L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) apre agli uffici comunali: con la pubblicazione delle Linee Guida del Ministero dell’Interno contenute nella circolare n. 73/2023, l’accesso ai dati ANPR tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) è possibile non solo per gli uffici anagrafici, ma viene esteso a tutti gli uffici dei Comuni.
Come avere accesso ai dati contenuti nell’Anagrafe Nazionale
Dallo Sportello Unico delle Attività Produttive alla Scuola, dai Servizi socio sanitari ai Tributi, fino agli uffici della Polizia locale: da oggi le strutture comunali, in relazione alle funzioni istituzionali esercitate, potranno consultare direttamente i servizi, denominati e-service, messi a disposizione da ANPR.
Per avere accesso ai dati contenuti nell’Anagrafe Nazionale, i Comuni dovranno aderire alla PDND, la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati – realizzata e gestita da pagoPA per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – che abilita lo scambio dati fra le amministrazioni, con l’obiettivo di valorizzare il capitale informativo della PA.
Una volta aderito alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, le Amministrazioni dovranno sviluppare delle interfacce applicative (le cosiddette API, application programming interface) per interrogare la banca dati ANPR, seguendo le indicazioni contenute nelle Linee Guida fornite dal Ministero dell’Interno.
Le Linee Guida fornite dal Ministero dell’Interno
Vediamo più nel dettaglio il contenuto: il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la collaborazione di ANCl e ANUSCA, hanno individuato un elenco di e-service di ANPR, che possono essere resi disponibili agli uffici comunali tramite PDND in relazione alle funzioni istituzionali esercitate.
Gli e-services
Gli e-services riguardano i dati anagrafici presenti nell’Anagrafe Nazionale, e cioè:
- generalità
- decesso
- matrimonio
- cittadinanza
- esistenza in vita
- residenza
- stato di famiglia
- stato libero
- vedovanza
- paternità / maternità
- unione civile
Gli ambiti di riferimento
Gli ambiti di riferimento individuati – che classicamente corrispondono agli uffici e funzioni presenti nell’organizzazione di un Comune – sono i seguenti:
- Scuola e Pubblica Istruzione
- Sociali/Socio sanitari – Welfare
- Biblioteche
- Governo del Territorio – Sportelli Edilizia
- Tributi
- Cimiteri
- Ambiente
- Segreteria Generale – Organi Istituzionali – Circoscrizioni, Decentramento, Quartieri, Istituti di partecipazione
- Avvocatura e Uffici competenti per Ordinanze – Ingiunzioni
- Notifiche e Spedizioni
- Personale – Risorse Umane
- Patrimonio mobiliare ed immobiliare
- Espropri
- Igiene e Sanità Pubblica – Animali d’affezione
- Sportello Unico Attività Produttive, Commercio, Attività Economiche, Turismo
- Stazione Unica Appaltante
- Manutenzioni Lavori Pubbliche, Strade, Infrastrutture
- Ragioneria e Servizi Finanziari
- Economato
- Polizia Locale – Attività di Polizia Giudiziaria
- Polizia Locale – Attività Amministrative
Le finalità di utilizzo dei dati
Per ciascuno di questi ambiti, sono state individuate le finalità di utilizzo dei dati, comprese le normative di riferimento; ciò in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2-ter del D.lgs 196/2003 – modificato per l’adeguamento al Reg. Europeo GDPR – relativo alla base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.
La base giuridica è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali, e può riguardare sia le Pubbliche Amministrazioni e sia le società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, con esclusione – per le società a controllo pubblico – dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato.
I fabbisogni informativi
I fabbisogni informativi individuati dalla Circolare sono di quattro tipologie:
- – Notificazioni
- – Comunicazioni
- – Verifiche di Autocertificazioni
- – Accertamenti d’ufficio
Per inciso, con l’avvio a regime della Piattaforma delle Notifiche, si auspica che la verifica dell’indirizzo di residenza del destinatario sia onere della Piattaforma stessa, evitando il moltiplicarsi delle richieste di accesso e il relativo sviluppo SW per le integrazioni, sia da parte dei Comuni e sia da parte delle rispettive Software House; in questo modo si valorizzano entrambe le Piattaforme, ANPR e PND, realizzando la vera interoperabilità.
