Copyright

Diritto di cronaca: quando è lecito riprodurre articoli e materiali altrui?

Il diritto di cronaca rientra tra le limitazioni al diritto d’autore: ma cosa prevedono le normative comunitarie e nazionali? Quando è consentita la riproduzione di contenuti altrui?

Pubblicato il 14 Mag 2021

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale

giornali intelligenza artificiale

L’esercizio del diritto di cronaca rappresenta un’eccezione ai diritti esclusivi degli autori/editori sulle loro opere. Il tema della riproduzione e della comunicazione al pubblico sulle testate giornalistiche o radiotelevisive degli articoli e dei programmi di attualità già pubblicati da altri giornali, piattaforme radiotelevisive o via web, sta divenendo di grande attualità in questo periodo di grande sviluppo della comunicazione digitale in quanto la fruizione di contenuti altrui rappresenta un’opportunità, oltre che per espandere l’ambito dell’informazione del pubblico, anche per realizzare un notevole risparmio economico per i soggetti che se ne avvalgono.

La notizia diffamatoria va rimossa dagli archivi online del giornale: ordinanza della Cassazione

La loro fonte normativa, che trova una solida base nell’art. 65 della Legge Autore e nelle altre disposizioni interne, introdotte attraverso le Direttive Comunitarie in materia di diritto d’autore e di media audiovisivi, merita di essere opportunamente delimitata nel proprio ambito applicativo, in quanto la dottrina e la giurisprudenza italiana e comunitaria hanno stabilito il perimetro aldilà del quale tali utilizzazioni possano essere vietate o assoggettate a determinate condizioni.

Prima di affrontare il tema delle norme vigenti in materia di riproduzione e di comunicazione al pubblico degli articoli di carattere economico, politico o religioso e dei contenuti dei servizi audiovisivi di informazione, è opportuno fare qualche cenno al contesto in cui tali disposizioni si inseriscono, avuto riguardo al c.d. “diritto di cronaca” che rientra fra le fattispecie genericamente conosciute come “libere utilizzazioni” o come “eccezioni e limitazioni al diritto d’autore”.

Eccezioni al diritto d’autore: cosa dice la legislazione comunitaria e nazionale

La materia delle “libere utilizzazioni” e, di riflesso, quella delle “utilizzazioni illecite”, presentano una molteplicità di aspetti si interfacciano con una parte rilevante degli istituti presenti nella nostra normativa sul Diritto d’Autore (legge 633/1941), incidendo in maniera significativa sull’intera filiera dei diritti esclusivi, la cui portata viene, a seconda dei casi, affievolita o limitata dall’esercizio di concorrenti facoltà aventi carattere eccezionale o straordinario, ovvero danneggiata per effetto delle violazioni compiute.

In un contesto legislativo, quello del nostro ordinamento, già ampiamente contrassegnato sin dall’origine dalla presenza di deroghe ai diritti esclusivi degli autori/editori, la legislazione Comunitaria (Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, nota anche come “Direttiva Copyright”) in materia di diffusione delle opere dell’ingegno in ambito digitale, ha ulteriormente arricchito il novero delle c.d. “utilizzazioni libere”, dedicando ad esse un articolo, il n. 5 (“Eccezioni e limitazioni”) che occupa una parte considerevole sia del provvedimento comunitario che dei 61 “considerando” che lo precedono.

Direttiva Copyright, Italia al rush finale: ecco i nodi che dovremo sciogliere

Nell’ambito delle “eccezioni e limitazioni”, il legislatore europeo ha inteso disciplinare quelle deroghe ai diritti esclusivi degli autori che affondano le proprie radici nella Convenzione dell’Unione di Berna (“CUB”), nel testo di Roma del 1928, la quale dettò per la prima volta le regole concernenti i limiti e le condizioni di utilizzazione delle “citazioni” tratte da opere già rese accessibili al pubblico, “l’impiego”, lecito, di opere letterarie ed artistiche a fini di insegnamento, “la riproduzione” di articoli di attualità su argomenti economici, politici o religiosi, come pure quella di avvenimenti di attualità (art. 10 e 10-bis della CUB).

