stato dell'arte

Trasparenza PA a rischio cortocircuito, tra Foia e banche dati

I dati che prima erano pubblicati nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web di tutte le PA ora sono (dovrebbero essere) contenuti in dieci spazi centralizzati, ma l’attuale normativa non disciplina correttamente come deve essere gestita la richiesta che lamenta l’eventuale assenza di dati

Pubblicato il 05 Lug 2017

Francesco Addante

consulente in trasparenza PA

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Aggiornamento 07/07/2017

Rispetto a quanto è stato pubblicato il 05/07/2017 si rileva che ad oggi la Banca Dati del Dipartimento della Funzione Pubblica http://consulentipubblici.gov.it/ è aggiornata ai dati del 2017. A quanto segnalano da Funzione Pubblica, i dati erano aggiornati dal 22 giugno, quindi pochi giorni prima della pubblicazione del nostro articolo. Pur rilevando che l’infografica è aggiornata al 2015, come specificato nell’articolo, ci scusiamo con gli interessati per l’imprecisione. (Ndr.) 

Dopo l’ultima scadenza che il FOIA ha fissato al 23 giugno 2017, giorno in cui la libertà di accesso generalizzato festeggia il suo compleanno, delle 10 Banche dati (centralizzate) di cui solo 1 non è operativa: si tratta dei Rendiconti gruppi consiliari regionali per i quali la stessa norma ha comunque espresso delle perplessità.

Tuttavia non è oro quello che luccica, infatti, sebbene le altre 9 siano quasi del tutto funzionanti, ancora numerose sono le tipologie di dati che, previste da ciascun singolo articolo del Decreto Trasparenza novellato dal FOIA, in attuazione della centralizzazione prevista dall’art. 9-bis del D.lgs. 33/2013, non sono ancora evidenti. Inoltre, ad eccezione del Servizio Contratti Pubblici del MIT che aggrega quanto già da anni in modo consolidato le Stazioni appaltanti rendono disponibile per assolvere ai loro adempimenti di pubblicità, tanto da riprodurre aggiornamenti fino a meno di 1 mese prima,  le informazioni rese pubbliche dalle Banche dati in questione, nella maggior parte dei casi, sono ferme al 2015. Altra eccezione è rappresentata dalla Banca Dati dei Contratti integrativi dell’ARAN/Cnel, da subito dimostratesi un’Amministrazione aperta, con informazioni disponibili al 2017 .

Esteticamente accattivanti ed esplicativi sono i grafici a torta e a barra che, sulla base delle elaborazioni sviluppate in tempo reale di dati in formato aperto, rendono immediatamente visibile, a colpo d’occhio, informazioni, ad esempio, circa le percentuali delle Opere Pubbliche nelle varie fasi procedurali (quante in progettazione, esecuzione o collaudate) e i Pagamenti per anno ma non si è assolutamente certi che siano davvero tutte. Infatti, nel caso specifico, quante PA detentrici dei dati originari hanno effettivamente consolidato e successivamente integrato quelli che il BDAP, gestito dal MEF, autonomamente, in prima battuta, preleva dal DIPE della PdCM per il CUP? (dati del Finanziamento di un progetto di investimento pubblico comunicati dalle Amministrazioni nella fase della Programmazione). Almeno per questa Banca Dati vi è, comunque, una segnalazione evidente dell’adempienza al monitoraggio che ha nella maggior parte dei casi un valore medio basso proprio a dimostrazione di quanto prima affermato.

Altro esempio: non è detto che la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’ANAC renda disponibili tutte le informazioni relative alla Pubblicazione, Affidamento e alle successive fasi di Esecuzione e Collaudo dei Contratti di lavori, servizi e forniture espletati o in corso di svolgimento da tutte le Stazioni Appaltanti se a monte non è assicurato (dall’Autorità) un controllo che garantisca l’avvenuta e periodica trasmissione alla BDNCP, in qualità, completezza e affidabilità di tutti i dati generati da ciascun RUP di tutte le PA in relazione ad ognuna delle fasi che caratterizza il ciclo di vita di un’Opera pubblica.

La questione diviene di assoluta e primaria importanza se si pensa che i dati che prima erano pubblicati nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web di tutte le PA ora sono (dovrebbero essere) contenuti in dieci spazi centralizzati. Conservare e mantenere i dati nel proprio sito web è una facoltà a patto che gli stessi siano identici a quelli comunicati alle Banche dati.  Se questo non è ancora avvenuto ci troveremo di fronte, ancora una volta, così come è accaduto a Natale dopo il periodo di adeguamento al FOIA, ad un inadempimento normativo visto che il 23 giugno 2017 sarà stato considerato, nuovamente, un punto di partenza e non, invece, di arrivo.

Per verificarlo occorrerà effettuare delle richieste di accesso civico, pertanto spetterà a quel cittadino (e non), che intende esercitare il diritto di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali di un’Amministrazione pubblica, assicurato dal principio generale di trasparenza e quindi di accessibilità totale dei dati (informazioni) e documenti da essa detenuti, sancito al primo articolo del D.lgs.33/2013,  scoprire, ora e in futuro, la verità. Ma cosa accadrà se il richiedente, non trovando il dato che in origine era pubblicato sul sito web della PA detentrice, non riuscirà comunque a reperirlo sulla Banca Dati corrispondente dopo aver fatto ricorso (come prevede la stessa norma al co.4 dell’art.9-bis) sia al Responsabile della Trasparenza della PA generatrice trasmittente che al titolare della Banca Dati ricevente?

Anche se, ai sensi all’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97,  è onere dei soggetti pubblici detentori del dato “verificare la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate alle Pubbliche Amministrazioni titolari delle Banche dati” l’attuale disposizione normativa non disciplina correttamente come deve essere gestita la richiesta che lamenta l’assenza dei dati avendo per conseguenza un possibile scarica barile tra chi doveva trasmetterli e non l’ha fatto e chi li ha ricevuti ma non li ha organizzati correttamente e quindi non riesce a renderli facilmente consultabili nel proprio archivio. Tale criticità può persino essere giustificata dal fatto che la PA titolare della Banca dati, in tale circostanza, possa avvalersi dei “limiti dei dati effettivamente contenuti” come dichiarato dalla stessa norma.

Il risultato potrebbe essere devastante se chi dovrebbe avere l’autorità per farlo non provvede a trovare immediatamente una soluzione (regolamentare, ad esempio, chi fa cosa e con quali responsabilità e sanzioni) visto che i dati che spariranno dai siti istituzionali non si potranno più trovare (o trovare con difficoltà) nelle Banche Dati (centralizzate). Pertanto, il rischio è il crollo dell’intero sistema Trasparenza.

Questione della massima rilevanza non disciplinata correttamente e quindi non recepita nella versione definitiva del FOIA secondo i suggerimenti proposti, durante la fase di consultazione, agli organi preposti.

A tal proposito si è espressa l’ANAC (pur non avendo una esplicita titolarità da legislatore), proprio in riscontro ad una delle richieste oggetto dell’indagine sulle Banche Dati, confermando tale assenza normativa sebbene la stessa Autorità si sia resa disponibile a fornire delle indicazioni operative in merito ma che ad oggi (sarebbe stato utile averle avute almeno per il 23 Giugno 2017 o comunque, come promesso, almeno per la BDNCP di sua competenza) non sono ancora state rese note.

Di seguito si illustra lo stato dell’arte, ad oggi, di ciascuna Banca Dati (centralizzata) rispetto a quello già documentato il 1 marzo scorso in una fase intermedia, a seguito di un’indagine partita il 20 gennaio scorso, che fu condotta, attraverso il nuovo istituto dell’accesso generalizzato (FOIA), proprio per scoprire (e spronare) come le PA titolari delle Banche Dati avevano intenzione di organizzarsi (già da allora) in tempo utile, in vista della scadenza del 23 Giugno 2017, per gestire, monitorare e soprattutto rendere fruibili, in qualità, i flussi informativi provenienti da migliaia di PA detentrici.

1) Perla PA  del Dipartimento della Funzione Pubblica

I lavori di adeguamento sono ancora in corso: è, infatti, ancora presente un messaggio che annuncia la riprogettazione di alcune funzionalità per recepire la normativa sul FOIA.
L’ultimo annuncio del 23 Giugno segnala che le amministrazioni pubbliche (come se fosse possibile esonerare qualcuna) che hanno comunicato, in Anagrafe delle prestazioni, i dati relativi a incarichi a consulenti e collaboratori e/o dipendenti, possono ottenere i link ipertestuali da inserire nella sezione di “Amministrazione Trasparente” dei propri siti web.
Gli unici open data disponibili su PerlaPA sono quelli relativi ai  Consulenti e collaboratori esterni del 2015,  quelli dei dipendenti sono fermi al 2010,  i Dati Assenze puntano, al momento, ad una pagina di errore.

Al 2015 i dati degli incarichi conferiti e liquidati ai dipendenti pubblici e ai consulenti e collaboratori esterni su http://www.consulentipubblici.gov.it/

2) SICO  (Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche) del MEF RGS (IGOP)

I lavori sono fermi a quanto dichiarato in precedenza, ossia che dal 13 Febbraio 2017 il sistema consente a chiunque, selezionando nella sezione ora rinominata Download e Trasparenza l’anno e l’amministrazione di interesse, di ricevere via email tutti i dati (in formato csv) che quest’ultima ha comunicato a partire dall’anno 2007 (fino al 2015) in riferimento al titolo di studio, retribuzione media, passaggi di qualifica, occupazione, modalità lavoro flessibile, formazione, fasce retribuzione, età ed età media, distribuzione geografica per comparto, costo lavoro, contrattazione integrativa, comandati, fuori ruolo ed esoneri, cessati e  assunti, assenze e media delle assenze, anzianità e anzianità media

3) Archivio contratti del settore pubblico presso ARAN e CNEL

Come annunciato sul sito dell’ARAN quest’ultima e il Cnel hanno reso disponibile  la Banca dati dei contratti integrativi (o di secondo livello) delle amministrazioni pubbliche  stipulati con i sindacati sul territorio.

Inserendo il Codice Fiscale dell’Amministrazione è possibile ottenere sia per il personale dirigente che non, in riferimento alla data di sottoscrizione, al periodo di vigenza e ad eventuali note esplicative (di informazioni quali il parere dei Revisori dei conti e la data del provvedimento con cui è stato approvato dall’Organo di indirizzo politico) il relativo Contratto, la Relazione tecnica e quella illustrativa.
In alternativa è disponibile un filtro di ricerca avanzata per sede e denominazione dell’Amministrazione

Nella sezione Open Data è possibile esportare (con aggiornamento in tempo reale) in formato csv l’intero archivio dal  1° ottobre 2015 al 2017. Infatti, una nota spiega che per l’anno in corso il dato è aggiornato al momento dell’esportazione. Dei documenti scaricabili è riportato il relativo link di riferimento del sito Aran consultabile dal cittadino e recuperabile dall’Amministrazione per sostituire la pubblicazione degli stessi dati sul proprio sito istituzionale.  Nell’immediato futuro sarà possibile esportare i dati per singola amministrazione, per territorio di riferimento, e anno di trasmissione.

4) SIQuEL    (Sistema Informativo Questionari Enti Locali presso la Corte dei Conti) ora sostituito con il Sistema di rilevazione delle partecipazioni da parte del Dipartimento del Tesoro presso il MEF

Come annunciato dal MEF il 23 giugno scorso,  grazie ad un protocollo di intesa sottoscritto dalla Corte dei Conti con quest’ultimo a maggio 2016 che ha dato luogo all’unificazione delle rispettive banche dati, il sistema che gestisce l’accesso dell’archivio dei dati relativi alle partecipate è detenuto, sviluppato e gestito solo dal Dipartimento del Tesoro. Il protocollo stabilisce che quest’ultimo raccolga attraverso la propria banca dati tutte le informazioni necessarie non solo alla rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ma anche alle attività di controllo e referto della Corte dei conti.   Le informazioni riguardano tutti gli immobili nonché le partecipazioni detenute dalle PA al 31 dicembre 2015. I rapporti annuali erano già disponibili dal 2011, all’avvio dell’attività di rilevazione del Patrimonio, e per le partecipazioni i dati sono pubblicati in formato aperto già dall’anno 2011, ampliati poi, dal 2014, con, in aggiunta, le informazioni sui rappresentanti negli organi di governo di società o enti. I dati riguardano le comunicazioni effettuate dalle PA sul Portale Immobili e Partecipazioni Per quelli riferiti agli anni successivi, al momento il sistema sembra fermo al 23 marzo 2017 (era stato già preannunciato il 27 luglio e il 17 ottobre 2016 quando si era segnalato che l’applicativo Partecipazioni sarebbe stato aperto per le comunicazioni sulla revisione straordinaria, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 175/2016, a seguito dell’approvazione dello schema del decreto correttivo approvato definitivamente il 9 giugno dal Consiglio dei Ministri n. 33 poi pubblicato in G.U. n.147 del 26-06-2017 con il D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100  ed entrato in vigore il giorno successivo).

5) Per i Rendiconti gruppi consiliari regionali, al momento,  nulla sembra essere operativo anche perché è lo stesso All. B ad avere della perplessità.  Infatti, quest’ultimo attribuendone la titolarità alla Corte dei Conti (Amministrazione che ne vaglia la regolarità ma che non rientra nell’ambito soggettivo del Decreto Trasparenza) precisa che non si tratta di  una vera e propria Banca dati.

6) Patrimonio PA presso il MEF-DT

La Banca  in questione contiene i dati, in formato elaborabile, comunicati dalle Amministrazioni pubbliche al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sui beni immobili pubblici (fabbricati e terreni) da esse detenuti o utilizzati a qualsiasi titolo, al 31 dicembre 2015. Le informazioni sono state suddivise in più file, raggruppati nelle tre sezioni – “Amministrazioni centrali”, “Amministrazioni comunali”, “Amministrazioni locali”.  Per ciascun bene immobile dichiarato dall’Amministrazione, sono riportati: localizzazione, identificativi catastali (o codice bene nel caso di immobili non accatastati) o comunque stato accatastamento, tipologia immobiliare, titolo di utilizzo/detenzione, natura giuridica, tipo di utilizzo e finalità, dimensione (superficie / cubatura), epoca costruzione, vincolo culturale paesaggistico, appartenenza a un compendio, Amministrazione proprietaria (se diversa da quella dichiarante),  Comproprietà Edificabilità (Terreni), informazioni su eventuale locazione con il dettaglio della superficie locata e del canone percepito.

7) REMS- ADDRESS  ( Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale presso l’Agenzia del Demanio)

Come annunciato sul sito web il 23 giugno scorso, l’Agenzia del Demanio, già da luglio 2015, ha provveduto a rendere disponibile il proprio sistema di gestione degli immobili statali ottemperando ai requisiti di accessibilità delle Banche dati e pubblicando le informazioni attraverso l’interfaccia  OpenDemanio  che  consente la geolocalizzazione dei fabbricati. Successivamente il portale è stato integrato con ulteriori rilasci tra cui la pubblicazione dei progetti di riqualificazione, dei cantieri aperti e degli interventi edilizi in programma, delle operazioni di razionalizzazione e federal building in diverse città italiane e, per ultimo, delle iniziative di rigenerazione e riuso che coinvolgono anche gli Enti territoriali. A confermare l’esistenza di OpenDemanio è lo stesso MEF quando, nel sottolineare la diversa competenza per i beni immobili dello Stato in gestione all’Agenzia del Demanio, rimanda al link http://dati.agenziademanio.it/#/opendata  al  fine di ridurre i costi connessi agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed evitare che le medesime informazioni siano pubblicate da più Banche dati.

8)  BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) presso il MEF DT

Nell’ambito del BDAP, (OpenBDAP) quello concernente  le Opere Pubbliche ha un ambito di rilevazione costituito da quelle in corso al 21 Febbraio 2012. Le informazioni riguardano l’intero ciclo di vita delle opere, dalla progettazione alla realizzazione  relativamente anche ad aspetti finanziari e procedurali. Al 30 Aprile 2017 sono presenti i dati di circa 170mila opere. E’ possibile effettuare la ricerca in base a criteri territoriali per Regione, Provincia e Comune o direttamente per Amministrazione o suo Codice Fiscale.  Le PA  trasmittenti e detentrici originarie del dato hanno a disposizione un collegamento ipertestuale personalizzato sulla base del proprio CF che possono rendere disponibile sul proprio sito web in sostituzione dei dati che prima erano obbligati a rendere pubblici singolarmente.

I risultati della ricerca riportano, a colpo d’occhio, per ciascuna delle opere in corso e concluse: il numero,la descrizione, l’importo di finanziamento e dei pagamenti in valore numerico e grafico. Una geolocalizzazione  su mappa permette di rilevare graficamente in visualizzazione consistenza e localizzazione, un diagramma a barre ne rappresenta la distribuzione tra Enti territoriali, Stato, Altro (tra cui glie Enti di previdenza) e UE. Per ciascuna delle opere è possibile conoscere, anche in relazione ad ognuna delle fasi del ciclo di vita, i tempi previsti, effettivi ed eventuali ritardi. Tutto è scaricabile in formato aperto sul proprio pc. Una percentuale fornisce le indicazioni circa l’adempienza al monitoraggio che ha nella maggior parte dei casi un valore medio basso: al momento, mancano ancora molte informazioni.  Infatti,  a livello di contenitore tutto sembra essere perfettamente funzionante ma non è detto che i contenuti di tutte le PA siano effettivamente presenti. Il BDAP recupera automaticamente i dati del finanziamento dal corredo informativo dei CUP (DIPE della PdCm) inseriti dalle Amministrazioni nella fase della programmazione ma non è detto che le successive informazioni saranno disponibili se il RUP non collega i dati di quest’ultimo con quelli che il BDAP deve recuperare dal CIG (ANAC) nella fase dell’esecuzione e se questi non vengono integrati e consolidati con le ulteriori informazioni richieste dall’allegato “A” del DM. MEF/RGS del 26 febbraio 2013 (elementi economici finanziari).

Una visualizzazione grafica a torta più generale accoglie, al primo impatto visivo, la presentazione per tre tipologia di serie aggregato: la 1°, per settore di intervento: “Trasporti”, “Ambiente ed energia”, “Ricerca, ITC”, “Aree produttive e altro”, “Immobili”; la 2°, per fase procedurale: “Progettazione”, “Esecuzione”, “Conclusione”, “Funzionalità” ed “Altro”, la 3°, per pagamenti per anno: fino al 2017, quelli precedenti al 2015 sono stati raggruppati nella voce “2014 e PRECEDENTI”. Come riferisce la pagina di presentazione: “l’obiettivo è quello di facilitare la fruizione delle informazioni relative ai diversi enti pubblici, favorendo l’avvicinamento dei singoli cittadini alle istituzioni, incoraggiando una riflessione ed una verifica condivisa sull’utilizzo delle risorse pubbliche, facilitando specifiche analisi e confronti

Per ciò che concerne i Bilanci pubblici sono disponibili quello finanziario dello Stato (Disegno Legge, Note di variazione e integrative, assestamento e Rendiconto Generale), le risultanze Finanziarie e di Esercizio della fase di Consuntivo delle Regioni, degli Enti Locali, dei loro Enti e Organismi Strumentali  e dell’insieme degli Enti Vigilati, il Debito delle PA con l’indagine sui mutui contratti dagli Enti Territoriali per il finanziamento degli investimenti e infine l’Anagrafe degli Enti.

Per ciò che riguarda gli incassi e pagamenti degli Enti della PA sono consultabili informazioni circa la Gestione delle Spese dello Stato, dei movimenti Cassa degli Enti e l’Anagrafe.

Nella sua totalità il BDAP riporta informazioni anche su altre macro categorie quali:  il Pubblico impiego, Sanità, e, infine, l’italia e l’Unione Europea.

Un servizio di supporto consente agli Utenti  non autenticati di richiedere informazioni di carattere generale e consultarne l’elenco generale.

9) BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici) presso l’ANAC

La Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici era già liberamente disponibile dal 2012 mediante le funzioni di consultazione del  portale dei Bandi e dei  contratti  pubblici  (portale  Trasparenza) nella sezione dei servizi online del sito dell’ANAC.  A seguito di una ricerca per Oggetto, Stazione Appaltante, Aggiudicatario o CIG, sia per Bandi di gare attivi che scaduti, il sistema restituisce le informazioni relative alla Pubblicazione, Affidamento e alle successive fasi di Esecuzione e Collaudo dei  contratti di lavori, servizi e forniture ma non quelli relativi agli “accordi  bonari“,  “sospensioni“,  “varianti“,  e  “subappalti”  secondo,  invece, quanto  disposto  dall’art.  8  co.  1  del  D.L.  7  maggio  2012,  n.  52  (convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dall’art.  1,  co.  1,  L.  6  luglio  2012,  n.  94)  che  fa  riferimento a  quelli  ricevuti  dalle stazioni  appaltanti  in  adempimento agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio previsti dal soppresso D.lgs.  163/2006 e  individuati  nel  dettaglio  dal Comunicato  AVCP  del  Presidente  del  4 aprile 2008 e s.m.i.  Ne è una prova visiva documentata quanto riportato qui.
Ma anche per le fasi dell’aggiudicazione, iniziale, avanzamento, di conclusione dell’esecuzione e collaudo non è detto che siano presenti le informazioni previste se non è assicurata (dalla stessa Autorità) la corretta e avvenuta, periodica,  trasmissione, in termini di completezza, aggiornamento e affidabilità, da parte dei RUP per il mezzo dei sistemi informativi  dell’ANAC.

Nonostante la scadenza del 23 giugno scorso di sicuro il portale Trasparenza ANAC non raccoglie i  dati  inerenti  l’elenco  degli  operatori  invitati  a  presentare offerte e tutti gli atti e  le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs.50/2016 (il nuovo Codice dei degli appalti) che, rispetto al previgente D.lgs. 163/2006, si sono introdotte con l’art. 29 al fine di rendere evidenti una molteplice serie di documenti che riguardano la Programmazione, le Procedure per l’affidamento anche di concorsi pubblici di progettazione e di idee e di concessioni, i Provvedimenti di “esclusioni” e le “ammissioni” all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionale, la “composizione della commissione giudicatrice”, i “curricula dei suoi componenti” e i “Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.

Inoltre, sebbene il protocollo sottoscritto  il  3  agosto  2013  abbia sancito  la  interoperabilità  tra  ANAC  e  MEF  tale  documentazione  non  è  sufficiente  a  chiarire  come (pubblicamente)  saranno  rilevati  dal  BDAP, e quindi gestiti nel recupero e successivamente visualizzati i dati (file XML) di cui all’art. 1 c.32 della L.190/2012 (legge Anticorruzione) sui  sistemi  informativi  ANAC  disponibili  al  cittadino  (che  confluiranno presumibilmente nella costituenda BDOE pubblica ?) visto che, proprio in virtù della centralizzazione dell’art. 9.bis,  la pubblicazione di tali informazioni a cura delle PA sui propri siti web istituzionali s’intende assolta, ai sensi, del co. 2 dell’art. 37 del Decreto Trasparenza (così  come  recentemente  modificato  dal  D.lgs. 97/2016),  attraverso l’invio dei medesimi dati allo stesso BDAP.

Tutto quanto sopra rappresentato è documentato dagli esiti delle richieste effettuate tramite delle richieste di accesso generalizzato e riesame al RT, ai sensi del FOIA, dal 23 gennaio al 1 aprile 2017, sia all’ANAC che al MIT.

L’art. 81 del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) la titolarità della Banca Dati unica degli Operatori Economici (BDOE) in cui (ai sensi del co.2 dello stesso art. 81 e del Comunicato ANAC del Presidente del 4 maggio 2016) già dal 31 dicembre 2016 doveva essere confluita la BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici) superando la logica attuale innovando e semplificando il processo rispetto a quanto avviene oggi con il sistema AVCPass

Tuttavia lo scopo della BDOE non è quello di rendere pubblici i dati bensì di consentire alle Stazioni appaltanti la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario degli Operatori economici che intendono partecipare ad una gara pubblica tramite la consultazione di diverse piattaforme tra loro interoperabili. A tale scopo si è concluso il 31 gennaio 2017 un’apposita consultazione pubblica.

Quindi la domanda nasce spontanea, se non sarà la BDOE (MIT) a rendere pubblici i dati al cittadino, sarà compito della BDNCP (ANAC) farlo? Ma se sarà quest’ultima a farlo allora rimarrà ancora attiva nonostante debba essere sostituita dalla BDOE (MIT)?

10) Servizio Contratti Pubblici presso il MIT

Come annunciato dal MIT il 28 giugno è possibile accedere alla piattaforma degli Opendata del MIT che ospita anche il Dataset relativo agli avvisi, i bandi e gli esiti di gara per lavori, servizi e forniture ed altre informazioni, comprensivo di file relativo ai metadati “machine readable”, raccolti dalla Banca dati Servizio Contratti Pubblici, gestita dalla Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici del MIT.
I dati caricati sono 136.435: 13.226 gli avvisi, 66.236 i bandi, 56.973 gli esiti; tutti in formato aperto, riferiti al periodo 2 Gennaio 2014 – 7 Giugno 2017, con aggiornamento mensile.

Francesco Addante
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