornire, comprensive del tipo di documento fiscale rilasciato, dell’aliquota o, in caso di operazione esente, della natura IVA nonché dell’indicazione dell’eventuale opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. In caso di esercizio di tale diritto, i dati sono trasmessi al sistema TS senza indicazione del codice fiscale dell’assistito.

Altra informazione da comunicare riguarda la modalità di pagamento delle spese sanitarie: la detrazione fiscale viene infatti riconosciuta solamente se l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario, postale o mediante altri strumenti di pagamento elettronico. Tale prescrizione vale anche per le spese del 2020 da comunicare entro il termine massimo del 31 gennaio 2021. Solamente per le spese di acquisto di medicinali, dispositivi medici o prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN non è necessario avere sostenuto il relativo costo con strumenti tracciabili. Si tratta di una informazione fondamentale in quanto i dati, aggregati per tipologia, relativi a spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal primo gennaio 2020, a condizione dell’avvenuto pagamento con mezzi di pagamento tracciabili, sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il quadro normativo

Il decreto ministeriale del 19 ottobre 2020 trova i suoi fondamenti normativi in un complesso articolato di disposizioni. Innanzitutto l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), subordina (comma 679) il diritto a detrazione fiscale all’avvenuto assolvimento di quanto dovuto mediante versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento elettronici. Tuttavia (comma 680) tale limitazione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale (SSN). Si affianca a tali disposizioni quanto previsto in materia di corrispettivi telematici giornalieri dall’articolo 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS dei dati, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, hanno potuto infatti adempiere a tale obbligo dal primo luglio 2019, se avessero dichiarato un volume di affari superiore a 400.000 euro, mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS. Questa possibilità, a partire dal 1° gennaio 2021, si “trasforma” in obbligo per tutti i soggetti tenuti alla invio dei dati al sistema TS.

Inoltre, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020, è stato disposto che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema TS sono esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento elettronico, ad eccezione delle spese effettuate per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al SSN.

Il decreto del 19 ottobre 2020 nasce proprio dall’esigenza di dovere adeguare le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, estendendo i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, includendo la modalità di pagamento, il tipo di documento fiscale (fattura o corrispettivo), l’aliquota ovvero la natura IVA della singola operazione, modificando altresì i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS. Infine, sono state disciplinate anche le modalità di trasmissione dei dati oggetto di opposizione, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Soggetti obbligati

I soggetti interessati da tali adempimenti sono:

  • farmacie pubbliche e private;
  • aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;
  • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art.70 comma 2 del Dlgs 193/2006)
  • Iscritti agli albi professionali dei veterinari;
  • Iscritti agli albi professionali degli psicologi;
  • Iscritti agli albi professionali degli infermieri;
  • Iscritti agli albi professionali delle ostetriche ed ostetrici;
  • Iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • Esercizi commerciali (Parafarmacie);
  • Esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.
  • Strutture sanitarie militari
  • Iscritti all’Ordine nazionale dei Biologi
  • Iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13 agosto 2018
  • Farmacia interna all’associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).

Le tipologie di prestazioni e i dati delle spese sanitarie sostenute dall’assistito, da inviare, variano in ragione del soggetto erogatore delle stesse.

Trasmissione dei dati e termini di invio

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS comunicano, fino al 31 dicembre 2020, allo stesso sistema e mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale dedicato, la volontà di adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante la trasmissione al Sistema TS dei dati dei corrispettivi giornalieri, comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul documento commerciale di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016. A decorrere invece dal primo gennaio 2021, i soggetti obbligati trasmettono al Sistema TS, entro i termini stabiliti (e quindi entro massimo 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione), i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016.

L’Agenzia delle entrate rende a tal fine disponibile al Sistema TS l’elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso l’Agenzia i propri dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. La trasmissione dei dati è effettuata:

  • entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal primo gennaio 2021.

I dati trasmessi oltre la scadenza vengono memorizzati dal Sistema TS, per le finalità e le modalità sanzionatorie (di cui all’articolo 7 del D.M. 2 agosto 2016, e all’articolo 1, comma 6 e all’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).

Consultazione ed opposizione da parte del cittadino

L’articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, riconosce a tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, la possibilità di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema TS mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso. Al fine di consentire al cittadino l’eventuale integrazione della dichiarazione precompilata, la consultazione delle spese sanitarie che non danno diritto alla detrazione, è consentita fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Decorso tale termine, il codice fiscale dell’assistito è cancellato dal Sistema TS.

Dati di fatture e corrispettivi all’Agenzia delle entrate

Per le sole finalità di cui all’articolo 10-bis del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 e quindi per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali di tutte le fatture emesse in relazione a prestazioni sanitarie relative ai periodi d’imposta dal 2019 al 2021 (in base al disegno di legge di bilancio 2021) ad eccezione del codice fiscale dell’assistito. Analogamente, i dati dei corrispettivi giornalieri sono resi disponibili all’Agenzia delle entrate per le sole finalità di cui all’articolo 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (e quindi anche qui per applicazione normative fiscali e doganali e per il controllo della spesa pubblica).

Divieto di fattura elettronica

Al fine di rispettare le prescrizioni dettate per la tutela dei dati personali dal Garante privacy, viene vietata anche per il 2021 l’emissione di fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche così come disposto, per il 2019, dall’articolo 10-bis del decreto-legge 119 del 2018 e per il 2020 dall’articolo 15 del decreto 124 del 2019. Il divieto riguarda tutti gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema TS – tessera sanitaria ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi precompilata: sono quindi interessati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. I dati trasmessi al Sistema TS possono inoltre essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni ed esclusivamente per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva. Il divieto di emettere e-fatture riguarda anche, in base all’articolo 9-bis, del decreto-legge n. 135 del 2018, gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria quali, ad esempio, podologi, fisioterapisti, logopedisti.

Quello che rileva ai fini della operatività del divieto è infatti l’avere effettuato una prestazione sanitaria nei confronti di una persona fisica: di conseguenza un medico che si trova a dovere fatturare delle visite ai dipendenti per conto dell’azienda dovrà trasmettere una fattura elettronica a quest’ultima. Le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali andranno comunque documentate con fatture in formato cartaceo o in formato elettronico, ma senza utilizzare lo SdI come canale di invio.

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