Molto tempo è trascorso dal varo della normativa sopra ricordata ma, seppure il novero dei casi in cui la deroga ai diritti esclusivi sia andata vieppiù ampliandosi, fino a superare le ben ventuno possibili eccezioni previste dalla Direttiva Copyright, il principio per cui le limitazioni ai diritti esclusivi permangono come un fatto puntuale e straordinario, rispetto alla regola costituita dalla esclusività dei diritti d’autore, trova conferma nelle disposizioni del decreto Legislativo 68/2003, che ha dato implementazione nel nostro Paese alle sopra citate norme della Direttiva Copyright.

Invero, tale Direttiva, nell’intento di armonizzare il diritto d’autore, adeguando la definizione dei “diritti esclusivi” al mondo digitale, ha sottolineato, nei “considerando” che fanno da premessa alle disposizioni vincolanti dell’atto comunitario, la necessità che le eccezioni vengano uniformemente trattate e definite, cosicché venga garantito il corretto funzionamento del mercato interno dell’Unione Europea. Tale circostanza, recita il “considerando” n. 7 (ma, con intento non difforme, si esprime anche l’ultimo periodo del “considerando” n. 32), dipenderà da come sarà attuata e mantenuta l’armonizzazione in atto del diritto d’autore nell’ambito comunitario, in ciò implicitamente incluse le norme in tema di libere utilizzazioni.

In tal senso, la Direttiva Copyright assegna alle libere utilizzazioni il ruolo di punto di equilibrio fra i diritti e gli interessi/obblighi delle varie categorie di titolari e di utenti delle opere dell’ingegno e dei materiali protetti, conferendo alle medesime la dignità di “diritto” o di “interesse/obbligo”, dando però atto del loro carattere tassativo (considerando n. 32), con l’esclusione quindi della possibilità di applicazione analogica ovvero estensiva di tali eccezioni nei confronti di casi analoghi o che appaiano tali.

Identico significato limitativo delle eccezioni assume il fatto, evidenziato ancora dai “recitals” della Direttiva Copyright, che gli Stati membri devono tenere conto, nel dare implementazione alle regole comunitarie, dell’accresciuto impatto economico che esse possono avere in ambiente digitale, seppure venga nel contempo riconosciuta dal legislatore la valenza di ordine pubblico assunta dal sistema delle libere utilizzazioni (“considerando” N. 51) nell’ambito della disciplina a tutela delle opere intellettuali.

Va altresì detto che la medesima Direttiva Copyright ha esplicitamente stabilito che l’esercizio di talune eccezioni, le quali limitano i diritti esclusivi degli autori, venga assoggettato (Art. 5.5) all’applicazione dell’art. 9, secondo comma, della CUB, norma che fa salve e legittime le medesime eccezioni solo laddove esse non si pongano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare (c.d. “three-step-test”). L’applicazione di tale triplice condizione è stata resa operativa dal legislatore per tutte le fattispecie di riproduzione previste dalla Direttiva Copyright (“considerando” n. 44, prima parte).

Diritto di cronaca: come rientra tra le eccezioni del diritto d’autore

In un simile complesso e articolato sistema di eccezioni e limitazioni ai diritti e alle stesse loro deroghe, il legislatore europeo ha dovuto porsi numerose questioni con riferimento all’esercizio del “diritto di cronaca”, ove la disciplina comunitaria e il conforme testo dell’Art. 65 della nostra LDA, da esso modificato con il recepimento della Direttiva 2001/29/CE, si intrecciano.

In tale ambito, si pone il problema di restringere, ovvero di ampliare, il concetto di “diritto di cronaca” fino a comprendervi, per effetto della sua estensione ai servizi media online, anche talune forme di sfruttamento di immagini e di altri “materiali protetti” (nel significato voluto dal nostro legislatore) che, in funzione del secondo comma della citata norma, si pongono lungo la linea di demarcazione dei diritti esclusivi di competenza dei loro titolari.

Prendendo le mosse dal caso specifico della riproduzione in un differente media di contenuti informativi già pubblicati da altri è opportuno ripercorrere la strada che il nostro legislatore ha tracciato in materia di libere utilizzazioni o, come si deve dire oggi, in tema di eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi degli autori, tra cui rientra il diritto di cronaca, per fornire al lettore una visione d’insieme del tema.

