“E’ fondamentale che gli open data delle pubbliche amministrazioni siano utilizzabili anche per scopi commerciali. Altrimenti sarebbe troppo riduttivo e non avrebbe un impatto sulla nostra economia”. Così commenta Juan Carlos de Martin, docente del Politecnico di Torino e tra i massimi esperti di open data in Europa.
“Sarebbe importante per le start up poter utilizzare gratis i dati della Pa e riorganizzarli dando loro un valore aggiunto di fruibilità all’utente. Potrebbero nascere start up proprio per questo. Altrimenti, se i dati saranno a pagamento, solo le aziende maggiori potranno costruire intorno un business. Le piccole e innovative sarebbero penalizzate. E non è quello che vogliamo”.
Al momento questo appello sembra essere ascoltato dal governo, visto che nell’ultima bozza del decreto DigItalia si permettono usi anche commerciali per i dati della Pa.
Pubblichiamo di seguito gli articoli relativi.
DATI DI TIPO APERTO E INCLUSIONE DIGITALE
Art. 16 Dati di tipo aperto 1. All’articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibiligratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia per l’Italia digitale può stabilire, con propriadeliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.”.
Art.17 Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni 1. L’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: “Art. 52. Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni. 1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” i regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso e il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso. 2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati ditipo aperto ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente Codice. L’eventuale adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 è motivata ai sensi delle lineeguida nazionali di cui al comma 7. 3. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui al comma precedente trova applicazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 4. Le attività volte a garantire accesso telematico e riutilizzazione dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 5. L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche divalorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni dicui al Capo V del presente Codice. 6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l’innovazione, che li approva entro il mese successivo, un’ Agenda nazionalein cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione inItalia che viene pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 7. L’Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida. 8. Il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.”.