Ora che in ANPR sono presenti più di 7.100 Comuni, per un totale di circa 55 milioni di cittadini residenti che corrispondono al 92% della popolazione italiana – compresa Roma, che ha completato le operazioni di subentro il 14 dicembre scorso – tutti si aspettano di vedere quali sono i prossimi sviluppi, soprattutto rispetto all’interoperabilità dei dati anagrafici con altre banche dati e alla condivisione dei dati tra Pubbliche Amministrazioni.
L’accesso delle Pubbliche Amministrazioni a ANPR
Al momento, sono solo alcune le Pubbliche Amministrazioni che hanno accesso diretto ad ANPR – tramite accordi dedicati – come ad esempio Agenzia delle Entrate, INPS, Motorizzazione civile e ISTAT.
Per tutte le altre Amministrazioni si è avviato un processo dedicato: il Ministero dell’Interno, con nota del 10 aprile 2020, ha trasmesso al Garante della Privacy per il parere uno schema di “Accordo per la fruizione dei dati ANPR da parte delle le Pubbliche Amministrazioni”, unitamente ai documenti di “Analisi del Rischio e Valutazione di Impatto”, “Casi d’uso per le Pubbliche Amministrazioni” e “Gestione automatizzata accordi di fruizione tra ANPR ed enti/PA”.
Lo schema di Accordo proposto è finalizzato a disciplinare la fruizione dei dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente da parte di Enti o Pubbliche Amministrazioni, attraverso una gestione automatizzata e standardizzata delle richieste di accesso alla banca dati mediante “casi d’uso”.
Per l’accesso ai dati presenti nell’ANPR, il Ministero mette a disposizione degli Enti/amministrazioni una Piattaforma basata su cosiddetti “casi d’uso” che consente di gestire l’accreditamento alla Piattaforma, la gestione degli Accordi, la gestione delle utenze, il monitoraggio degli accessi, la gestione dei casi d’uso.
Ogni “caso d’uso” è caratterizzato da:
- presupposti normativi che legittimano le pubbliche amministrazioni alla fruizione di specifiche informazioni presenti su ANPR;
- categorie di amministrazioni che possono utilizzarlo;
- dati forniti da ANPR (output) a fronte di una particolare interrogazione (input) dell’Ente Fruitore.
L’accesso di un ente o una Pubblica amministrazione avviene, quindi, previa sottoscrizione dell’Accordo di fruizione con il Ministero e individuazione e selezione dei “casi d’uso” tra quelli previsti e corrispondenti all’ambito normativo applicabile all’Ente/amministrazione interessata.
Nel caso in cui una specifica esigenza di accesso non sia prevista fra i “casi d’uso” disponibili, l’accordo disciplina la procedura per la creazione di un nuovo “caso d’uso”, che, all’esito di un processo di verifica normativa da parte del Ministero, viene aggiunto all’elenco di quelli disponibili. Analogamente, in caso di modifica normativa o delle competenze istituzionali dell’Ente che impatti anche sull’accesso ai dati di ANPR, il Ministero può disattivare uno o più “casi d’uso” da un accordo di fruizione e, in questo caso, il processo comporta l’inibizione all’ente/PA dell’accesso ai dati relativi al caso o ai casi d’uso che non rientrano più nelle proprie competenze.
Anpr, la normativa
Ripercorriamo cosa prevede la normativa vigente: con il DL 34/2020 (meglio conosciuto come decreto “Rilancio”) è stato modificato l’art. 50 del Codice dell’Amministrazione Digitale: nel comma 1 si afferma che “I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.”
Al comma 2 ter – introdotto appunto dal DL 34/2020, si legge che “Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all’articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.”
Questo significa che:
- per la consultazione dei dati sarà necessaria la sottoscrizione di accordi quadro;
- gli accordi potranno riguardare anche soggetti privati, per la verifica dei dati contenuti nelle autocertificazioni.
Il principio once only per il cittadino contro la burocrazia
Sulla proposta presentata – elaborata in collaborazione con AGID e il Team per la trasformazione digitale – il Garante della Privacy ha espresso parere positivo con alcune richieste di integrazione o modifica.
Anche nell’Agenda Semplificazione 2020, approvata prima con parere positivo della Conferenza Stato Regioni il 23 novembre, e poi in Consiglio dei Ministri il 2 dicembre scorso, sono state inserite azioni specifiche finalizzate a l’interoperabilità delle banche dati.
In particolare, viene più volte citato il principio “once only”, ossia: l’amministrazione non chiede al cittadino e all’impresa le informazioni ed i dati di cui è già in possesso. Il principio richiede azioni coerenti che lo rendano finalmente effettivo, consentendo alle amministrazioni pubbliche di accedere agevolmente ai dati ai fini dell’acquisizione d’ufficio e dei controlli sulle autocertificazioni, attraverso l’accesso alle banche dati.
La pianificazione delle attività
Tra i primi interventi la cui realizzazione è programmata a breve scadenza vi è l’accesso alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, per la sua rilevanza ai fini della velocizzazione della concessione dei benefici e dei relativi controlli. Parallelamente, proseguirà, nella prospettiva delineata dalle recenti disposizioni in materia (DL Rilancio e DL Semplificazioni), l’individuazione delle altre banche dati di interesse nazionale e la pianificazione delle attività per garantirne l’accesso, nell’ambito della strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali, definita dall’art. 34 del DL Semplificazioni, che prevede la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). In fase di prima applicazione, la Piattaforma dovrà assicurare prioritariamente l’interoperabilità con il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente e con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
L’azione prevede la realizzazione di attività di supporto, promozione e monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni, con particolare riferimento a quelle relative agli accordi di fruizione introdotte con l’articolo 264 del DL Rilancio, da adottarsi in un termine di 120 giorni. Questa azione va raccordata con il lavoro più generale svolto per la Piattaforma di Interoperabilità che include la standardizzazione e la razionalizzazione degli accordi di fruizione.
La prima azione riguarderebbe proprio l’accesso alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate, il cui sistema attuale prevede già una serie di servizi di consultazione; l’obiettivo dato dall’Agenda è la “Realizzazione di un catalogo dei servizi esposti dall’Agenzia e delle indicazioni di accesso per tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali”, da attuarsi entro il 30 novembre 2020.
Seppure il termine è passato, si può comunque supporre che si tratterà dell’attuazione di quanto contenuto nelle Linee di indirizzo emanate da AGID sul tema dell’interoperabilità.
I risvolti pratici dell’ANPR
I risvolti pratici sulla consultazione dei dati anagrafici sono estremamente interessanti, perché si permetterebbe di recuperare/verificare in modo automatico o automatizzato i dati della popolazione residente, le cui operazioni ora vengono effettuate in modo manuale, in molti casi con scambio di corrispondenza tra diversi soggetti.
- Si tratterebbe infatti di una quantità di tempo consistente risparmiata per ciascuna operazione, con il vantaggio di evitare operazioni manuali, oltre ad eventuali errori manuali.
- Si potrebbero anche creare scenari di condivisione dei dati per altre finalità, come ad esempio la creazione di un’anagrafe sanitaria, che trae origine dell’anagrafe nazionale della popolazione, anche in questo caso evitando continue richieste di dati ai Comuni.
- Un altro aspetto importante per la condivisione dei dati anagrafici è la necessità di verifica delle autocertificazioni, che secondo quanto previsto dall’art. 30 bis del DL Semplificazione (convertito in L. 120/2020), non costituiscono più una facoltà per i soggetti privati, ma un obbligo; si parla soprattutto di banche, assicurazioni, ecc., che fino a pochissimo tempo fa potevano pretendere un certificato e invece ora sono obbligati a ricevere un’autocertificazione, che dovrebbero poi poterne verificare la veridicità dei dati dichiarati.
Abbiamo già visto che l’art. 50 del CAD prevede che anche i privati possano accedere – tramite accordi quadro – alla banca dati certificante (quindi ANPR) per la verifica, si tratta a questo punto di capirne la fattibilità, e anche il significato della “conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”.
Se l’accesso all’Anagrafe Nazionale fosse automatizzato o avvenisse tramite portale dedicato, si dovrebbe fare in modo che anche il processo di verifica si possa concludere senza azioni particolari da parte dell’Amministrazione che detiene il dato, potendo essere sufficiente la conferma o meno di quanto contenuto nella dichiarazione.
Conclusioni
Insomma, il previsto completamento in tempi rapidi della base dati nazionale per eccellenza – quella anagrafica – dovrebbe costituire non la conclusione di un progetto, quanto piuttosto l’inizio di una serie di pratiche virtuose di interoperabilità, scambio e consultazione di dati che rendono evidenti i tanto declamati vantaggi della digitalizzazione.