Nel fare ciò, osserviamo che la maggiore parte delle deroghe ai diritti esclusivi previste nella nostra LDA sono contenute nei suoi articoli compresi fra il da 65 e il 71-decies. Fra queste assumono rilievo nell’ambito del tema in oggetto le seguenti:

– la riproduzione libera di articoli di attualità in riviste e giornali (Art. 65 LDA);

– il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, discussione e insegnamento, nei limiti giustificati da tali finalità e senza concorrenza nell’utilizzazione economica dell’opera (Art. 70, 1° comma LDA);

– la riproduzione di fotografie c.d. “semplici” prive delle indicazioni sul titolare dei diritti (Art. 90 LDA);

– la riproduzione dell’immagine di persone note collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico e svolte in pubblico (Art. 97 LDA);

– la riproduzione di fotografie pubblicate da giornali, aventi interesse pubblico (Art. 91, 3° c. LDA);

– l’utilizzazione nei giornali delle informazioni / notizie di attualità tratte da agenzie e da altre fonti secondo gli usi onesti giornalistici (Art. 101 LDA).

È agevole notare, sulla base delle eccezioni sopra elencate, che molte di esse riguardano materiale che può essere oggetto di utilizzazione attraverso la pubblicazione in media diversi da quello originale, fermo restando che gli articoli di giornale sono specificamente regolati solo dall’art. 65 LDA in quanto l’art. 101 della stessa legge riguarda la notizia in sé, cioè la fonte da cui deriva la notizia prima della sua elaborazione da parte degli autori dell’opera collettiva nota come “giornale”.

Prima di scendere nel dettaglio di questi argomenti, è utile rivolgere la nostra attenzione verso un aspetto peculiare delle eccezioni ai diritti esclusivi, il c.d. “diritto di cronaca” quando esso viene esercitato per il tramite della trasmissione televisiva, materia che è attualmente disciplinata a livello comunitario europeo dalla Direttiva 2010/13/UE del Consiglio e del Parlamento Europeo del 10 marzo 2010[1], nota con il nome di Direttiva AVMS (Audio Video Media Services). Essa è relativa alle disposizioni comunitarie europee sul coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, che all’Art. 15 regolano proprio il “diritto di cronaca” quando esso venga esercitato attraverso il mezzo trasmissivo lineare. La disciplina della Direttiva AVMS vuole che tale eccezione ai diritti esclusivi venga attuata in maniera uniforme per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, sulla base dei seguenti sei principi:

1.   Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nell’Unione abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un’emittente soggetta alla loro giurisdizione.

2.   Se un’altra emittente stabilita nello stesso Stato membro dell’emittente richiedente l’accesso ha acquisito diritti esclusivi per l’evento di grande interesse pubblico, l’accesso è richiesto a tale emittente.

3.   Gli Stati membri provvedono a che tale accesso sia garantito consentendo alle emittenti di scegliere liberamente brevi estratti a partire dal segnale dell’emittente di trasmissione, ma con l’obbligo di indicarne almeno la fonte, a meno che ciò sia impossibile per ragioni pratiche.

4.   In alternativa al paragrafo 3, gli Stati membri possono istituire un sistema equivalente che consenta l’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo altri metodi.

5.   I brevi estratti sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale e possono essere utilizzati in servizi di media audiovisivi a richiesta soltanto se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media.

6.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri garantiscono, conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le modalità e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare per quanto concerne eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi e i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione. Qualora sia previsto un compenso, esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso.

Va precisato che, ai sensi della Direttiva AVMS, è considerato “broadcaster” ogni fornitore di emissioni audiovisive lineari, per cui l’accesso alle immagini e ai suoni per l’esercizio del “diritto di cronaca” sarà assicurato a tutti coloro che gestiscono un palinsesto di trasmissioni offerte al pubblico, a prescindere dai media utilizzati (ma non si estende a coloro che offrono servizi interattivi ovvero non lineari, come ad esempio i siti web) “salvo che lo stesso programma venga offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media”.

In base alle norme sopra riportate, si precisa che l’accesso alle immagini è consentito solo nell’ambito dei programmi consistenti in “notiziari generalisti” e che il titolare dell’esclusiva che consente l’accesso andrà obbligatoriamente remunerato dei costi effettivamente sostenuti per le riprese[2].

