ANPR

Anagrafe unica, ecco come funzionerà il subentro per i Comuni

Con una circolare il Ministero dell’Interno ha dato indicazione più precise sulle operazioni di subentro. Prima di procedere alle operazioni di subentro, i dati anagrafici trasmessi dal comune che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale debbono essere preventivamente allineati con i dati registrati nell’anagrafe tributaria. Vediamo tutti i passaggi

Pubblicato il 23 Mag 2016

Patrizia Saggini

avvocata, esperta di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

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Con la circolare n. 6/2016 del 16 maggio scorso, il Ministero dell’Interno ha pubblicato le specifiche tecniche dell’Anagrafe nazionale della Popolazione Residente per l’utilizzo dei servizi da parte dei comuni, sul portale informativo di ANPR, a seguito della sperimentazione avviata con alcuni Comuni; la documentazione tecnica riguarda le modalità di accesso e di utilizzo da parte dei comuni ai servizi resi disponibili dall’ANPR (registrazione e cancellazione, consultazione ed estrazione, certificazione).

Come previsto dal DPCM del 2014, i comuni possono accedere all’ANPR attraverso due modalità :

  • Utilizzando il sito web di ANPR: il comune non dovrà apportare modifiche del sistema gestionale, ed utilizzerà per l’accesso al sistema una smart card nominativa ed un certificato di postazione, che saranno distribuiti in prossimità della migrazione;

  • Utilizzando i web service, che si integrano con il proprio sistema gestionale: in questo caso dovranno essere utilizzati i meccanismi propri della WS Security (certificato di postazione, pre-registrazione degli utenti e dei profili di accesso, firma dei messaggi).

La scelta tra una o l’altra modalità di accesso al sistema ANPR non è esclusiva, ed è quindi possibile integrare una parte dei servizi di ANPR nei propri sistemi gestionali ed utilizzare anche l’applicazione WEB per altre funzionalità.

La circolare precisa che nella scelta tra l’una o l’altra modalità non si può non tenere conto, sotto il profilo organizzativo oltre che economico, delle previsioni contenute nell’art. 62,comma 3, del D. Lgs. 82/2005 (come modificato dal D.L.78 convertito in legge n.125/2015), in base a cui l’integrazione dell’ANPR con l’informatizzazione dei registri di Stato civile e delle liste di leva debba completarsi entro il 31 dicembre 2018 e che, pertanto, “solo fino al completamento dell’Anagrafe Nazionale, il comune può utilizzare dati anagrafici eventualmente conservati localmente” per lo svolgimento delle funzioni comunali.

Proprio a questo fine, è essenziale una funzione attraverso cui ANPR trasmetta in tempo reale al Comune i dati di propria competenza che abbiano subito variazioni con ANPR, in modo da garantire l’allineamento con le altre banche dati che gestiscono servizi di esclusiva competenza comunale (scuola, tributi, ecc.).

Nell’allegato 1 della circolare è contenuta una sintesi delle procedure da seguire per individuare le modalità di accesso alla nuova banca dati ed avviare lo sviluppo del software necessario a garantirne l’integrazione con gli applicativi gestionali attualmente utilizzati dai comuni.

Nell’ allegato 2 sono descritte le fasi propedeutiche al subentro in ANPR, necessarie per assicurare il corretto funzionamento del sistema.

La circolare precisa che il subentro dell’ANPR alle anagrafi comunali avverrà secondo un piano definito sulla base dei criteri fissati nell’allegato A del DPCM citato (distribuzione geografica, dimensione demografica, livello di informatizzazione dei comuni e uniformità dei relativi sistemi informativi) ,che sarà pubblicato sul portale informativo dell’ANPR.
Per rilevare le informazioni necessarie per l’elaborazione del piano, sarà resa disponibile nell’area privata del sito della Direzione dei Servizi Demografici del Ministero dell’Interno una scheda di monitoraggio che servirà anche per programmare la fase di test che ciascun comune dovrà effettuare in funzione del piano di subentro.

Per l’invio dei dati dell’APR locale si utilizzerà un apposito tracciato, mentre per l’AIRE si utilizzerà la stessa struttura dati ed una versione opportunamente modificata dell’attuale applicativo AnagAire.

Nel portale di ANPR è pubblicato anche l’elenco dei messaggi di errore e dei relativi codici e le tabelle di decodifica utilizzate da ANPR; tra queste sono previste anche le tabelle degli Stati Esteri e dei Comuni, che al momento non sono ancora disponibili.
Queste tabelle sono fondamentali per procedere ad un corretto subentro, perchè occorre avere a disposizione il dato di riferimento dello storico degli Stati e dei Comuni che tengano conto delle modifiche succedutesi nel tempo, in modo da attribuire la codifica corretta ai dati del luogo di nascita del soggetto, in base all’epoca di riferimento dell’evento.
In proposito, il DPCM 194/2014 stesso, all’art. 1 comma 3, prevede un apposito documento, concordato tra il Ministero dell’Interno e ISTAT, sentito il Garante per la protezione dei dati personali previsti, con cui si con cui si definiscono standard ed indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell’ANPR nella fase di subentro.

Un altro tassello importante, che è necessario si integri a breve con ANPR, è l’Anagrafe Nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, che risponde all’esigenza di disporre, per l’intero territorio nazionale, di informazioni informatizzate e codificate sulle strade e sui numeri civici – aggiornate e certificate dai comuni – al fine di fornire a tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione una banca dati di riferimento. Tale archivio sarà anche utilizzato dall’Istat quale unico archivio toponomastico da utilizzare per il censimento permanente e la produzione di statistiche territoriali.

I comuni avranno a disposizione prima un ambiente di test – per apprendere l’utilizzo dell’applicazione nel caso del sito web e per verificare l’integrazione con il proprio software gestionale. In una seconda fase si accederà all’ambiente di pre-subentro, finalizzato a simulare il subentro, sia per quanto riguarda l’invio dei dati e sia per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi a disposizione.

Per i comuni che utilizzano i Web Services integrati nel proprio sistema gestionale è previsto anche una verifica dell’integrazione, che consiste nell’esecuzione di uno specifico piano di test predefinito, con valutazione dei risultati.

Prima di procedere alle operazioni di subentro, i dati anagrafici trasmessi dal comune che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome; sesso; luogo e data di nascita), debbono essere preventivamente allineati con i dati registrati nell’anagrafe tributaria.

Dopo il primo invio dei dati della popolazione all’avvio della fase di pre-subentro, i comuni che riceveranno le segnalazioni di eventuali anomalie dovranno rimuoverle, utilizzando le proprie applicazioni, e provvedere, ove necessario, ad un nuovo invio dei dati.

ANPR provvederà ad effettuare l’elaborazione completa dei dati, effettuando nuovamente i controlli già descritti per la fase di pre- subentro e restituendone gli esiti al comune. Nel caso in cui l’elaborazione vada a buon fine, il comune riceverà, da parte di ANPR, una comunicazione via PEC che confermerà l’avvenuto subentro.
Completata la fase di migrazione, gli adempimenti anagrafici dovranno essere effettuati dai comuni mediante l’utilizzo dell’ANPR.

L’autore è componente del gruppo di Comuni sperimentatori di ANPR ma scrive a titolo personale

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