ANPR

Ecco come cambieranno i servizi grazie all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Tenuto conto che le operazioni di subentro di tutti i Comuni in ANPR inizieranno entro la fine dell’anno e dovrebbero terminare entro la fine del 2016, proviamo a fare qualche ipotesi di sviluppo su come potrebbero essere utilizzati questi dati per rendere disponibili i servizi online da parte del cittadino: ANPR potrebbe essere solo l’inizio di un brillante percorso di digitalizzazione, che parte dal rilascio dei certificati online per arrivare al cambio di residenza

Pubblicato il 20 Ott 2015

Patrizia Saggini

avvocata, esperta di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

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Uno dei principali obiettivi di ANPR (Anagrafe della Popolazione Residente) – ora gestita dagli oltre 8.000 Comuni con propri database – è la creazione di una banca dati centralizzata dei dati anagrafici di tutta la popolazione, a cui le le principali Pubbliche Amministrazioni (ISTAT, INPS, Ministeri, ecc.) e i gestori di pubblico servizio possono accedere per consultazioni ed estrazioni di dati.

Tutto ciò allo scopo di evitare duplicazioni di comunicazione tra comuni e PA e dare “certezza” ad un dato anagrafico, la cui titolarità è ora del Ministero dell’Interno e dei Sindaci, in qualità di ufficiali del Governo, per quanto di propria competenza.

Una diretta conseguenza dell’unificazione della banca dati anagrafica è la semplificazione di operazioni (cambio di residenza, censimenti, statistiche, interscambio dei dati anagrafici, ecc.), in cui sono coinvolti in prima linea i Comuni e anche altri enti (ES. ISTAT).

Alcune disposizioni normative pubblicate di recente danno l’idea che ANPR è solo il primo tassello di un progetto di ben più ampio respiro: innanzitutto l’art. 10 del D.L. 78/2015 (convertito in legge 6 agosto 2015 , n. 125) prevede che:

  • L’ANPR contiene altresi’ l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di leva, e a tal fine sarà stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018;

  • L’ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco (ai sensi dell’art.

    54, comma 3, del TU 18 agosto 2000, n. 267), e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale.

  • Contestualmente viene previsto l’abbandono del sistema di gestione interno dei dati anagrafici attualmente utilizzato da ciascun Comune al completamento del subentro nell’Anagrafe Nazionale; questa disposizione annulla la precedente previsione, secondo cui l’Ente locale poteva continuare ad utilizzare la propria base dati, a condizione che fosse garantito il continuo collegamento e trasmissione dei dati con ANPR.

In secondo luogo è stato pubblicato il provvedimento di adeguamento del regolamento anagrafico, DPR 17 luglio 2015, n. 126, in cui si prevede che con ANPR i certificati di stato di famiglia e di residenza verranno rilasciati a chiunque e a prescindere dal Comune di residenza – come invece avviene ora – e potranno essere rilasciati anche per tutto il territorio nazionale: così recita il nuovo testo dell’art. 33: “l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonchè ogni altra informazione ivi contenuta.
Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d’anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.”

Il contenuto del nuovo Regolamento anagrafico è stato recentemente ribadito con la circolare n. 12/2015 del Ministero dell’Interno.

Ovviamente i dati costituiscono la base di partenza per erogare servizi: nel DPCM 194/2014 (art. 6) viene espressamente prevista la possibilità per il cittadino di consultare i propri dati anagrafici: “Il cittadino registrato nell’ANPR può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso gli uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web dell’ANPR, in modalita’ diretta e sicura, e previa identificazione informatica”, quindi a breve con credenziali SPID.

Tenuto conto che le operazioni di subentro di tutti i Comuni in ANPR inizieranno entro la fine dell’anno e dovrebbero terminare entro la fine del 2016, proviamo a fare qualche ipotesi di sviluppo su come potrebbero essere utilizzati questi dati per rendere disponibili i servizi online da parte del cittadino: ANPR potrebbe essere solo l’inizio di un brillante percorso di digitalizzazione, che parte dal rilascio dei certificati online per arrivare al cambio di residenza.

Vediamo meglio nel dettaglio di che cosa si tratta: innanzitutto – con la normativa attuale – c’è una sostanziale differenza tra certificati e visure;

le visure sono costituite da un documento che mostra dei dati (residenza, stato di famiglia, ecc.) ma non contiene la sottoscrizione del pubblico ufficiale (Sindaco o suo delegato) e sono disponibili solo per le PA: lo prevede infatti l’art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), per cui dal 1° gennaio 2012 le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini certificazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali, ma dovranno essere acquisite d’ufficio dalle stesse amministrazioni procedenti mediante autocertificazione a firma del cittadino interessato, ed è proprio questo tipo di consultazione che utilizzeranno le PA;

i certificati, invece, contengono gli stessi dati e sono firmati dal pubblico ufficiale; sempre in base alla normativa attuale, ci sono categorie di soggetti – che non appartengono alla Pubblica Amministrazione – per cui è ancora necessario il certificato, come ad esempio gli avvocati, i notai, gli istituti bancari, le assicurazioni, ecc., visto che non sono tenute a ricevere le autocertificazioni;

– inoltre, è previsto un diverso regime giuridico e tributario del certificato, per cui è previsto il pagamento del bollo e degli eventuali diritti di segreteria.