La disciplina comunitaria sopra riportata è stata ripresa dal nostro legislatore a seguito dell’implementazione della Direttiva 2007/65/CE (Prima versione della Direttiva AVMS) che ha introdotto nel “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, le disposizioni degli Artt. 32-ter e 32-quater[3], le quali appaiono speculari alle norme comunitarie poc’anzi illustrate.

Diritto di cronaca: cosa prevede la normativa sulla riproduzione di contenuti altrui

Riprendendo ora il tema della riproduzione e della messa a disposizione del pubblico di articoli e altri materiali protetti contemplati nell’eccezione ai diritti esclusivi dell’art. 65 della LDA, cui abbiamo fatto cenno in apertura[4], preme evidenziare che detta disposizione consti di due distinti, seppure apparentemente simili, precetti. Quanto sosteniamo è confortato dal fatto che i due commi della norma altro non sono che la trasposizione dell’Art. 5(3) lett. c) e d) della Direttiva Copyright[5].

Il primo comma, infatti, riguarda la riproduzione a mezzo stampa e la comunicazione al pubblico di articoli pubblicati, di opere radiotelevisive o di altri materiali riguardanti argomenti di attualità economica, politica o religiosa[6]. La lettura di questa disposizione deve essere fatta in senso restrittivo, dovendosi intendere che la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico degli articoli / servizi / programmi già pubblicati anteriormente da terzi deve riguardare eventi attuali, relativi solo ed esclusivamente ai temi dell’economia, della politica e/o della religione. L’utilizzazione libera di tale materiale deve poi intendersi circoscritta al periodo di tempo necessario all’esercizio dello scopo informativo per cui esso viene utilizzato, quindi solo per il fine precipuo e il lasso temporale necessario ad esercitare il “diritto di cronaca” da parte del soggetto utilizzatore.

Inoltre, detto sfruttamento risulta non essere consentito ogniqualvolta l’articolo / servizio rechi la dicitura “riproduzione riservata” e, nell’ipotesi in cui non ci sia tale riserva, il soggetto che se ne avvale deve riportare nel proprio articolo / servizio l’indicazione della fonte da cui esso è tratto, la data di realizzazione ed il nome dell’autore, ove disponibili [7].

Il secondo comma dell’art. 65 LDA riguarda, invece, come specifica la norma, la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico, genericamente e senza ulteriori limitazioni di genere previste dal primo comma, di opere o di altri materiali protetti dal D.A., già pubblicati, allo scopo di illustrazione o di critica di eventi di interesse informativo generale, purché tali utilizzazioni siano limitate allo scopo della cronaca, conformemente ai buoni usi (cioè in buona fede secondo la diligenza del buon padre di famiglia), indicando – ove possibile – la fonte e il nome dell’autore.

Si tratta, come pare agevole comprendere dal testo dell’art. 5.3(d) della Direttiva Copyright, di fattispecie assimilabili allo sfruttamento dei contenuti informativi previsti dalla Direttiva AVMS per le trasmissioni lineari[8] e non di una mera specificazione del comma 1 della norma dell’Art. 65 LDA.

Un ulteriore e finale spunto di riflessione va svolto circa l’utilizzazione a scopo illustrativo da parte di altre testate giornalistiche, televisive o via web, di immagini fotografiche concernenti persone o fatti di attualità o di pubblico interesse. Anche in questo caso valgono gli obblighi e i limiti di utilizzazione che abbiamo ricordato avuto riguardo alle fattispecie di cui all’art. 65 LDA, dovendosi evidenziare che, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, questa norma riguarderebbe sia le fotografie c.d. “semplici” (Art. 90 LDA) che le “opere fotografiche” [Art. 2(7) LDA], pur essendo lecito pensare che la collocazione della norma in seno alla legge autore, subito dopo l’art. 90, fosse inteso a circoscrivere lo sfruttamento alle fotografie non creative e, quindi, alle immagini assoggettate agli adempimenti previsti dalla norma testé ricordata. In ogni caso, a differenza di quanto accade per gli articoli e gli altri diversi materiali protetti contemplati dalle disposizioni sopra illustrate, l’uso delle immagini fotografiche dà luogo al riconoscimento di un equo compenso a beneficio dell’autore delle fotografie o al cessionario degli inerenti diritti.

Ulteriori approfondimenti meritano poi le possibili interferenze fra le norme qui brevemente esaminate e la portata dell’Art. 70 LDA, almeno avuto riguardo al diritto di “critica”, ma non è questa la sede per addentrarci in questa tematica.

