La scheda

Decreto FOIA, le regole per l’accesso civico ai dati e i motivi di rifiuto

Il Decreto FOIA è il numero 97 del 2016, che ha apportato modifiche al precedente decreto 33 del 2013: la norma approfondisce gli obblighi e i diritti legati all’accesso civico generalizzato ai dati, indicando i tempi dell’iter e i motivi di rifiuto

Pubblicato il 18 Ott 2019

Nicoletta Pisanu

Giornalista professionista, redazione AgendaDigitale.eu

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Decreto FOIA, la norma sull’accesso civico generalizzato agli atti: sembra che da un po’ non se ne parli, nonostante la grande battaglia fatta per arrivare a questo traguardo della trasparenza PA.

E’ importante quindi tornare a evidenziarne le caratteristiche.

La normativa di riferimento che disciplina il FOIA (Freedom of information act) è il decreto legislativo 25 maggio 2016 numero 97, che ha modificato il precedente decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 introducendo proprio il diritto dell’accesso civico generalizzato. Un diritto che chiunque ha. Il cuore del decreto FOIA è l’articolo 6, che ha modificato l’importante articolo 5 del decreto 33 del 2013. Vediamo cosa prevede.

Decreto Foia, obblighi per la PA e diritto d’accesso

Il nuovo articolo 5 del Decreto FOIA sottolinea che la PA ha l’obbligo di pubblicare documenti e dati e che chiunque ha il diritto di chiederli qualora non siano stati pubblicati. Il comma 2 dell’articolo ribadisce che chiunque ha diritto di accedere a ulteriori dati e documenti pubblici rispetto a quelli già pubblicati.

Non ci sono limitazioni nell’esercizio di questo diritto, inoltre la richiesta di dati non deve essere motivata. La domanda si spedisce per via telematica direttamente all’ufficio che ha i dati di interesse, all’URP, a un altro ufficio pubblico, se la domanda richiede dati la cui pubblicazione è obbligatoria si può chiedere al responsabile della prevenzione della corruzione. I dati vengono rilasciati in modo gratuito, si paga solo il costo del supporto materiale.

Accesso civico, i tempi: cosa dice il Decreto FOIA

La PA in caso di richiesta deve avvisare i controinteressati, che entro dieci giorni possono opporsi all’istanza di accesso ai dati. Al comma 6 si precisa che a conclusione dell’iter di accesso civico deve esserci un provvedimento motivato entro trenta giorni dal momento di presentazione della domanda, con si fa presente se la richiesta è stata accettata o no. Se è stata accettata, la PA si occuperò di inviare il prima possibile i dati. Se i controinteressati si sono opposti, la PA dovrà comunicar loro l’accettazione della domanda del richiedente, inviando all’interessato i dati dopo un minimo di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

Motivi di rifiuto, l’articolo 5-BIS

L’articolo 5-BIS del Decreto FOIA introduce i motivi di esclusione all’accesso civico dei dati. Il bene da tutelare è l’interesse pubblico relativo a:

  • Ordine e sicurezza pubblici
  • Sicurezza nazionale
  • La Difesa
  • Relazioni internazionali
  • La stabilità dello Stato
  • Indagini giudiziarie
  • Svolgimento di attività ispettive.

Viene contemplato il rifiuto anche per proteggere alcuni interessi privati:

  • Proteggere i dati personali
  • Garantire la “libertà e la segretezza della corrispondenza”
  • Interessi commerciali o economici delle persone giuridiche e fisiche. Il Decreto FOIA precisa che questo punto riguarda anche diritto d’autore e proprietà intellettuale.

Accesso ai dati per fini scientifici, Articolo 5-TER

L’articolo 5-TER del Decreto FOIA prevede che enti del Sistema statistico nazionale (che dispone anche dei servizi ISTAT online) possono dare il via libera per scopi scientifici “ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche”, solo se:

  • A richiedere l’accesso siano ricercatori di enti, atenei o istituzioni, anche private inserite negli elenchi Eurostat
  • Venga firmato un impegno di riservatezza
  • Venga presentata la proposta di ricerca, con divieto di usare i dati per altri fini che non siano quelli della ricerca stessa.

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