Da qualche anno, in particolare con il progetto PEOPLE – frutto del primo bando di E-Government del 2001 – e con il successivo riuso, alcuni Comuni di grandi e anche medie/piccole dimensioni hanno messo a disposizione servizi di rilascio online dei certificati anagrafici, anche con timbro digitale; in alcuni casi, sono state predisposte convenzioni con soggetti intermediari per il rilascio dei certificati, in modo da semplificare al massimo l’accesso alle informazioni anagrafiche e ridurre il lavoro degli operatori su questo tipo di attività di semplice estrazione di documenti da banche dati.

Da un’indagine ISTAT sulle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella Pubblica Amministrazione locale del 2012 (pubblicata a maggio 2013) risulta che il 57% dei Comuni offre sul proprio sito web servizi relativi ai certificati anagrafici; probabilmente questo dato non coincide esattamente con il concetto di “servizio online” la cui transazione si completa sul web in modalità sincrona, ma forse comprende anche altri tipi di servizi, come le informazioni, modulistica online o le richieste inviate per mail, che purtroppo non consentono all’utente di completare la transazione immediatamente.

(Fonte: ISTAT)

Nel percorso di creazione di ANPR è stata prevista l’adozione di modelli unici di certificati (a differenza di ora, in cui ogni Comune utilizza modelli propri), e la base informativa per il rilascio dei certificati sarà esclusivamente ANPR.

In una prima fase, e mano a mano che si procederà con il subentro dei Comuni, per quelli che hanno attivato di propria iniziativa dei servizi di rilascio automatici di certificati sarà messo a disposizione un web service che provvederà all’estrazione dei certificati dal database di ANPR, ma il cittadino continuerà ad accedere al servizio online dal portale del proprio Comune di residenza.

E qui si intravede da subito un’interessante occasione di sviluppo: perché non estendere le funzionalità del portale web di ANPR anche al servizio di rilascio certificati?

Su questo aspetto, nell’all. D del DPR 194/2014 si afferma che “I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche sono erogati ai Comuni secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le richieste di certificazione sono esclusivamente di tipo puntuale e sono evase contestualmente.”

Il riferimento espresso al CAD farebbe ben sperare, in quanto all’art. 63 comma 3 bis e 3 ter si prevede che le PA debbano erogare servizi esclusivamente attraverso canali telematici; è vero che tra i canali telematici è compresa anche la PEC, ma il riferimento alla “evasione contestuale” fa pensare più ad un servizio completamente automatizzato.

In mancanza di un portale unico, potrebbe verificarsi, infatti, uno scenario “curioso” in cui un soggetto residente in un Comune che non ha a disposizione il servizio di certificazione online accederà al portale di un altro Comune che invece pubblica questo tipo di servizio per avere il proprio certificato online, che dovrà comunque essere rilasciato, visto che il nuovo Regolamento Anagrafico appena citato lo prevede espressamente.

Naturalmente il caso descritto è “estremo”, ma in realtà si possono elencare una serie di altri vantaggi che darebbero valore a questa ipotesi di sviluppo, come ad esempio:

– esigenza di garantire uniformità non solo nella gestione dei dati, anche nel processo di erogazione del servizio online (non ultima, anche l’usabilità per l’utente finale);

– si fornisce il servizio anche ai tanti Comuni che non ce l’hanno, aumentando la disponibilità dei servizi online, come previsto anche dal Piano di Informatizzazione (di cui al comma 3-bis all’art. 24 L. 114/2014);

– per il rilascio dei certificati ai soggetti qualificati come “intermediari” si stipulano convenzioni a livello centrale, analogamente a quanto già previsto per l’accesso ad ANPR da parte delle PA;

– uniformità nel trattamento del bollo e dei diritti di segreteria, con l’integrazione al portale dei pagamenti online, compreso il pagamento della marca da bollo digitale;

– per la firma dei certificati si può fare riferimento alla tecnologia del contrassegno digitale.

Questa possibilità si rivela quindi un’occasione per mettere a sistema per tutte le PA locali una serie di novità sul tema dell’agenda digitale: SPID, pagamenti online, contrassegno digitale.

Infatti, l’unicità della banca dati di riferimento porta come naturale conseguenza ad un’uniformità di servizi collegati ai dati stessi: piattaforma e modalità di accesso, accessibilità e usabilità, soluzioni applicative.

Inoltre, tra i benefici derivati dalla costituzione di ANPR non c’è solo la semplificazione delle comunicazioni nell’ambito della PA, ma può esserci anche lo sviluppo dell’offerta di servizi digitali rivolti a cittadini e intermediari.

Da ultimo, prendendo spunto dal fatto che nell’ultima modifica normativa si include anche lo stato civile nella gestione di ANPR, un’altra occasione di sviluppo e semplificazione può riguardare anche:

– il rilascio dei certificati di stato civile anche al di la’ della regola del Comune in cui è depositato l’atto di riferimento (nascita, matrimonio e morte)

– la gestione digitale degli atti di stato civile

– il completamento di quanto già previsto nel DPR 392/2000 rispetto all’informatizzazione degli atti di stato civile, e rimasto fino ad ora inattuato.

(*) L’autore è componente del gruppo di Comuni sperimentatori di ANPR ma scrive a titolo personale

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