Invece, a conclusione di questo sintetico excursus sul tema delle riproduzioni dei contenuti protetti ai fini dell’esercizio del “diritto di cronaca”, merita di essere ricordato che in sede di implementazione della Direttiva 790/2019/UE (“Direttiva DSM”) il nostro Governo dovrà dare attuazione anche al suo Art. 15 (“considerando” 54 – 59) che garantisce specifici diritti connessi d’autore in capo agli editori delle testate giornalistiche per l’utilizzazione online, da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, dei loro articoli. E, a tale riguardo, non si potrà fare a meno di svolgere qualche considerazione anche in merito ai temi di questo lavoro.

________________________________________________Note

  1. La Direttiva 2010/13/UE è stata modificata successivamente dalla Direttiva 2018/1808/UE del 14 novembre 2018, che avrebbe dovuto essere implementata in Italia entro il 19 settembre 2020. Tale provvedimento comunitario non muta le disposizioni della Direttiva 2010/13/UE avuto riguardo ai servizi la cui finalità principale è la fornitura di programmi di informazione, intrattenimento o istruzione (cfr. “considerando” n. 3).
  2. Sull’argomento è utile segnalare il contenuto della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, resa il 22 gennaio 2013 nel caso Sky Österreich GmbH contro Österreichischer Rundfunk, relativamente alla determinazione del corrispettivo dovuto al titolare dei diritti esclusivi per l’accesso al segnale da parte di emittenti che intendano avvalersi del diritto agli “short reports” a fini di informazione del pubblico, circa eventi di particolare importanza, anche riferibili al settore sportivo. La decisione fissa i seguenti capisaldi: 1. L’art. 15 della Direttiva 2010/13/CE attribuisce alle emittenti televisive il diritto, ai fini della realizzazione di brevi notiziari, di utilizzare brevi estratti accedendo al segnale dell’emittente di trasmissione televisiva che provveda alla diffusione di eventi di grande interesse pubblico i cui diritti di ritrasmissione siano stati acquisiti in esclusiva. Il paragrafo 6 di tale articolo dispone che il compenso per l’accesso al segnale non possa superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso. 2. La direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 2007/65, è stata abrogata dall’articolo 34, primo comma, della Direttiva 2010/13, il cui considerando 48 così recita: “I diritti di trasmissione televisiva di eventi di grande interesse pubblico possono essere acquistati dalle emittenti in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell’Unione, nonché rispettare i principi riconosciuti dall’articolo 11 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.  3. Il considerando 55 della Direttiva 2010/13/EC, afferma quanto segue: “Al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell’Unione i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva, relativi a un evento di grande interesse pubblico, devono concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi di informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell’evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto […] Tali brevi estratti possono essere utilizzati per trasmissioni all’interno dell’UE attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, e non devono superare i novanta secondi. Pertanto, un’emittente dovrebbe dapprima richiedere l’accesso a un’emittente stabilita nello stesso Stato membro che abbia i diritti esclusivi per l’evento di grande interesse pubblico.”4. L’articolo 15 della medesima direttiva è già stato sopra illustrato. Con la questione pregiudiziale posta nel giudizio di rinvio alla Corte di Giustizia della UE, il “Bundeskommunikationssenat”, l’omologo austriaco della nostra AG.COM., ha chiesto alla Corte stessa di esaminare la validità dell’articolo 15 paragrafo 6, della direttiva 2010/13, alla luce degli articoli 16 e 17, paragrafo 1, della Carta Costituzionale europea, nonché dell’articolo 1 del protocollo addizionale. Il giudice si è interrogato, in particolare, sulla questione se il menzionato articolo 15, paragrafo 6, costituisca violazione dei diritti fondamentali del titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva per il fatto che il titolare stesso sia tenuto a consentire la realizzazione di brevi estratti di cronaca a qualsivoglia emittente televisiva, stabilita nell’Unione, senza poter esigere un compenso economico superiore ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale. Peraltro, il diritto dell’Unione imponeva già in precedenza, a seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2007/65, vale a dire a decorrere dal 19 dicembre 2007, che fosse garantito il diritto delle emittenti televisive di realizzare brevi estratti di cronaca relativi ad eventi di grande interesse pubblico che costituissero oggetto di diritti esclusivi di trasmissione televisiva, senza che i titolari di tale diritto possano esigere un compenso economico superiore ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso al segnale. Inoltre, dalla lettura dell’articolo 15 della direttiva 2010/13 deriva che il titolare di diritti esclusivi di trasmissione televisiva non può scegliere liberamente le emittenti televisive con cui concludere un accordo relativo alla concessione del diritto di realizzazione di brevi estratti di cronaca. Parimenti, alla luce del paragrafo 6 dell’articolo medesimo, disposizione in ordine alla quale il giudice del rinvio ha interrogato la Corte, il titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva non può decidere liberamente il prezzo al quale fornire l’accesso al segnale ai fini della realizzazione dei brevi estratti di cronaca. Tale disposizione avrebbe impedito, secondo la tesi di SKY Austria, al titolare stesso dei diritti di fare partecipare le emittenti televisive che realizzino brevi estratti di cronaca ai costi di acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva. Ciò premesso, il menzionato articolo 15, paragrafo 6, avrebbe costituito un’ingerenza nella libertà di impresa dei titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva.  