DOMANDA
Lo scrivente studio ha sempre utilizzato formato TD01 per le fatture elettroniche emesse. Pur emettendo note informative le stesse venivano convertite in fatture all’atto del pagamento ed inviate entro 12 giorni, venendo considerate quindi fatture immediate.
Ora, quando venivano incassate note informative noi richiamavamo in fattura il numero e la data della nota informativa limitandoci a questo, non riportando quindi il dettaglio della descrizione peraltro già citata sulla nota informativa. In questo caso possiamo nel 2021 continuare a considerare la fattura TD01? Dobbiamo continuare a riportare solo numero e data proforma?
L’invio avviene comunque e sempre nei 12 giorni dell’incasso: invece come intendo la fattura che emetto a fronte di ri.ba scadenza 30/60 giorni? L’abbiamo inviata comunque nei 12 giorni dall’emissione ma l’incasso sarà futuro.
Studio Lizzeri
RISPOSTA
La differenza sostanziale tra la fattura immediata (TD01) e la fattura differita (TD24) sta nel diverso termine di emissione rispetto alla data di effettuazione della operazione.
Se la fattura viene emessa con la stessa data di effettuazione dell’operazione (generalmente la data in cui avviene l’incasso) allora la fattura è immediata. Se invece la fattura viene emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione della operazione, e questa risulta dal documento previsto dall’articolo 21, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972 (documento di trasporto, buono di consegna, rapporto di lavoro, etc.) idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 (ossia la data, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonchè la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati) allora la fattura è differita.
Nel caso da Lei prospettato si tratta di fattura immediata, però sembra che la fattura non contenga la descrizione dei servizi prestati, e se così fosse andrebbe integrata anche allegando alla fattura elettronica la c.d. proforma a formarne parte integrante.
Invece la fattura che Lei emette anticipatamente all’incasso, che avverrà in base agli accordi fissati col cliente è comunque immediata, posto che la emissione della fattura in anticipo rispetto al suo pagamento genera per sé effettuazione della operazione ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome