Bollo sulle fatture, tutti i costi: un chiarimento

Pubblicato il 31 Ott 2016

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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Domanda

Buongiorno,
l’imposta di bollo da assolvere è di € 16,00 per ogni fattura e nota di credito emessa verso le PA?
Questo versamento è in più rispetto agli ordini su MEPA o l’imposta sulla fattura è relativa anche all’ordine MEPA?
Io ho scoperto solo ora l’obbligo dell’imposta di bollo, c’è qualche problema visto che non abbiamo mai indicato nulla come riferimento sulle fatture elettroniche?
Nella speranza di un riscontro, porgo cordiali saluti

Giusy R

Risposta

Per le fatture elettroniche l’imposta di bollo sulle fatture è obbligatoria su i documenti di importo complessivo superiore a 77,47 euro, che riguardano:
– operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva (ex. art.15 del DPR 633/1972),
– operazioni esenti (ex. art.10 del DPR 633/1972),
– operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale,
– operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette,
– fatture dei regimi dei minimi che non comportano l’addebito dell’IVA.
Pertanto l’imposta di bollo è dovuta nella misura di 2,00 euro ed è richiesto di riportare in fattura una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.6 del D.M. 17 giugno 2014.

In merito al versamento dovuto sugli ordini MEPA l’Agenzia delle Entrate in risposta alle istanze di interpello presentate, in riferimento alla richiesta di offerta e all’ordine diretto d’acquisto effettuati sul MEPA e attraverso la Risoluzione n.96/E del 16 dicembre 2013 ha precisato che:
1) il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto tale documento di accettazione dell’offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.642;
2) le offerte presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica Amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali… che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione;
3) le disposizioni di cui all’art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 642/1972, si applicano anche alle scritture private redatte per concludere contratti attraverso la procedura denominata “Ordine diretto”;
– ai sensi dell’art.8 del DPR 642/1972, nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Pertanto, nel caso in cui il punto ordinante sia un’Amministrazione dello Stato, l’imposta di bollo è a carico esclusivamente dei fornitori;
– l’imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all’interno del MEPA può essere assolta con le modalità previste dall’art.15 DPR DPR 642/1972 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell’art.3 DPR 642/1972 e cioè mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all’art.15 DPR 642/1972 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del DM del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006.

In merito all’ultimo quesito si segnala che l’omissione dell’imposta di bollo, o una sua data posteriore a quella della fattura, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa per ogni singola fattura considerata irregolare è di importo pari al doppio o al quintuplo dell’importa dovuta. Si rammenta che in caso di mancata apposizione dell’imposta da bollo, andrà aggiunto anche il pagamento della stessa.

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