Con il Foia l’istanza di accesso civico già previsto dal previgente D.lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza) cambia in questo modo.
Con le regole precedenti (dal 21 aprile 2013) i soggetti tenuti a fornire riscontro erano solo due: il Responsabile della Trasparenza e il Soggetto titolare del potere sostitutivo, quest’ultimo interveniva in caso di inerzia della P.A.
Dal 23 giugno 2016 formalmente, dal 23 dicembre 2016 nell’effettività, i percorsi fondamentali divengono due: quello simile al presistente ordinario (per il riscontro legato ai dati, documenti e informazioni a pubblicazione obbligatoria) e uno nuovo rafforzato (per tutti gli altri aggiuntivi).
Per il primo percorso è sempre il Responsabile della Trasparenza il soggetto obbligato a fornire riscontro alla richiesta del cittadino ma il rifiuto può essere giustificato da ulteriori limiti (oggi ancora da chiarire) rispetto al passato. Inoltre, dovrebbe ancora essere possibile avvalersi del potere sostitutivo (disposizione del D.lgs. 33/2013 abrogata ma che sopravvive perché sopravvive la L.241/90). Per il secondo percorso il Responsabile della Trasparenza subentra solo in caso di riesame (rimedio stragiudiziario) nell’ipotesi di Enti che non siano locali, altrimenti a rispondere sarà il Difensore civico (territoriale o a livello immediatamente superiore). Infatti, la P.A. risponderà in prima istanza, alternativamente, tramite l’URP, un ufficio appositamente incaricato o quello che detiene i dati.
L’esito del procedimento potrebbe essere interrotto da una comprovata indifferibilità anche nel caso in cui l’opposizione motivata dei controinteressati non fosse ammissibile ma soprattutto da impegnativi, ricorrenti e frammentati subprocedimenti tra momenti in cui verificare i presupposti per effettuare e ricevere le comunicazioni ai e dai controinteressati e quelli che si potrebbero verificare, successivamente, con il riesame della P.A. Per rispondere alla richiesta, la P.A. può dover tener conto anche del parere preventivo e vincolante del Garante della Privacy.
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