Cosa deve fare il comune per richiedere l’accesso ai dati ANPR
Per richiedere l’accesso agli e-service di ANPR tramite la PDND, il Comune dovrà:
- Aderire alla Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati, sottoscrivendo la relativa convenzione; il Decreto 22 settembre 2022 prevede all’art. 3 che tutte le Pubbliche Amministrazioni devono accreditarsi alla Piattaforma (e rendere disponibili le proprie basi dati) entro il 30 settembre 2023;
- individuare gli Amministratori ed eventuali Operatori che possono operare sulla Piattaforma;
- richiedere l’accesso ai dati di proprio interesse, dichiarando di possedere i requisiti che legittimano la fruizione dei dati, indicare la normativa di riferimento e le finalità di accesso; ad esempio, il Comune potrà chiedere accesso ai dati di ANPR per le funzioni che esercita direttamente, mentre nel caso di servizi gestiti da altri soggetti o in forma associata, la richiesta dovrà essere effettuata dal soggetto competente (società in house o Unione di Comuni);
Gli e-services prevedono un’accettazione automatica – solo per i Comuni – o un’accettazione manuale (quindi previa istruttoria dell’erogatore) nel caso di altri soggetti (Città Metropolitane, Province, Società Pubbliche, ecc.). - adottare le misure di sicurezza previste dai sistemi ANPR e PDND e garantire il tracciamento degli accessi dei propri utenti (seguendo le indicazioni contenute nella PDND per ciascuna tipologia di dato);
- predisporre un idoneo sistema di monitoraggio delle interrogazioni al fine di verificare il rispetto delle finalità di accesso, tenuto conto che il corretto utilizzo della piattaforma e la conformità rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta degli e-service potrà essere oggetto di monitoraggio tramite la PDND;
- predisporre il registro dei trattamenti dei dati, sulla base dell’elenco delle finalità istituzionali e della relativa base giuridica contenute nell’allegato 3 della Circolare;
- informare tempestivamente la Società PagoPA (con le modalità indicate nell’Accordo di adesione stipulato) e il Ministero dell’interno (servizidemografici.prot@pec.interno.it), in caso di violazioni in materia di sicurezza.
Cosa fare una volta ottenuto l’accesso ai dati
Una volta ottenuto l’accesso ai dati, il soggetto richiedente dovrà comunicare la documentazione tecnica e le credenziali di accesso per ciascun dataset agli sviluppatori, per realizzare le integrazioni con i SW dedicati; a titolo di esempio, le integrazioni mediante API saranno sicuramente molto utili per i software gestionali verticali (che si occupano ad esempio di Tributi, Servizi Scolastici, Servizi Sociali, Protocollo informatico, ecc.), in modo da permettere un controllo in tempo reale dei dati anagrafici dei cittadini, ma è possibile anche fare un’integrazione con il SW di Anagrafe, mappando poi gli accessi dei dipendenti autorizzati alla consultazione; può essere utile questo caso per eventuali controlli, non collegati ad alcun tipo di procedimento.
Si dà per acquisito che le tipologie di casi d’uso non mutano in ragione delle 4 macro funzioni, pertanto, ad esempio, riconosciuta la legittimità all’attributo “residenza” questo si considera riconosciuto sia per il caso d’uso C008 (verifica) che C020 (accertamento).
Il Servizio di “Verifica dell’Autocertificazione”
Anche se non citato direttamente nella Circolare, si può dare per acquisito anche che il Servizio di “Verifica dell’Autocertificazione” può essere utilizzato non solo per la verifica dell’autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 ma, altresì, all’interno di una transazione telematica nell’imputazione di dati in una ipotetica web-form di un servizio on line.
Il rispetto del principio del “once only”
Il Comune nel rispetto del principio del “once only” definirà il set di dati da richiedere all’utente autenticato:
a) Set minimale: viene chiesto di imputare solo i dati oggetto di possibile modifica o non conosciuti all’ente;
b) Set esteso: in ragione dello specifico servizio on line vengono visualizzati i dati registrati a sistema, funzionale anche ad un controllo di esattezza da parte dell’utente, e poi viene chiesto di imputare i dati da modificare – che non fanno parte di banche dati certificanti, per le quali è richiesta una variazione con apposita comunicazione – o non conosciuti.
Conclusioni
Questo passaggio è epocale, perché a regime eviterà la continua richiesta di dati – peraltro già in possesso dell’Amministrazione – ai cittadini e la successiva verifica agli operatori, con evidente risparmio di tempo per cittadini ed Amministrazioni.
Sarà molto interessante nei prossimi mesi monitorare le richieste di accesso ai dati di ANPR da parte dei Comuni, e soprattutto in che modo vengono effettuate le integrazioni applicative, al fine di misurare i benefici ottenuti e il riflesso sulla semplificazione dei processi.