Ci siamo! Se fino al 6 febbraio 2017 la preoccupazione di dover esercitare un’opzione valevole per cinque anni poteva essere motivo ostativo all’avvio di un processo di fatturazione elettronica da veicolare tramite lo SDI (Sistema di Interscambio), dal 7 febbraio non è più così. La Circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di trasmissione telematica al Fisco dei dati delle fatture emesse e ricevute chiarisce che anche per i soggetti che non eserciteranno l’opzione ex D.Lgs 127/15, il Sistema di Interscambio memorizzerà i dati di tutte le fatture veicolate e, pertanto, non occorrerà reinviarli con il nuovo “spesometro” ex DL 193/116. Ma allora, visto che i dati delle fatture elettroniche – emesse e ricevute – transitate dallo SDI sono comunque raccolti dall’Agenzia delle Entrate vale ancora la pena di esercitare l’opzione per la fatturazione elettronica? Dipende. Facciamo alcuni esempi.
1) Cliente in contabilità semplificata (ditta individuale e/o società di persone) o libero professionista: esercito l’opzione, mi organizzo per mettere a disposizione del cliente un portale di fatturazione elettronica dove lo stesso, in autonomia, predispone le fatture, le convalida, le firma (o le firmo io), le trasmetto allo SDI, le importo in contabilità, non stampo più i registri IVA, trasmetto trimestralmente i dati solo di quelle fatture passive che ancora, purtroppo, il cliente riceve cartacee. Infine non mi preoccupo neppure della conservazione a norma perché, ai soli fini fiscali, non è necessario (ex art. 4 c.3 DL 193/16).
2) Ho un cliente costantemente a credito di IVA: con l’esercizio dell’opzione gli faccio ottenere il rimborso del credito entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA e senza dover neppure dimostrarne i requisiti abilitanti (beni strumentali, esportatori abituali, etc.. – vds art. 30 2c DPR 633/72).
3) il cliente effettua già da tempo le proprie transazioni con moneta elettronica anziché cartacea: in attesa che il Governo armonizzi le regole sull’utilizzo del contante (art. 3 c.2 del DM 4 agosto 2016 e tetto a 3.000 euro), posso informare il mio cliente che, aderendo all’opzione de quo si trova a beneficiare della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini IVA e redditi (di impresa e/o lavoro autonomo) che, quindi scendono a 3 anni dall’esercizio in cui è stata presentata la relativa dichiarazione.
4) ho un cliente che, dovendo effettuare operazioni esenti/non imponibili IVA superiori a 77,47 euro corre tutte le settimane in tabaccheria a comprare le marche da bollo da 2 euro da apporre all’atto dell’emissione della fattura. Proponendogli un servizio di fatturazione elettronica, indicando nella stessa la dicitura “imposta di bollo assolta ai sensi dell’art.6 del DM 17.06.2014” continua a stampare la copia cartacea da consegnare al cliente però effettuerà il pagamento cumulativo dell’imposta di bollo dovuta su tutte quelle fatture esenti mediante modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (codice 2501).
5) il cliente non “regge fisicamente” eventuali ispezioni in azienda. Effettuando l’opzione si riduce notevolmente la probabilità di verifica indotta a controlli incrociati su titolari di Partita IVA in quanto sono state previste modalità telematiche di controlli a distanza – testualmente – tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.
Spunti di riflessione, quindi, per fare decidere consapevolmente il cliente che la fatturazione elettronica può veramente migliorare l’operatività quotidiana di aziende, studi professionali, e i commercialisti, primi fra tutti titolati ad assistere i propri clienti quali indubbi conoscitori nei processi amministrativi, non possono che assumere un ruolo da protagonisti in questa fase di radicale cambiamento.