Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022, il Regolamento che disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma per la notifica atti della Pubblica amministrazione (Pnd) in vigore da martedì 21 giugno.
La piattaforma per la notifica atti della PA è legge
Si tratta di uno step successivo rispetto a quanto definito dall’art. 26 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 che prevedeva le modalità di funzionamento della Piattaforma per la notifica digitale degli atti della Pubblica Amministrazione.
Si precisa che la piattaforma notifiche è affidata alla società PagoPA, ed è parte integrante delle infrastrutture per la fruizione digitale dei servizi pubblici.
Questa infrastruttura mira a rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore giuridico di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte della pubblica amministrazione. Vediamo come.
Come funzionerà la piattaforma Pnd
Le amministrazioni, attraverso un proprio funzionario, accederanno mediante SPID o CIE e potranno caricare sulla piattaforma il documento da notificare, inserendo il codice fiscale del destinatario e il suo domicilio digitale.
Il gestore della piattaforma invierà al destinatario un avviso via PEC per informarlo dell’esistenza dell’atto, fornendo le modalità di accesso e di acquisizione del documento.
La notificazione verrà effettuata:
- in primo luogo, presso il domicilio digitale eletto dal destinatario;
- in secondo luogo, presso il suo domicilio digitale speciale, se eletto;
- infine, presso il “domicilio digitale generale”, cioè l’indirizzo inserito negli elenchi PEC di professionisti, PA o cittadini previsti dal CAD.
Se tutti i domicili digitali sono saturi o non validi, si procederà con un secondo tentativo e dopo due tentativi falliti, verrà reso disponibile al mittente, in apposita area riservata, l’avviso di mancato recapito del messaggio con notizia al destinatario dell’avvenuta notifica con raccomandata e avviso di cortesia. Per i destinatari sprovvisti di domicilio digitale con certificato idoneo, il gestore invierà una raccomandata con avviso di ricevimento, ma si tratta di un metodo che verrà utilizzato in via eccezionale.
A che servirà la piattaforma notifica atti della PA
L’accesso in Piattaforma consentirà di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici notificati, che potranno essere scaricati e inviati a terzi mediante una funzionalità dedicata.
Per ciascuna notifica, la piattaforma consentirà di visualizzare: il mittente, la data e l’ora di messa a disposizione, l’atto notificato, lo storico del processo di notifica -che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito- e codice identificativo univoco della notifica (IUN).
Tuttavia, rispetto alla possibilità di effettuare la notificazione presso il domicilio digitale generale e quindi, anche, l’indirizzo inserito negli elenchi di professionisti occorrerà comprendere se sarà possibile utilizzare la PEC del professionista o, come aveva escluso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel dicembre scorso, la possibilità di utilizzare gli indirizzi riferiti a studi professionali per notificare sanzioni amministrative, poiché possibilmente visibili anche ai collaboratori (e non solo al diretto interessato).
Il gestore della piattaforma, inoltre, tramite APP IO, a coloro che hanno attivato il servizio di messaggistica, recapiterà un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione.
Che fine fa la notificazione in forma analogica
Ai sensi dell’art. 26, comma 7 del Decreto Semplificazioni, l’avviso cartaceo di avvenuta ricezione deve essere notificato a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma per consentire l’estrazione della copia analogica del documento, da parte dei destinatari privi di SPID o CIE. L’avviso dovrebbe poi indicare le modalità di accesso digitale “semplificato”: vale a dire mediante link, bar code o QR code.
Tale meccanismo, se posto in essere, dovrebbe superare i limiti previsti dalla notifica dell’atto con “firma a stampa”, come definito da una recente ordinanza della Corte di cassazione, la n. 29820/2021 in materia di avvisi di accertamento. Si tratta di una tipologia riconosciuta solo ove gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati, cioè derivanti da una completa elaborazione informatica.
Ad oggi, se il destinatario è sprovvisto di domicilio digitale occorre notificare copia analogica dell’originale informatico; tale notifica è effettuata, alternativamente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del CAD (conformità della copia attestata da un pubblico ufficiale), dell’art. 23, comma 2-bis, CAD (apposizione a stampa di un contrassegno sostitutivo della certificazione di conformità).
Il corretto trattamento dei dati personali
L’art. 14 del GDPR prevede, inoltre, una precisa configurazione dei ruoli per mittente e gestore della piattaforma. Titolare del trattamento dei dati è sia il mittente, in fase di invio degli atti da notificare, nonché per la trasmissione e conservazione degli stessi, e sia il gestore, per i dati necessari all’accesso alla piattaforma, per l’adesione dei mittenti e per l’ulteriore attività strumentale all’utilizzo della stessa. Lo stesso gestore assume poi il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quando agisce per conto dei mittenti nelle attività di notificazione, di invio degli avvisi di cortesia e degli avvisi di pagamento tramite piattaforma.
Conclusioni
Certamente il Regolamento relativo alla Piattaforma per la notificazione degli atti, in vigore dal prossimo 21 giugno, rappresenta un passo avanti nell’utilizzo del domicilio digitale e dei rapporti tra cittadini, imprese e PA, ma non si può prescindere dai dubbi applicativi dello stesso. Ed in particolare, in riferimento all’utilizzo del domicilio digitale e anche rispetto alle modalità di messa a disposizione del documento da parte del mittente che sono previste in forma, forse, un po’ troppo generica; a tal proposito si attendono le istruzioni tecniche del gestore della piattaforma.