Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni pone un forte accento sulla digitalizzazione delle procedure, estendendone l’applicazione anche all’affidamento dei lavori di manutenzione. Si tratta di un’importante novità che deve essere letta, tuttavia, in combinazione con i nuovi obblighi previsti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, qualificazione che – una volta superata l’attuale fase transitoria – costituirà un requisito indispensabile ai fini dell’utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione e del mercato elettronico.
Strumenti telematici e necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti
L’articolo 37, comma 2 del d.lgs. 50/2016 dispone, con una norma di notevole portata innovativa, che per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. Altrettanto innovative le disposizioni in materia di qualificazione obbligatoria delle stazioni appaltanti: è stato previsto, infatti, che l’utilizzo autonomo (id est senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza) degli strumenti telematici di negoziazione potrà essere attivato soltanto da parte delle stazioni appaltanti in possesso della qualificazione di cui all’articolo 38 del medesimo codice. A loro volta, anche gli strumenti di negoziazione utilizzabili saranno esclusivamente quelli messi a disposizione dalle centrali di committenza che risultino debitamente qualificate secondo la normativa vigente. Da ciò consegue che, in assenza della predetta qualificazione, la stazione appaltante potrà procedere, direttamente e autonomamente, soltanto:
- all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- all’effettuazione di ordini a valere su strumenti “di acquisto” messi a disposizione dalle centrali di committenza.
In particolare, il codice definisce gli «strumenti di acquisto» come strumenti telematici che non richiedono l’apertura di un apposito confronto competitivo (articolo 3, comma 1, lettera c): tra tali strumenti è compreso anche il mercato elettronico nei casi in cui tale strumento venga utilizzato per l’effettuazione di acquisti “a catalogo”, ovverosia con ordini diretti e senza attivazione del confronto concorrenziale.
Gli «strumenti di negoziazione» richiedono, invece, l’apertura di un confronto concorrenziale tra più operatori economici: il mercato elettronico può rientrare anche in tale categoria di strumenti, nel caso in cui venga utilizzato per acquisti effettuati non direttamente.
Come accennato, il nuovo codice precisa che gli strumenti di acquisto o di negoziazione utilizzabili sono soltanto quelli messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate ai sensi dell’articolo 38: a tale proposito è utile sottolineare che, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione obbligatoria delle stazioni appaltanti (si attende il decreto attuativo), continuerà ad essere sufficiente l’attuale iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
In cosa consiste la manutenzione ordinaria
Come evidenziato, il codice prevede, innovativamente, che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria ricorrendo agli strumenti telematici di negoziazione. Una delle più frequenti difficoltà a tal fine riscontrate negli operatori del settore consiste nell’esatta individuazione dei lavori che possono essere ricompresi all’interno della categoria della manutenzione “ordinaria”.
Sul punto è utile ricordare che il previgente articolo 105 del d.p.r. 207/2010 si limitava a disciplinare la procedura di affidamento, disponendo che i contratti relativi alla manutenzione ordinaria potessero essere affidati soltanto sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Nessuna indicazione specifica veniva fornita, pertanto, circa l’esatta individuazione del contenuto delle prestazioni oggetto di affidamento.
Un aiuto, in tale senso, può comunque essere tratto dall’art. 3 del d.p.r. n. 380/2001, all’interno del quale – nel fornire le definizioni degli interventi edilizi – viene previsto che devono essere considerati:
- “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.