SANITÀ DIGITALE

Tessera sanitaria, ricetta dematerializzata, Fascicolo sanitario elettronico: i riferimenti normativi

Le ultime riforme legislative in materia di Sanità Digitale sono finalizzate a migliorare l’efficienza delle prestazioni sanitarie facenti parte dei LEA e realizzare un progressivo contenimento della spesa pubblica, mediante il constante monitoraggio dei costi. Facciamo il punto

Pubblicato il 02 Giu 2016

Angelo Alù

studioso di processi di innovazione tecnologica e digitale

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All’atto dell’iscrizione al Sistema sanitario (presso l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, ovvero quella di residenza dell’assistito) gli uffici rilasciano la tessera sanitaria, dotata di codice identificativo da utilizzare per tutte le attività sanitarie facenti parte dei LEA erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare, la tessera sanitaria, introdotta con l’art. 50 D.L. 269/2003 (convertito con modificazioni nella Legge 326/2003), nell’ambito del nuovo sistema di monitoraggio della spesa sanitaria, è definita dal D.P.C.M 20/06/2011 come il documento rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’art. 50, del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, sostitutivo del tesserino di codice fiscale che reca il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale requisito necessario per l’accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) valida come Tessera europea di assicurazione malattia, requisito necessario per l’accesso alle cure urgenti presso i Paesi appartenenti all’Unione Europea.

Tale provvedimento ha disposto le modalità di assorbimento della Tessera Sanitaria nella Carta Nazionale dei Servizi, in applicazione dell’art. 11 D.L. 78/2010 (convertito con modificazioni nella Legge 122/2010), che ha previsto la progressiva evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) verso la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei servizi (TS-CNS), attribuendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di procedere, in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza, alla progressiva consegna della nuova TS-CNS, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al D.M. 11/03/2004, nella prospettiva di realizzare un efficace controllo e monitoraggio della spesa pubblica.

Alla luce di tale evoluzione normativa, la Tessera Sanitaria può essere considerata a tutti gli effetti una tessera sanitaria nazionale, che vale anche sia come Codice Fiscale, sia come Carta Nazionale dei Servizi, sia come Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) e che costituisce la chiave di accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico.

Peraltro, proprio nella prospettiva di semplificare ulteriormente le procedure sanitarie e realizzare un efficiente processo di digitalizzazione dei servizi pubblici, il recente D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) ha previsto la configurazione del documento digitale unificato, costituto dall’unione, sul medesimo supporto, della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria, per consentire al cittadino la registrazione e l’accesso ai servizi digitali erogati online dalle PA.

L’art. 12 del citato Decreto “Crescita bis” disciplina il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), definito come l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione n. 25 del 16 luglio 2009 del Garante per la protezione dei dati personali e dall’Atto di Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 10 febbraio 2011, contenente le Linee Guida per la formazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e del Dossier Sanitario.

Tale disciplina è stata ulteriormente valorizzata dal D.L. 69/2013 (convertito con modificazioni nella Legge 98/2013), in base al quale sono state introdotte specifiche misure dirette a favorire la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

In particolare, viene previsto che l’Agenzia per l’Italia digitale, tenuto conto delle esigenze avanzate dalle Regioni e dalle Province Autonome, sulla base dei progetti per la realizzazione del FSE, redatti entro il 30 giugno 2014, cura, in accordo con il Ministero della Salute, con le Regioni e le Province Autonome, la progettazione, la realizzazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE, valuta e approva, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome per la realizzazione del FSE, monitora la realizzazione del FSE, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, conformemente ai piani di progetto approvati.

L’obiettivo perseguito è quello di agevolare l’assistenza del paziente, mediante il miglioramento di tutte le attività, grazie alla progressiva ottimizzazione del sistema sanitario, funzionale ad assicurare un concreto processo di ammodernamento della sanità pubblica e privata attraverso un’efficace gestione informatica e telematica di atti, documenti e procedure, a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.

Per tale ragione, Il FSE deve essere alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, a condizione che sia assicurato il consenso libero e informato da parte dell’assistito, il quale, pur essendo a conoscenza dell’utilità di disporre di un quadro il più possibile completo della propria storia sanitaria, può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo.

A tal fine, il trattamento dei dati personali effettuato mediante il FSE deve conformarsi al principio di autodeterminazione, in modo da garantire che l’interessato sia in grado di scegliere liberamente se far costituire o meno un FSE con le informazioni sanitarie che lo riguardano, escludendosi che l’eventuale mancato consenso possa comunque avere conseguenze negative sulla possibilità di usufruire di prestazioni mediche.

Inoltre, in caso di revoca del consenso, il FSE non deve essere ulteriormente implementato e i documenti sanitari presenti non devono essere più condivisi da parte degli altri organismi o professionisti che curano l’interessato.

Il trattamento di dati personali effettuato attraverso il FSE è ammesso esclusivamente a fini di prevenzione, diagnosi e cura dell’interessato e deve essere effettuato esclusivamente da parte di soggetti operanti in ambito sanitario, con espressa esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche e organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario.

Infine, l’art. 13 del citato D.L. 179/2012 disciplina la cd. “e-prescription e la cartella clinica digitale, quale strumento indispensabile a migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario.

Per tale ragione, la norma dispone la progressiva sostituzione delle prescrizioni mediche in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, valide su tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2014 se generate secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea (di cui all’articolo 11, comma 16, del D.L 78/2010, convertito modificazioni nella Legge 122/2010), stabilendo che le Regioni e le Province Autonome, provvedano alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, sino a raggiungere la soglia del 90% nel 2016.

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