le linee guida

Domicilio digitale, ci siamo (forse): storia di un paradosso all’italiana

L’idea del registro dei domicili digitali nasce nel lontano 2012, ma solo l’8 giugno sono finalmente state messe in consultazione le Linee guida per la realizzazione di questo strumento fondamentale per il completamento della PA digitale. Una fievole luce in fondo al lungo tunnel. Sarà la volta buona?

Pubblicato il 17 Giu 2020

Sergio Sette

consulente informatico e digital trasformation

digitale digital

Sono state pubblicate pochi giorni fa, l’8 giugno, non senza sorpresa e soprattutto senza clamore, quasi in sordina, in consultazione pubblica le Linee Guida per la realizzazione del Domicilio Digitale per le persone fisiche e per gli enti di diritto pubblico e privato non tenuti all’iscrizione nel Registro Imprese o in albi professionali” (INAD).

Eppure, si tratta di una notizia importante, un’ottima notizia.

Perché il domicilio digitale è uno dei tasselli fondamentali per poter procedere nel tormentatissimo percorso che dovrebbe condurci alla tanta agognata digitalizzazione della PA italiana. Tassello tanto fondamentale quanto, ahimè, dimenticato in favore di altri aspetti probabilmente più cool, ma di cui si sente moltissimo la mancanza. Rappresenta infatti il necessario complemento ai servizi online: se una PA raccoglie istanze, avvia procedimenti ed emana i conseguenti provvedimenti, tutto rigorosamente in digitale (si fa per dire eh!), poi se non possiede un recapito digitale del destinatario, come fa a comunicarglieli?

È la classica “anatra zoppa” declinata al digitale, che ha creato e continua a creare non pochi problemi, come mostra anche la recente sentenza (CTR Liguria, sentenza 56/2020) che ha annullato numerosi avvisi di accertamento emessi da Ade, in originale digitale, e inviati però in copia cartacea ai destinatari perché sprovvisti di Domicilio Digitale.

Il completamento del Domicilio Digitale, perché di completamento si tratta visto che per PA e Imprese e Professionisti già esiste (IPA e INI-PEC), è quindi una cosa fondamentale, che attendavamo da tempo e che per motivi davvero oscuri, non è mai stato portato a termine.

Oggi non vi voglio parlare delle Linee Guida però, per altro relativamente semplici, e che commentatori ben più capaci descriveranno a breve con dovizia di particolari. Vi vorrei raccontare una storia, la storia del Domicilio Digitale in Italia. Perché? Semplice: perché questa storia è interessante ed emblematica. E per certi versi quasi divertente. Ma procediamo con ordine, e tenetevi forte!

Dove eravamo rimasti

L’ultima volta che si sentì parlare in modo più o meno ufficiale di INAD fu in un’intervista rilasciata dall’ex Commissario Straordinario Gianluca Attias al termine del suo mandato. Amo citare questa intervista perché illustra in modo eloquente come si muovono le cose nelle stanze in cui si decide sul digitale in Italia.

Attias, che ripeto, era Commissario Straordinario, dotato quindi di ampi poteri, a proposito del domicilio nell’intervista dichiara: “Ahimè, avrei voluto fare molto di più anche sul domicilio digitale, darne uno a ogni cittadino o almeno a ogni cittadino che lo volesse non sarebbe stato difficile, ci siamo andati davvero vicino, ma, per ragioni che confesso non sono del tutto chiare neppure a me, non ci siamo riusciti”.

E se le ragioni non sono chiare a lui, figuriamoci a noi.

Su una cosa però aveva ragione Attias, non sarebbe stato difficile mettere in piedi un registro, in considerazione del fatto poi che già ne esisteva uno, il succitato INI-PEC, e che sarebbe bastato completarlo.

Ma vediamo come sono andate le cose, forse qualcosa riusciremo a capire.

La nascita del domicilio digitale

L’idea del registro dei domicili digitali nasce nel lontano 2012, con il DL 18 ottobre 2012, n 179, una delle tante “riforme” del Codice. Con l’articolo 4, viene aggiunto al CAD l’art. 3-bis, che prevede il diritto, per ogni cittadino, di indicare alla PA un indirizzo PEC quale suo Domicilio digitale. In questa prima fase il domicilio digitale è indissolubilmente legato ad ANPR e ahimè, al suo destino; infatti l’art. 3-bis prevede che l’indirizzo PEC venga inserito in ANPR e messo attraverso questo a disposizioni di tutte le altre PA e ad i gestori di servizi pubblici.

Un apposito Decreto del Ministero dell’Interno (mai uscito, ma tenetelo a mente per il finale) avrebbe dovuto indicare le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del domicilio digitale da parte del cittadino, e di consultazione di ANPR da parte dei gestori.

Non solo, al comma 4 veniva fissato un termine, il 1° gennaio 2013, entro cui le comunicazioni con i cittadini avrebbero dovuto avvenire tassativamente (pena inefficacia) utilizzando il domicilio digitale dichiarato.

Contemporaneamente è istituito anche il registro per le imprese ed i professionisti, l’INI-PEC, legato però al Registro delle Imprese. Questa differenza di legame, unitamente al fatto che già dal 2011 era vigente l’obbligo di comunicazione elettronica fra imprese e PA (art. 5-bis del CAD) segnerà il diverso destino dei due registri.

