Oggi esiste una trasparenza che possiamo definire “procedimentale” e un diritto a conoscere condizionato: esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa, per tutto il resto il cittadino deve possedere la legittimazione soggettiva e una motivazione per accedere ai documenti detenuti dalle amministrazioni; inoltre non sono ammissibili istanze preordinate a un controllo generalizzato dell’operato delle PPAA (art. 22 e seguenti della legge 241/1990).
Il Freedom of Information Act (FOIA) ribalta il meccanismo: chiunque senza motivazione ha diritto di accesso, senza il limite del controllo generalizzato, e sarà l’amministrazione pubblica a dover provare l’esistenza di ragioni che impediscano di soddisfare l’istanza. Un FOIA per essere autentico ed efficace ha bisogno di clausole idonee a garantirne l’effettività: eccezioni chiare e tassative (solo quelle necessarie a tutelare altri interessi protetti dall’ordinamento), gratuità dell’accesso, rapidità delle risposte, presenza di sanzioni, collegamento tra accesso e trasparenza, salvaguardia delle norme di maggior tutela.
La Riforma Madia (art. 7 della legge 124/2015) delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che riconosca la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso: c’è la concreta opportunità di un autentico FOIA italiano, è l’occasione da non perdere per garantire al Paese il diritto e la libertà di conoscere.