La Corte di Giustizia ha respinto la tesi del “Bundeskommunikationssenat” austriaco e di SKY Austria: “A tal riguardo, si deve rilevare, in limine, che la commercializzazione in via esclusiva di eventi di grande interesse pubblico è attualmente crescente e tale da potere considerevolmente restringere l’accesso del pubblico all’informazione relativa a tali eventi. Sotto tale profilo, l’articolo 15 della direttiva 2010/13 mira, come emerge dai considerando 48 e 55 della medesima, a salvaguardare la libertà fondamentale di ricevere informazioni, garantita dall’articolo 11, paragrafo 1, della Carta, e a promuovere il pluralismo nella produzione e nella programmazione delle informazioni nell’Unione, tutelato dal paragrafo 2 del medesimo articolo 11. Da tutte le su esposte considerazioni emerge che l’esame della questione pregiudiziale sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13”. Pur tenendo conto del tenore negativo della decisione per i broadcasters, va rimarcato che essa – almeno nell’obiter dictum, fa salvi alcuni principi di fondamentale importanza, secondo cui: A. Tali estratti devono essere “brevi” e la loro lunghezza massima non deve superare i “90 secondi”. Parimenti, gli Stati membri sono tenuti a definire i limiti di tempo relativi alla diffusione di tali estratti. Infine, le emittenti televisive che realizzino brevi estratti di cronaca devono indicare, ai sensi dello stesso paragrafo 3, la fonte dei brevi estratti utilizzati nei loro notiziari, il che può produrre un effetto pubblicitario positivo nei confronti del titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva di cui trattasi.  B. L’articolo 15 della Direttiva 2010/13/CE non esclude che i titolari dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva possano sfruttare i loro diritti a titolo oneroso. Inoltre, la mancata possibilità di rifinanziamento derivante da un compenso per l’uso degli short reports a fini di cronaca nonché un’eventuale diminuzione del valore commerciale di tali diritti esclusivi di trasmissione televisiva possono, in pratica, essere presi in considerazione nelle pattuizioni contrattuali relative all’acquisizione dei diritti medesimi e riflettersi nel prezzo versato per tale acquisizione. Si osserva inoltre che la stessa materia oggetto della sentenza sopra tratteggiata è stata trattata in Italia dal “Regolamento sui brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell’art. 32-quater del T.U. sui servizi media” (c.d. “decreto Romani” dal nome del Ministro che l’ha adottato, Paolo Romani), emesso dall’AGCOM con Delibera 667/10/CONS del 17 dicembre 2010, il quale fissa le regole per l’accesso libero alle immagini portate dal segnale televisivo in base al suo Allegato “A”. Tale Delibera AGCOM è stata in seguito modificata dalla Delibera 392/12/CONS. per effetto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3498 del 13 giugno 2012, la quale ha dichiarato illegittima la durata del diritto agli “short reports”, fissata in 3 minuti, e che ora è stata riportata a 90″. Ai sensi dell’Art. 4 della Delibera 670/10/CONS, è l’organizzatore dell’evento a mettere a disposizione, in primo luogo, le immagini atte ad estrapolare “brevi estratti di cronaca”. La norma in questione precisa che, “in subordine, le emittenti televisive … accedono al segnale di trasmissione o di contribuzione del soggetto assegnatario dei diritti e scelgono liberamente le immagini dalle quali estrapolare i brevi estratti, per la durata non superiore ai 90 secondi, indicandone la fonte mediante apposita scritta in sovraimpressione per tutta la durata dell’estratto”. Quindi, la gestione del “diritto di cronaca” verso i terzi richiedenti compete prima all’organizzatore e, solo, in seconda battuta, ove esso non potesse garantire il segnale, alle emittenti cessionarie.  Circa i costi tecnici di accesso al segnale, va rimarcato che essi non devono superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso e che la decisione della Corte di Giustizia UE nella causa C-263/11 ha stabilito che – in linea di principio – per l’accesso al segnale di una emittente televisiva nulla sia dovuto a tale fine, non essendoci un reale onere a carico di chi ponga a disposizione il proprio segnale televisivo. In merito all’accesso dei giornalisti nei luoghi dell’evento, l’AGCOM ha espresso il principio secondo cui “Al giornalista deve essere dato libero accesso alle fonti di informazione, necessarie per il diritto di cronaca”.
  3. Le disposizioni degli Artt. 7 e 8 del Decreto Romani (D. Lgsl. 44/2010) sono state trasfuse, aggiornandolo, nel D. Lgsl. 31/07/2005 n° 177 – “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”Art. 32-ter. – Eventi di particolare rilevanza”1. Con deliberazione dell’Autorità è compilata una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita. L’Autorità determina altresì se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale. La lista è comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall’articolo 3-undecies della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio.Art. 32-quater. – Brevi estratti di cronaca1. Con regolamento dell’Autorità sono individuate le modalità attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico.2. Il regolamento dovrà prevedere, fra l’altro, che:

