Gli addetti ai lavori e i cultori della materia conoscono l’articolo 17, comma 1-quater dell’ultima novella del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) entrato in vigore alla fine di gennaio del 2018.
In tale comma si istituisce presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) l’ufficio del difensore civico per il digitale. A tale ufficio la norma primaria stabilisce che sia preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità.
In modo tempestivo, AgID ha emesso la Determinazione 37/2018 del 12 febbraio 2018 con la quale si stabilisce la
Approvazione del Regolamento concernente le procedure interne all’Agenzia per l’Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale.
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Le procedure per le istanze al difensore civico digitale
Contemporaneamente è stato attivata da AgID una procedura on line disponibile sul sito specializzato
Difensorecivicodigitale.gov.it, mediante la quale è possibile attivare le istanze al difensore civico.
Il Regolamento emeso sviluppa la procedura già stabilita nel sopra citato articolo del CAD ovvero la ricezione da parte del difensore civico si segnalazioni relative a presunte violazioni del CAD e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblicazione amministrazione da parte dei soggetti ai quali il CAD medesimo si applica.
Il Regolamento ci dice che il Difensore civico opera su segnalazioni riguardanti
- uso delle tecnologie;
- identità digitale;
- domicilio digitale;
- pagamenti con modalità informatiche;
- comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione;
- altro
Le segnalazioni che non contengono gli elementi sufficienti all’istruttoria sono considerati irricevibili considerando anche il fatto che il difensore civico non ha poteri ispettivi. La decisione del difensore civico di procedere in tal senso è comunicata al Direttore dell’AgID.
Qualora la segnalazione si riveli infondata questa viene archiviata con comunicazione al Direttore dell’AgID. Nel caso di accertata fondatezza il civico chiede il supporto ad un’Area/Ufficio/Servizio di AgID.
In questa fase il Regolamento stabilisce che (art. 4, comma 5):
- Il responsabile di tale Area/Ufficio/Servizio effettua le richieste valutazioni in merito alla presunta fondatezza o meno della segnalazione, eventualmente anche sentendo l’amministrazione interessata, e redige un documento denominato pre-istruttoria tecnica, adeguatamente circostanziato, in cui evidenzia la ritenuta fondatezza o meno della segnalazione o la ritenuta non coerenza con le funzioni del Difensore, entro il termine massimo di 40 giorni dalla richiesta. Il medesimo responsabile, qualora non ritenga competente la propria Area/Ufficio/Servizio, chiede al Difensore, entro 15 giorni dalla richiesta, l’assegnazione ad altra Area/Ufficio/Servizio.
Altre regole sono stabilite per gestire la prosecuzione del procedimento compresa la gestione delle competenze nelle varie Aree/Uffici/Servizi di AgID. E’ prevista la consultazione delle amministrazioni coinvolte nella segnalazione ove il difensore civico lo ritenga opportuno.
Per alcuni ulteriori passaggi istruttori si rimanda al dettaglio della Determinazione. In questa sede ci preme arrivare alle azioni “operative” della stessa Determinazione per chiudere con qualche commento.
Pro e contro delle procedure
L’AgID, correttamente, ritiene che la sua interfaccia sia il responsabile per la transizione al digitale (e se non nominato già questa circostanza dovrebbe essere oggetto di azioni correttive).
L’AgID completata l’istruttoria interna (piuttosto complessa in verità nel procedimento) e nei casi per i quali la ritiene fondata, invita il responsabile per la transizione al digitale, o il soggetto responsabile, a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un’apposita area del sito Internet istituzionale di AgID. Il difensore civico segnala le inadempienze all’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.
In un corretto combinato disposto normativo, eventuali segnalazioni o notizie emerse nel corso della relativa istruttoria, ritenute rilevanti in base alla normativa vigente in materia di anticorruzione, vengono inviate all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
L’istituzione di questa figura amministrativa è certamente di buon auspicio per un migliore andamento della digitalizzazione. La mancanza di funzioni ispettive e di supporto alle amministrazioni ne riduce la portata generale ma è la normativa primaria a non prevederle e quindi l’AgID non le può attivare.
Le perplessità che lascia questo provvedimento sono nella sua complessità operativa che ne prolunga l’azione e quindi ne riduce la tempestività. Un’altra perplessità (ma è la norma primaria a stabilirla) è l’azione disciplinare a carico delle amministrazioni coinvolte.
Allo stato dell’arte, soprattutto in amministrazioni di piccole dimensioni, appare difficile pensare che si applichino sanzioni disciplinari. Tale perplessità è confermata dalla notizia di stampa che rilevava la bassa applicazione delle sanzioni irrogate dalla Corte dei Conti (1,7 miliardi di euro sanzionati, 273 milioni effettivamente riscossi) e appunto, da applicare, da parte dell’amministrazione di appartenenza del dipendente condannato.
Come sempre ci si augura che il valido strumento del difensore civico funzioni, grazie anche al previsto rafforzamento di AgID previsto dal CAD vigente. Tra qualche mese capiremo quante segnalazioni saranno istanziate e quali provvedimenti potranno essere stabiliti.
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