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Accessibilità, ecco le linee guida per i privati: bello, ma c’è stress da norme

AGID ha pubblicato per le imprese le “Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici”. Una bella notizia, nella speranza che le imprese si adeguino presto e che i cittadini trovino la forza di combattere per ottenere i propri diritti

Pubblicato il 09 Mag 2022

Flavia Marzano

Digital Transformation Consultant

Verso un mondo più accessibile: una transizione urgente

AGID ha pubblicato  le “Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici” per le imprese. Un’ottima notizia, se non fosse per la solita fatica cui, sia l’impresa obbligata a garantire l’accessibilità, sia la persona che vuole fruire del diritto di accessibilità, se non è un/a giurista esperto/a, deve sottoporsi per capire fino in fondo quali sono i propri diritti e doveri. Proverò a spiegarmi meglio.

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L’accessibilità per la pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione italiana (sia centrale che locale) è obbligata fin dal 2004 con la Legge n. 4 (detta anche Legge Stanca, dal nome del Ministro che l’ha promossa) a “favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici” anche se, purtroppo, ancora molti sono i siti e i servizi pubblici che non garantiscono completa accessibilità, ma di questo parleremo un’altra volta.

Con il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è stata avviata un’importante riforma della citata Legge Stanca inserendo anche per grandi realtà aziendali del settore privato l’obbligo di garantire l’accessibilità a persone con disabilità i servizi che offrono attraverso siti e applicazioni mobili, prevedendo sanzioni fino al 5% del fatturato.

Accessibilità, che fatica capire diritti e doveri

Partiamo da lontano: l’articolo 3 della Costituzione (1 gennaio 1948) dichiara che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e per assolvere a tali diritti compito della Repubblica è “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

La Legge 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” prevede che la Repubblica riconosca e tuteli “il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici” e richiede che sia “tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione, nonché alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione”.

L’Articolo 13 del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo n.82/2005) recita: “Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.”

L’Articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, prevede che al Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) e difensore civico digitale siano attribuiti compiti relativi all’accesso dei soggetti disabili “agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4.”

Il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00096)”, all’Articolo 26, comma 15, lettera a) recita: “sono definiti l’infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma è sviluppata applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità;”.

Le linee guida

Come segnalato l’Agenzia per l’Italia Digitale ha adottato, il 26 aprile 2022, con la Determinazione n.117/2022, le “Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.” Tali linee guida sono per i soggetti erogatori “di cui all’art. 3 comma 1-bis della Legge n. 4/2004”.

Il 2 Maggio 2022 Agid pubblica il Regolamento recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art.9 comma 1-bis della legge 4/2004 e successive modifiche “Vigilanza sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili da parte di soggetti erogatori art. 3 comma 1-bis (legge n.4 / 2004 e successive modifiche)” in cui si specifica che le verifiche sull’accessibilità svolte ai sensi del Regolamento medesimo tengono in considerazione le norme di legge applicabili e le fonti sotto indicate e successive modifiche o integrazioni:

  • Linee guida per i soggetti erogatori di cui all’art. 3 comma 1-bis, Legge 9 gennaio 2004 n. 4
  • Norma tecnica europea armonizzata: EN 301 549 vigente

Il Regolamento è adottato per l’attuazione dell’art. 9 bis della Legge 4/2004 e “disciplina i procedimenti di verifica e sanzionatori relativi ai servizi offerti al pubblico dai Soggetti erogatori privati attraverso siti web o applicazioni mobili.” ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Conclusioni

A conferma delle difficoltà che abbiamo segnalato all’inizio dell’articolo riassumiamo di seguito tutti i riferimenti normativi che privati che offrono servizi digitali e persone che ne possono fruire devono capire e applicare tenendo anche conto dei riferimenti incrociati presenti nelle diverse normative:

  • Articolo 3 della Costituzione
  • Legge 4/2004
  • Decreto Legislativo 82/2005
  • Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
  • Determinazione AGID n.117/2022
  • Regolamento AGID recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art.9 comma 1-bis della legge 4/2004 e successive modifiche
  • Linee guida agid linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici – per i soggetti erogatori di cui all’art 3 comma 1-bis della legge n. 4/2004

Resta la bella notizia e speriamo che le imprese si adeguino presto e che i cittadini trovino la forza di combattere per ottenere i propri diritti!

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