l'esperienza d'uso

APE volontaria su Inps, come farlo con SPID e tutti i problemi

Anche un esperto di sottoscrizione digitale fatica a comprendere come mai per presentare domanda di APE occorra la firma elettronica avanzata (FEA) e non basti l’autenticazione tramite SPiD, secondo le indicazioni del Piano Triennale per la pubblica amministrazione. Vediamo i problemi della burocrazia su Inps

Pubblicato il 16 Feb 2018

Giovanni Manca

consulente, Anorc

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È noto che dal 13 febbraio 2018 (circolare 28), l’INPS ha fornito le informazioni dettagliate sulle caratteristiche e sui destinatari della misura (Anticipo Pensione – APE) e sui requisiti richiesti per procedere alla domanda di certificazione di diritto all’APE. Ci sono due fasi. La prima è quella di presentazione della domanda.

Sul sito internet dell’INPS leggiamo che “Per ottenere l’APE l’interessato, o gli intermediari autorizzati, devono presentare all’INPS la domanda di certificazione del diritto all’APE attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello o il PIN dell’INPS.

Tutto ciò è corretto e quindi, disponendo di credenziali SPID di secondo livello accediamo al servizio e compiliamo on line la domanda.

Sempre l’Istituto ci comunica che “verifica il possesso dei requisiti di leggecertifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile”.

L’INPS entro 60 giorni dalla richiesta di certificazione, se sono soddisfatti i requisiti di legge, comunica all’interessato per via telematica (basta un indirizzo di posta elettronica) che può procedere alla domanda di APE volontaria.

APE, che c’è da semplificare

La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica avanzata (FEA) e inviata per via telematica.

A questo punto succede che il richiedente sia uno dei massimi esperti sui temi della sottoscrizione digitale, nonché maestro dello scrivente, quindi ben preparato su cosa sia una firma elettronica avanzata.

Nonostante ciò, vengo contattato e mi si pone la domanda: “Dove si compra una firma elettronica avanzata?”.

Tralasciando i dettagli delle basi normative della FEA stabilite nel Titolo V del DPCM 22 febbraio 2013 suggerisco al mio amico di chiamare il Contact Center dell’Istituto; lui addirittura invia una PEC con il quesito.

Il Contact Center cortese come sempre comunica che potrà utilizzare il PIN dispositivo (che il mio amico possiede). Lo scrivente sottolinea che il PIN non è una FEA. Al quesito posto formalmente tramite PEC l’INPS risponde in tempi rapidissimi comunicando che non può fornire la modalità tecnica perché manca l’apposita circolare operativa.

A questo punto facciamo qualche considerazione.

La normativa in materia di FEA prevede dei passaggi preliminari (adesione al servizio, identificazione del titolare, pubblicazione da parte del soggetto proponente di documenti descrittivi del servizio, ecc.). L’articolo 57, comma 5 del sopra citato DPCM stabilisce semplificazioni per la pubblica amministrazione ma in questo scenario non sono applicabili. Quindi il titolare di una FEA deve “passare” per altri adempimenti burocratici che anche un intermediario dovrebbe applicare. Non stiamo semplificando il procedimento amministrativo.

Una possibile soluzione nel CAD

Una soluzione esiste e nell’applicazione dell’articolo 65 del Codice dell’amministrazione digitale che tratta di “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazione per via telematica”.

LEGGI TUTTO SUL NUOVO CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

In particolare il comma 1 di questo articolo stabilisce che le istanze e le dichiarazioni sono valide “quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), (…omissis…)”. E l’istante ha già presentato la domanda di certificazione del diritto all’APE accedendo tramite SPID.

Si potrebbe anche utilizzare la FEA generata tramite la Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) ma all’indubbia validità formale si associa una forte complicazione nell’utilizzo di questa smart card che comunque configurerebbe una doppia esposizione di credenziali personali per la stessa transazione.

Concludendo, si rimane in attesa delle spiegazioni operative dell’INPS e si auspica che la FEA sia sostituita dallo SPID secondo le indicazioni del Piano Triennale per la pubblica amministrazione. L’utilizzo della TS-CNS o della firma qualificata sono ammissibili ma limitano il campo di azione dei soggetti che non intendono usufruire di un intermediario.

Nel medio periodo l’attivazione presso AgID dell’ufficio del difensore civico per il digitale può aiutare l’innovazione della pubblica amministrazione limitando la burocrazia e l’abuso di digitale.

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