DOMANDA
Le chiedo un consiglio in merito all’archiviazione dei DDT cartacei a seguito di fattura elettronica. Abbiamo un’azienda di produzione con uno stabilimento di ricevimento merci che sta di fronte a dove viene svolta la produzione. Dato il volume delle fatture elettroniche, circa 400 al mese è possibile non stampare più la fattura elettronica? In che modo è possibile archiviare i DDT (fino a dicembre venivano archiviati allegati alla fattura elettronica dopo averla stampata) e quindi solo dossier per DDT in ordine alfabetico: in caso di controllo dell’Agenzia delle entrate bisogna produrre questi dossier?
Elisabetta Cerami
RISPOSTA
Premetto che nessuna norma oggi impone la stampa della fattura elettronica; anche nella ipotesi di cessioni a privati, l’obbligo può essere assolto mediante consegna di una copia informatica (quindi anche come allegato ad un messaggio di posta elettronica).
Per il passato può procedere alla digitalizzazione (previa scansione) dei ddt, e se riuscisse ad organizzarli con le caratteristiche previste dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del DMEF 17/6/2014 (funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste) potrebbe conservarli a norma del citato Decreto.
Per il futuro e ove ciò non fosse di intralcio alle procedure, il ddt potrebbe essere allegato alla fattura elettronica, ed in questo modo sarebbe conservato a norma assieme alla fattura.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome