DL Semplificazioni

Il testo della norma che sposta al Presidente del Consiglio poteri e funzioni dell’Agenda Digitale

Pubblicato il 25 Gen 2019

«1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, nonché l’operatività della relativa struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.

1-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2020, al fine di garantire l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l’Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale dall’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

1-quater. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti messi a disposizioni delle strutture di cui al comma 1-ter, in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi, nonché di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala, da nominare ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti e la relativa composizione, con le specifiche qualificazioni richieste ed i relativi compensi.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;

b) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili».

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione 

Approvato in Commissione Affari costituzionali (1a) e Lavori pubblici (8a) del Senato

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