Sembrava comunque una cosa a portata di mano, ANPR già esisteva, aggiungervi una semplice informazione come un indirizzo di posta certificata non poteva rappresentare un problema. E invece…

Houston abbiamo un problema

Già l’anno successivo, dopo aver superato la fatidica data del 1° gennaio senza che nulla accadesse, il legislatore corre ai ripari e modifica l’art. 3-bis in modo da renderlo compatibile con i tempi, che evidentemente si prevedono lunghi, di attuazione dell’INAD. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater (quelli che probabilmente AdE non ha osservato – ma sarebbe stato interessante vedere la decisione del giudice, tutto meno che scontata, se li avesse osservati), specificano infatti in modo abbastanza meticoloso come comportarsi in assenza del domicilio digitale. Dato l’originale predisposto con firma digitale questi commi indicano come produrre le copie analogiche da inviare ai cittadini che ne sono privi.

In modo abbastanza inusuale, nello stesso DL 21 giugno 2013, nr. 69, quello che modifica l’art.3-bis, viene inserita una clausola: nel caso il Decreto da emanarsi a cura del Ministero dell’Interno, tardasse ancora, questo verrà adottato dal PdC anche senza il parere dei Ministri interessati (! – il punto esclamativo qui sostituisce una nota esclamazione romanesca che però so molti di voi avranno intuito).

La riforma Madia

Gli anni passano, ANPR arranca faticosamente e del domicilio digitale per le persone fisiche nemmeno l’ombra. Arriviamo così senza nessuna nuova fino al 2016, l’anno della “riforma Madia” al CAD. Che, ovviamente, rilancia sul domicilio digitale. Introducendo alcune importanti novità. La prima, la più interessante, prevede che tutti i cittadini, anche coloro che non lo indicheranno, saranno dotati d’ufficio di un domicilio digitale e che si definiranno, tramite l’immancabile Decreto del Ministro dell’Interno che mai vede luce, le modalità con cui recapitar loro i messaggi.

È una modifica questa che va incontro alle esigenze della PA che ha nel mantenimento del doppio canale di comunicazione, digitale ed analogico, un notevole aggravio sia organizzativo che economico. Dotare tutti di un domicilio digitale, financo fittizio (l’idea era quella di “materializzare” queste PEC virtuali tramite un servizio offerto da Poste che le avrebbe ricevute, stampate e recapitate), avrebbe semplificato non poco la cosa.

La seconda modifica invece ci fa capire che il legislatore, probabilmente conscio dello stato di (non) avanzamento di ANPR, non nutre molta fiducia sulla rapidità dell’istituzione del registro e introduce la possibilità (comma 4-quinques) per il cittadino di eleggere un domicilio speciale di cui all’art. 47 del Codice civile, presso un indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria. Anche questa modifica ha risvolti operativi interessanti: molte amministrazioni, nei moduli online fanno eleggere un domicilio digitale speciale in modo da avere poi a disposizione un domicilio digitale valido, seppur limitatamente alla trattazione della pratica corrente, a cui inviare le comunicazioni.

La terza modifica è per certi versi esilarante: vi ricordate il Decreto che il Ministro degli Interni non emanava e che il PdC aveva minacciato di adottare da solo? Ebbene, dopo oltre 4 anni, finalmente scompare! La modifica all’art.1 risolve la questione delle modalità di comunicazione dell’indirizzo, oggetto appunto del Decreto mai adottato, in modo semplice: sarà da comunicare al Comune di residenza! Applausi!

L’era Piacentini

Nonostante le buone intenzioni della Ministra Madia però, il domicilio digitale rimane una chimera. Ma ecco arrivare sulla scena il Commissario Straordinario Diego Piacentini che, da uomo pragmatico capisce presto due cose: il domicilio digitale è essenziale e deve essere reso operativo quanto prima. E subito intuisce il motivo per cui INI-PEC è stato da subito operativo e INAD no. Il nodo è ANPR. Decide così, nonostante l’aspra opposizione di Antonio Samaritani, al tempo Direttore di Agid, di inserire nel cosiddetto Decreto correttivo al CAD, Dlgs 13 dicembre 2017, nr. 217 (ma che potremo definire per la sua portata la “Riforma Piacentini”) una profonda modifica dell’art. 3-bis e degli articoli 6-bis, ter e quater. In quest’ultimo, in particolare si stabilisce che INAD varrà sottratto ad ANPR, che ironia della sorte iniziava finalmente a decollare, per essere affidato alle strutture informatiche della Camera di Commercio, dove da anni “gira” INI-PEC. INAD e ANPR rimarranno comunque connessi.

Viene qui anche introdotta la modifica (art. 3-bis, comma 1-quater) che delega Agid ad emanare le Linee Guida sulle modalità di iscrizione ed accesso al registro.

Nota di colore: l’immancabile Decreto, introdotto dalla riforma Madia nel 2016 all’art. 3-bis, e come da consolidata tradizione mai emanato, viene qui ribadito ed esteso.

Una luce (inaspettata) in fondo al tunnel

A questo punto tutti si sarebbero aspettati di vedere velocemente partire INAD, invece anche questa volta, inspiegabilmente (anche per il successore di Piacentini, Attias), a oltre 2 anni e mezzo nulla. Nemmeno sotto forma di annunci. Tutto fermo, dimenticato. E il Decreto del comma 3-bis, vi chiederete? Che domande impertinenti….

Ma ieri, inaspettatamente, ecco spuntare in consultazione pubblica le Linee Guida. Una fievole luce in fondo al lungo tunnel. Sarà la volta buona? Voglio essere ottimista, io dico di sì.

P.S.

Vi ricordate il primo Decreto, quello del 2012 che vi avevo detto di tenere a mente per il finale? Ecco, le Linee Guida contengono esattamente quello che avrebbe dovuto essere il contenuto di quel Decreto, 8 anni dopo!

Buona digitalizzazione a tutti.

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