Lo scenario

Banche dati fiscali, quanti problemi: interoperabilità e once only, a che punto siamo

La Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria ha approvato il documento finale sull’indagine “Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali”, uno spunto per riflettere sui nodi da sciogliere per promuovere l’interoperabilità delle informazioni e attuare il principio once only

Pubblicato il 22 Mar 2022

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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L’interoperabilità dei dati contenuti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria e l’attuazione del principio “once only” a che punto sono? Recentemente è stato approvato, dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, il documento finale dell’indagine conoscitiva “Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali”. Vediamo cosa contiene.

Banche dati fiscali, Parolo: “Le proposte della nostra commissione Vigilanza”

Banche dati fiscali, i fronti critici

L’indagine conoscitiva, ad una prima superficiale lettura descrive un quadro che è evoluzione ma che attualmente ha problemi significativi. Il primo problema è rappresentato dal fatto che, nonostante l’attività svolta negli ultimi anni per migliorare, la situazione nella gestione dei dati contenuti banche dati che fanno parte dell’Anagrafe tributaria è ingarbugliata e non efficace.

Il nodo dell’interoperabilità

Questo perché esse continuano a lavorare in modo poco integrato e che, tendenzialmente, non permette di raggiungere un livello sufficientemente sviluppato di interoperabilità dei dati, nonostante sia stata realizzata un’attività significativa di miglioramento e razionalizzazione svolta da più soggetti e su più livelli. Ricordiamo che, nell’ambito della gestione dei dati, l’interoperabilità dei dati rappresenta uno dei punti fondamentali della loro gestione e nella nascente Piattaforma Digitale Nazionale Dati che vede uno dei tasselli più importanti nell’Anagrafe tributaria.

E, proprio leggendo l’indagine emerge chiaramente che l’interoperabilità dei dati è il passaggio chiave per arrivare a risolvere in modo definitivo l’accesso e la condivisione, nelle Pubbliche amministrazioni, dei dati che le stesse alimentano costantemente e che rappresentano il patrimonio informativo dell’Amministrazione finanziaria e della PA nel suo complesso.

Il ruolo degli intermediari

Viene anche dato atto nell’indagine che un aiuto fondamentale per far funzionare la macchina amministrativa è rappresentato dall’attività dei professionisti e degli intermediari finanziari che, in forza di disposizioni di legge, svolgono un’attività indispensabile ed insostituibile per il miglioramento delle banche dati dell’Anagrafe tributaria, aiutando anche a valorizzare il patrimonio di conoscenza che rappresentano.

Il supporto formativo sia nelle nuove assunzioni che nella qualificazione degli operatori dell’Amministrazione finanziaria, dovranno tendere a massimizzare l’efficacia e l’efficienza dei servizi e principi sopra menzionati, soprattutto a livello di enti locali e di minori dimensioni che storicamente e strutturalmente sono privi di risorse competenti a livello di personale e di risorse finanziare adeguate a realizzare la trasformazione digitale in atto.

Tracciabilità dei procedimenti e riforma della giustizia tributaria

Recentemente anche il ministro Brunetta ha dichiarato che l’interoperabilità delle principali banche dati della Pubblica amministrazione rappresenta un passaggio fondamentale della modernizzazione del paese e dei servizi per i cittadini, evidenziando che poi deve essere attuata anche la tracciabilità dei procedimenti.  Anche per quanto procedure amministrative, il ministro ha ricordato che esse devono essere basate su un dialogo digitale con il Responsabile del Procedimento, permettendo una conoscenza dei tempi del procedimento e della sua tracciabilità, responsabilizzando di fatto la Pubblica amministrazione.

Tracciabilità dei dati che è importante anche funzione anti-frode, perché la digitalizzazione e l’interoperabilità delle banche dati rappresentano la chiave di volta per realizzare una nuova progettualità che elimini le frodi miliardarie che oggi ancora avvengono. Basta pensare a come si è limitatata la circolazione dei crediti fiscali, introducendo una piattaforma finanziaria digitale per garantire la tracciabilità dei crediti ed evitare il ripetersi di frodi.

Anche per la riforma della giustizia tributaria si dovrà permettere l’accesso alla banca dati delle sentenze ai cittadini riformando anche l’attività relativa agli atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate perché la tecnologia e le banche dati devono essere sempre e comunque al servizio dei cittadini.

