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Certificati online, i passaggi principali del decreto: tutto quello che c’è da sapere

Dalla richiesta dei certificati al destino dei servizi finora offerti dai Comuni, dal cambio di residenza all’integrazione con l’app IO. Entriamo nel merito del decreto con cui vengono fissate le modalità di erogazione dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche online

Pubblicato il 01 Dic 2021

Patrizia Saggini

avvocata, esperta di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre scorso il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione con cui vengono fissate le modalità di erogazione – da parte dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente – dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche online e per la presentazione online delle dichiarazioni anagrafiche.

Il testo normativo è composto da alcuni articoli e da un Allegato Tecnico, che contiene proprio la descrizione del funzionamento del servizio, e che potrà essere aggiornato con un Decreto del Direttore del Dipartimento (quindi con un procedimento più semplificato).

Entriamo nel merito del Decreto ed analizziamo alcuni passaggi fondamentali.

Certificati anagrafici online, primo passo verso una PA davvero digitale: ma non basta

Richiesta dei certificati

Come già rilevato nell’articolo pubblicato qualche giorno fa, purtroppo il Decreto prevede che il servizio di rilascio dei certificati sia solo per sé e per la propria famiglia; quindi, manca la possibilità di richiesta dei certificati di stato di famiglia e residenza per altre persone – esterne alla propria famiglia; la previsione normativa esiste, ed è contenuta nell’art. 33 del DPR 223/1989, in base al quale “l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta”; questa funzionalità sarebbe estremamente utile, perché permetterebbe ai soggetti cd. “intermediari” di ottenere in modo autonomo i certificati di cui hanno bisogno, senza chiederli al Comune o al proprio cliente.

Occorre precisare che la disposizione dell’art. 33 appena citata consente una lettura ampia, quindi i certificati resi disponibili a tutti non sarebbero solo quelli di stato di famiglia e residenza, ma tutti quelli contenuti in ANPR, proprio nella parte in cui si fa riferimento a “ogni altra informazione ivi contenuta (nell’anagrafe nazionale della popolazione residente – NdR).

Ovviamente non si sta chiedendo di rendere possibili “ricerche libere”, ma di poter richiedere il certificato previo inserimento di alcuni dati obbligatori attraverso cui individuare la persona, salvaguardando anche l’aspetto della privacy.

La soluzione scelta dal Ministero non è quindi sufficiente a coprire il bisogno esistente nelle realtà dei Comuni, in quanto almeno il 50% dei certificati viene richiesto da soggetti che richiedono certificati per altre persone, in forza di una qualificazione giuridica (professionisti, notai, avvocati, ecc.); questo significa che buona parte degli utenti, soprattutto quelli “qualificati”, dovranno continuare a rivolgersi agli Sportelli comunali.

Cosa succede degli attuali servizi online pubblicati dai Comuni?

A questa domanda è stata data risposta nella Circolare del Ministero dell’Interno inviata a tutti i Comuni, in cui si legge che “i predetti servizi telematici offerti da ANPR configurano una modalità aggiuntiva rispetto ai servizi già erogati dai comuni.”

Quindi possono continuare a coesistere servizi già pubblicati dai Comuni, con caratteristiche anche ovviamente diverse nell’erogazione del servizio, come è stato evidenziato nel punto precedente.

A questo punto, sembra di capire che il servizio offerto da ANPR si colloca non come “esaustivo ed esclusivo” per tutti i Comuni, ma come “sussidiario” per i Comuni che non hanno la possibilità di metterlo a disposizione dei propri cittadini con risorse proprie.

La scelta fatta non è del tutto condivisibile, nella misura in cui il portale nazionale offre meno servizi rispetto a quelli disponibili sul mercato, perché si continua a mantenere un divario tra i Comuni che si possono permettere di mantenere (soprattutto dal punto di vista economico) servizi propri, e Comuni che invece – non avendone la possibilità – metteranno a disposizione solo il servizio offerto dal portale nazionale.

Da un certo punto di vista, mantenere la dualità servizi nazionali – servizi comunali crea confusione nei cittadini e non porta beneficio alla digitalizzazione dei processi.

Presentazione delle dichiarazioni di cambio di residenza onlne

Il Decreto prevede anche la possibilità di presentare online la richiesta di cambio di residenza, che ora è in fase di sperimentazione, e di cui – da quanto si legge nella Circolare – si fa riserva di successivi aggiornamenti.

Nell’allegato tecnico è comunque descritto il procedimento per presentare la dichiarazione, che può essere relativa a:

1. dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune;

2. dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) con provenienza dall’estero;

3. dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune.

Prerequisito è essere già iscritto all’Anagrafe, quindi essere residente; rimangono quindi ancora procedure cartacee quelle che riguardano l’ingresso dello straniero e dei cittadini comunitari.

Il cittadino potrà presentare la dichiarazione per sé e per le persone sulle quali esercita la responsabilità genitoriale o la tutela; sarà possibile presentare la dichiarazione anche per i componenti della famiglia anagrafica presenti nella scheda famiglia.