    a) le emittenti televisive, anche analogiche, possano scegliere liberamente i brevi estratti a partire dal segnale dell’emittente televisiva, anche analogica, di trasmissione;

    b) venga indicata la fonte del breve estratto;

    c) l’accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

    d) gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale, con esclusione di quelli di intrattenimento;

    e) l’accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possa essere esercitato solo se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore;

    f) la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione;

    g) l’eventuale compenso pattuito non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso.”

  4. Questo il testo della norma dell’Art. 65 LDA che rientra nella Sezione I – Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni. “1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, se riportato.”
  5. Questo il testo delle due disposizioni comunitarie lett. c) e d) di cui all’Art. 5 della Direttiva Copyright: “c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore;d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;”
  6. Secondo autorevole dottrina (cfr. Marchetti – Ubertazzi Commentario breve della P.I. e della concorrenza” – Ed. 2016), l’Art. 71-decies della LDA ha esteso le eccezioni di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui all’art. 65 LDA anche ai supporti fonografici, alle opere audiovisive e cinematografiche, oltre che alle emissioni radiotelevisive.
  7. Di diversa ampiezza è la norma di cui all’art. 101 LDA che riguarda lo sfruttamento concorrenziale abusivo dei contenuti dei giornali e delle informazioni / notizie di attualità. Questo è il testo della disposizione: “La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.Sono considerati atti illeciti:a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell’agenzia. A tale fine, affinché le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell’esatta indicazione del giorno e dell’ora di diramazione;b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione”.
  8. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Terza Sezione, nella sentenza resa il 1° dicembre 2011 nel Caso C-145/10 Standard Verlag GmbH vs. Eva Maria Painer ha statuito nell’ambito delle diverse questioni pregiudiziali ad essa sottoposte, che l’art. 5, n. 3 lett. d) della Direttiva Copyright letta in combinato disposto con il suo art. 5 n. 5, deve essere interpretato nel senso che non osta alla sua applicazione il fatto che un articolo giornalistico che cita un’opera o altro materiale protetto non costituisca un’opera letteraria protetta dal D.A.. Le stesse due disposizioni sopra ricordate vanno interpretate nel senso che vi sia indicata la fonte, compreso il nome dell’autore o dell’artista interprete, dell’opera o dell’altro materiale protetto ivi citati, salvo che sussistano valide ragioni (nel caso di specie ragioni di pubblica sicurezza).

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