Il principio once only

Uno degli auspici, ancora lontano dall’essere raggiunto, è quello dell’attuazione del principio once only. Parliamo della possibilità, per il cittadino, di fornire una volta soltanto le proprie informazioni alla Pubblica amministrazione che, tramite l’interoperabilità delle sue banche dati, non dovrebbe più richiederlo, andando a recuperarlo dove esso è già disponibile.

Questa situazione dipende dalla mancanza di una collaborazione proattiva tra la Pubblica amministrazione centrale e le Amministrazioni periferiche (locali) in primis, e con il mondo produttivo poi. Il documento evidenzia anche l’auspicio che l’interscambio dei dati sia attuato in modo direzionale e non solo in un’unica direzione, collaborando quindi per avere processi di gestione dei dati sempre più virtuosi ed efficienti, con rispetto anche delle regole di trattamento dei dati e della riservatezza degli stessi.

L’impatto delle Linee guida Agid

Il punto non è solo legato all’interoperabilità delle banche dati della Pubblica amministrazione, ma anche ai loro servizi, come indicato nel capitolo 5 del Piano triennale per l’informatica nella PA che indica che gli enti devono dialogare tra loro in modo digitale e proprio per accompagnare e rafforzare questo dialogo l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha emanato delle Linee guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche amministrazioni, in cui sono contenuti i modelli di interoperabilità per le PA, gli standard e le modalità di utilizzo per l’implementazione delle interfacce di comunicazione dei vari sistemi informativi.

Queste Linee guida sono molto innovative perché definiscono delle regole che non sono assoggettabili ad una discrezionalità applicativa o interpretativa, ma costituiscono regole chiare e precise che devono essere attuate e che si basano su principi matematici e logichi che sono alla base del regolare e corretto funzionamento dei sistemi di dati, e dello scambio digitale ed automatizzato dei dati contenuti in modo bidirezionale.

A cosa serve la Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Un ultimo aspetto da evidenziare in merito alla realizzazione dell’interoperabilità delle banche dati delle Pubbliche amministrazioni è costituto dall’attuazione del disposto contenuto nell’articolo 50-ter del Codice Amministrazione Digitale (CAD), che ha introdotto la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), accompagnandola con la definizione della nozione di “conferimento obbligatorio per alcuni dataset strategici”.

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati rappresenta l’infrastruttura tecnologica che funge da abilitatore dell’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi-dati delle Pubbliche amministrazioni nonché dei gestori di servizi pubblici. In particolare, con riferimento all’interoperabilità, la PDND permetterà lo scambio semplice e sicuro di informazioni e servizi tra le Piattaforme dati delle diverse Pubbliche Amministrazioni.

Ovviamente il focus centrale di tutto il sistema pensato è quello di mettere al centro le necessità dei cittadini e delle imprese che beneficeranno di una migliore efficienza dei servizi pubblici erogati dalle Pubbliche amministrazioni creando e potenziando i servizi pubblici, grazie allo scambio di dati tra le varie PA, e minor tempo perso per richiedere servizi e certificati.

Cosa dice l’articolo 50 del CAD

Tornando all’articolo 50-ter del CAD va osservato che esso indica anche altri principi importanti, tra i quali:

  • stabilisce che la condivisione di dati e informazioni si realizzi mediante la distribuzione di Application Programming Interface (API), sviluppate dai soggetti abilitati ai sensi delle Linee guida AgID in materia interoperabilità, e raccolte in un catalogo API reso disponibile dalla PDND ai soggetti accreditati,
  • determina l’obbligo, per le Pubbliche amministrazioni, di accreditarsi alla PDND, e di sviluppare le interfacce previste, presentando e rendendo disponibili le proprie basi dati,
  • individua gli ambienti su cui la PDND ha il focus delle priorità, in particolare erano individuati il sistema informativo dell’ISEE, la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e le banche dati dell’Agenzia delle entrate.

Conclusione

In sostanza il quadro giuridico e amministrativo è stato definito, ed analogamente sono state realizzate le regole per avviare un reale sistema integrato di banche dati delle PA che si basano su un modello di interoperabilità bidirezionale, ma il percorso è ancora da completare perché, secondo il PNRR, l’investimento 1.3 “Dati e Interoperabilità” della missione “Digitalizzazione della PA”, la PDND ed il suo catalogo centrale dovranno essere completati entro il dicembre 2022, per poi passare all’integrazione delle API delle singole Pubbliche amministrazioni, con un obiettivo dichiarato di almeno 400 API integrate entro dicembre 2024 e un obbiettivo finale di non meno di 1.000 API integrate entro giugno 2026.

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