L'approfondimento

Notifica Pec per gli atti giudiziari, quanta confusione: cosa dice la legge

Il tema delle notifiche Pec in ambito giudiziario è ancora oggetto di confusione, in particolare sulle fonti pubbliche da cui è possibile estrapolare gli indirizzi di cui si necessita: vediamo la normativa di riferimento e come destreggiarsi

Pubblicato il 18 Dic 2020

Pietro Montella

Avvocato esperto nel diritto delle nuove tecnologie

Nicola Savino

esperto digitalizzazione a norma dei processi aziendali

Posta elettronica certficata

La notifica Pec sarà sempre più centrale negli atti pubblici, quindi ci si aspetta dal mondo giudiziario un allineamento. Tuttavia, si riscontra ancora confusione relativamente al corretto metodo per notificare gli atti, così come da quali elenchi pubblici estrapolare gli indirizzi necessari.

Emerge in generale come sia necessario spingere la Giustizia verso la cultura della digitalizzazione: le pubbliche amministrazioni che devono essere attori principali del cambiamento necessario. Agid ha già indicato la strada con il suo piano triennale e non possiamo più aspettare.

Notifiche Pec, la normativa di riferimento

Di recente ci siamo imbattuti in un provvedimento di un giudice che alla prima udienza ha rilevato la mancata costituzione di una PA e ritenuto nulla la notifica del ricorso in quanto l’indirizzo pec era stato estratto dall’indice IPA . Questo provvedimento datato ottobre 2020 ci è risultato prima facie errato in considerazione del fatto che a far data dal mese di luglio 2020 l’art. 28 del D.L. 76/2020 il c.d. “Decreto semplificazioni” ha reintrodotto l’IPA tra i pubblici elenchi utilizzabili per le notifiche di atti alla Pubblica Amministrazione.

La normativa in tema di notifiche degli atti giudiziari è rappresentata dalla Legge n. 53 del 21 gennaio 1994. In particolare l’articolo 3 bis della L. 53/94 al comma 1 prevede testualmente: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.

I pubblici elenchi

Pertanto l’art. 3 bis della L. 53/94 prevede che si possa procedere alla notifica tramite pec a condizione che l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risulti da pubblici elenchi. Ma quali sono i pubblici elenchi dai quali è possibile estrarre l’indirizzo Pec valido per le notificazioni? A questa domanda risponde l’art. 16 ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 221 del 17 dicembre 2012, a norma del quale “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.

In altre parole i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec sono i seguenti:

  • Registro PP.AA.;
  • Registro Imprese;
  • RGINDE;
  • Inipec;
  • Domicilio digitale del cittadino.

L’art. 16 comma 12 del D.l. 179/2012 richiede che al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche comunicano al Ministero della giustizia, l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. L’art. 28 del D.L. 76/2020 il c.d. “Decreto semplificazioni” ha reintrodotto tra gli elenchi validi ai fini delle notificazioni a mezzo pec degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale l’Indice dei Domicili Digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi subordinandone la validità alla mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12 di cui sopra.

Come notificare gli atti in maniera corretta

In base alla normativa in vigore al fine di notificare gli atti in maniera corretta sarà necessario:

  1. cercare l’indirizzo PEC della PA nel registro PP.AA. presente nel PST;
  2. nel caso in cui la PEC della PA non sia presente in quel registro, si potrà utilizzare quella presente in IPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
  3. si dovrà avere quindi cura di indicare, nella relata di notifica, che l’indirizzo PEC della PA è stato estratto da IPA in quanto non presente nel registro PP.AA. e ciò ex art. 28 DL. 76/2020.

Un’altra importante novità introdotta dal Decreto Semplificazioni riguarda l’utilizzo della Pec nei rapporti tra Pa, imprese e professionisti laddove viene previsto che le imprese che dopo il primo ottobre 2020 non abbiano comunicato la Pec, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale volto a consentire il ricevimento delle comunicazioni e delle notifiche.

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