DOMANDA
Ho emesso una fattura elettronica digitando erroneamente la data del 14 ottobre 2020 in luogo del 21 novembre 2020 con data invio 21 novembre 2020, dunque eccedendo il limite dei 12 giorni stabiliti. La particolarità è che è legata a un regime forfettario: come posso rimediare?
Michele Santoro
RISPOSTA
L’articolo 6 del DPR 633/1972 considera come momento rilevante per la effettuazione della operazione (ossia il momento in cui sorge l’obbligo di emettere la fattura) la consegna o spedizione del bene o il pagamento del corrispettivo. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi di uno dei predetti eventi, viene comunque emessa la fattura, ciò di per sé determina la effettuazione della operazione. Da ciò scaturisce la considerazione che quando la fattura viene emessa anteriormente alla consegna/spedizione dei beni o al pagamento, è difficile poter sostenere di aver commesso un errore, perché manca appunto l’elemento oggettivo a cui potersi riferire per sostenere l’errore.
Il rimedio, quindi (per esempio emettere una nota di credito e una nuova fattura), potrebbe essere peggiore del male se non si riuscisse a dimostrare l’errore commesso. Lei ha quindi due strade. La prima è effettuare il ravvedimento, pagando la sanzione in misura ridotta di € 27,78 (ossia 1/9 della sanzione ordinaria € 250), oppure non far nulla, confidando sia nella “clemenza” dell’Agenzia delle Entrate, che sino ad oggi non sembra avere irrogato sanzioni per ritardi nella trasmissione delle FE, sia nella assoluta irrilevanza del ritardo, per cui sarebbe invocabile in caso di contestazione la esimente prevista dall’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 472/1197, secondo cui “non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome o email