In tal caso, dall’elenco visualizzato dovranno essere selezionati i componenti della famiglia anagrafica interessati al cambio di residenza, indicando per ognuno la titolarità di patente di guida e/o il possesso di autoveicoli.

In prima applicazione, in caso di selezione di componenti maggiorenni della famiglia anagrafica, il dichiarante dovrà allegare alla richiesta l’apposito modulo di dichiarazione anagrafica sottoscritto o con la firma autografa e la scansione del documento di identità, oppure con firma digitale.

L’allegato tecnico precisa che entro sei mesi dalla firma del decreto (quindi indicativamente entro l’inizio di maggio) sarà resa disponibile anche la funzione di conferma tramite notifica sull’app IO; solo dopo che tutti i componenti maggiorenni della famiglia anagrafica interessati abbiano confermato la richiesta, la stessa sarà acquisita da ANPR e resa disponibile al Comune destinatario affinché possa verificarne il contenuto e convalidarla.

Il cambio di residenza online è una novità molto importante per la digitalizzazione dei servizi, perché rientra anche nell’elenco a cui fa riferimento il Regolamento Europeo EU 2018/1724 (Single Digital Gateway), secondo cui le Pubbliche Amministrazioni competenti per i procedimenti amministrativi elencati nell’Allegato II adeguano i propri procedimenti amministrativi alle specifiche tecniche di implementazione descritte.

Nell’allegato del Decreto si legge anche che per la definizione della pratica del cambio di residenza il Comune può utilizzare le funzionalità di ANPR o i servizi dedicati che si interfacciano con il proprio gestionale; dal punto di vista operativo, la novità più importante è che dopo la convalida della domanda, i dati potranno essere “inseriti automaticamente” in ANPR, quindi la registrazione è immediata, con evidente beneficio sia del cittadino e sia degli uffici comunali.

Un tema da approfondire è quello della protocollazione della domanda, aspetto che sarebbe utile fosse automatizzato con dei servizi dedicati.

Integrazione con App IO

Nell’ultima parte dell’allegato tecnico c’è l’elenco delle funzionalità di ANPR che verranno messe a disposizione sull’app IO, cioè il punto unico di accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione previsto dall’art. 64 bis del CAD.

I servizi previsti permetteranno di:

• consultare la visura anagrafica;

• presentare istanza per la rettifica dei dati anagrafici;

• richiedere e ricevere un’autocertificazione;

• ricevere notifica su un cambio di stato di ANPR;

• ricevere notifica sulla scadenza della carta di identità (qualora registrata);

• richiedere e ricevere certificati in via telematica;

• presentare una dichiarazione di residenza.

Ci si augura che queste funzionalità vengano rese disponibili il più presto possibili, perché saranno veramente molto utili per i cittadini; anche in questo caso – però – registriamo una mancanza di coordinamento con i Comuni, soprattutto in concomitanza con la chiusura del Bando del Fondo Innovazione, in cui c’è l’obbligo di pubblicazione di almeno 10 servizi sull’app IO, che è una delle condizioni per ottenere il finanziamento previsto.

Ovviamente, buona parte dei Comuni hanno pubblicato anche servizi che riguardano l’anagrafe (pagando l’integrazione con risorse proprie), e a questo punto è legittimo chiedersi se avrà senso mantenere questi servizi attivi – dopo che saranno resi disponibili quelli previsti da ANPR – soprattutto per evitare che il cittadino riceva due o più messaggi (da ANPR e dal Comune) per lo stesso oggetto (ad esempio, la scadenza della Carta di Identità).

Titolarità dei dati

Un ultimo aspetto riguarda la titolarità dei dati: nel Decreto vengono riprese le nomine dei Responsabili esterni, quindi SOGEI (che è incaricata dello sviluppo e manutenzione dell’infrastruttura) e PagoPA (per quanto riguarda l’integrazione con l’app IO), mentre invece viene ribadito che la titolarità del trattamento dei dati contenuti nell’ANPR è attribuita al Ministero dell’interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione nonché dell’adozione delle relative misure di sicurezza, ed al sindaco, nell’esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati.

Proprio quest’ultimo richiamo ai Sindaci rappresenta il fulcro del funzionamento del “sistema ANPR”, in cui si auspica una continua azione sinergica e coordinata tra i due attori – Ministero e Comuni – in modo da mettere a frutto nel migliore dei modi le grandi potenzialità di ANPR, soprattutto per aumentare i servizi al cittadino e raggiungere una vera semplificazione.

Analisi dei dati di utilizzo

Questo invece è un aspetto che manca, non citato in alcun modo nel Decreto; è invece un tema importante, perché la possibilità di consultare e analizzare i dati di utilizzo di un servizio – a livello nazionale piuttosto che locale – può fornire indicazioni utili, sia al Ministero e sia ai singoli Comuni.

Speriamo che sia affrontato in un aggiornamento tecnico successivo dell’allegato tecnico.

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