Il futuro del domicilio digitale, alla luce del nuovo Cad e Eidas

Il domicilio digitale è senz’altro il protagonista del maggior numero di modifiche al testo del CAD vigente. Un’analisi sintetica di cosa cambia, anche in virtù del Regolamento europeo 910/2014, meglio noto come eIDAS

Pubblicato il 26 Set 2017

Giovanni Manca

consulente, Anorc

digital markets act

Il domicilio digitale è senz’altro il protagonista del maggior numero di modifiche al testo del CAD vigente. A partire dalla più sintetica definizione (articolo 1, comma n-ter):

n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

 Il Legislatore interviene anche nella rubrica dell’articolo 3-bis associando la trattazione del domicilio digitale a quella dell’identità.

Poi si stabiliscono le regole sui soggetti che devono dotarsi di un domicilio digitale. Questi sono coloro ai quali si applica il CAD (articolo 2, comma 2), i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese.

In ogni caso, chiunque e quindi anche il comune cittadino ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale. Tale domicilio digitale deve essere registrato in un elenco pubblico che è gestito da AgID utilizzando le strutture informatiche delle Camere di commercio.

L’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) diventa indice dei domicili digitali. L’utilizzo del domicilio digitale è il protagonista delle modifiche all’articolo 6.

Il comma 1 di questo articolo mostra con chiarezza che il valore giuridico e le efficacie probatorie della PEC sono sostituite e ampliate con il domicilio digitale.

L’ultimo periodo del comma 1 è in tal senso significativo:

Le comunicazioni elettroniche trasmesse ai domicili digitali registrati “si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo.”

Ulteriore conferma sulla fine della PEC come principio giuridico lo si trova nella prevista abrogazione dell’articolo 48 del CAD a partire dal 1 gennaio 2019 (articolo 61, comma 5).

Il comma 1-quater fornisce dettagli su cosa si tramette:

1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del R.D., 14 aprile 1910, n. 639. La conformità della copia informatica del documento notificato all’originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23 bis.

 L’articolo 6-quinquies, comma 3 introduce un importante principio di tutela per il titolare del domicilio digitale:

  1. L’utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per finalità diverse dall’invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo costituisce comunicazione indesiderata ai sensi dell’art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Come si vede si regolamenta la prevenzione dello spamming verso l’indirizzo elettronico del domicilio digitale in coordinamento con la normativa sulla protezione dei dati personali.

La citazione del Regolamento europeo 679/2016 sulla Privacy sarebbe comunque utile e consentirebbe di coordinarsi con le regole comunitarie che saranno obbligatorie da maggio 2018.

Il futuro del domicilio digitale con l’indispensabile gestione del divario digitale è nell’articolo 3-bis, comma 3-bis

3-bis Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’AgID e il Garante per la protezione di dati personale e la Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.

Per concludere l’analisi sintetica del domicilio digitale è indispensabile la descrizione di cosa siano i servizi elettronici di recapito certificato qualificato (SERCQ) che, come stabilito nell’articolo 3-bis, comma 1-ter possono essere utilizzati per eleggere il domicilio digitale (le persone fisiche possono utilizzare anche il punto di accesso telematico dell’articolo 64-bis).

1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento eIDAS secondo le modalità stabilite con le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 71. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis.

Un SERCQ è uno dei servizi fiduciari previsti nel Regolamento europeo 910/2014 (eIDAS) al pari dei certificati digitali e delle marche temporali.

I requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati sono stabiliti nell’articolo 44 del Regolamento eIDAS. I requisiti della PEC non sono sufficienti per fare di questa un SERCQ. Peraltro il Legislatore ne stabilisce l’equivalenza.

Sono iniziati da poco in ETSI i lavori di standardizzazione per questi servizi.

Per gli approfondimenti si può visitare la pagina ETSI.

In questa sede, concludendo la nostra analisi, è opportuno sottolineare che gli standard ETSI saranno operativi per l’indispensabile attivazione da parte della Commissione UE alla fine di febbraio 2019.

Tali standard sono per i SERCQ di tipo postale dove ci sarà l’evoluzione dei documenti ETSI per la REM (una evoluzione della PEC standardizzata nel 2010 – ETSI TS 102 640). Ma i SERCQ sono anche di tipo non postale (web services) e anche per questi requisiti ETSI prevede una standardizzazione completa.

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