Lo scorso 24 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 193/2016 che introduce dal 1° gennaio 2017 alcune misure urgenti finalizzate al recupero dell’evasione IVA in Italia, e con esso di fatto parte una nuova era di controlli da parte del Fisco che punta esclusivamente sulla propria autonoma capacità informatica di elaborare, analizzare e confrontare tutti i dati di dettaglio della fatturazione di tutti i contribuenti soggetti passivi d’imposta.
In particolare si introduce l’obbligo trimestrale di comunicazione telematica di tutti i dati relativi alle fatture attive e passive emesse/ricevute nel trimestre, unitamente alle liquidazioni IVA del periodo (in sede di discussione alla Camera dei Deputati sono stati introdotti degli emendamenti che dovranno essere confermati al Senato).
Pochi giorni dopo va osservato che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato (28 ottobre 2016) il Provvedimento che definisce le regole tecniche, le informazioni e i termini di trasmissione dei dati di quanto sopra indicando e che tali regole sono coincidenti non solo per quanto previsto dal suddetto D.L. 193/16, ma anche con riferimento alla messa a disposizione delle informazioni previste dal D.Lgs. 127/2015, che ha introdotto in Italia la fatturazione elettronica tra privati e la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri e dei distributori automatici.
Giova ripercorrere il tragitto normativo che ha portato a questa pubblicazione quasi contemporanea del predetto D.L. 193/16 e del predetto Provvedimento.
La disciplina della fatturazione elettronica nel sistema normativo tributario italiano è stata introdotta, per la prima volta nella legislazione tributaria italiana, con il D.Lgs. n.52/2004 adottato in esecuzione della L. 14/2003 per il recepimento della Direttiva 2001/115/CE emanata “al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto”.
Successivamente sono state emanate della Unione Europea le linee d’azione “i2010” che incoraggiavano “gli stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo acquisti”, e conseguentemente in Italia è stato poi introdotto nel nostro ordinamento con la L. 244/2007 l’obbligo per i fornitori della Pubblica Amministrazione di adottare la fatturazione elettronica stabilendo, contemporaneamente, il divieto per la Pubblica Amministrazione di accettare fatture emesse o trasmesse in formato cartaceo e di procedere al loro pagamento sia parziale che totale.
L’avvio materiale dell’obbligo di emettere solo fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione è poi avvenuto sulla base del disposto contenuto nell’art. 6 del D.M. 55/2013 che ha individuato le date di decorrenza dell’obbligo di adozione della fattura elettronica emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione, suddividendo la stessa per classi dimensionali: dal 6 giugno 2014 per gli enti di maggiori dimensioni, e dal 31 marzo 2015 tutti gli altri enti pubblici minori. Il tutto gestendo le comunicazioni relative attraverso l’utilizzo obbligatorio del Sistema di Interscambio (SDI).
Nell’agosto del 2015 è quindi seguita l’introduzione del suddetto D.Lgs. 127/2015 che di fatto ha introdotto la possibilità di avvalersi dello SDI per attivare anche la fatturazione elettronica tra soggetti privati (B2B).
Successivamente l’art. 9, co. 1, lett. d) e g) della Legge Delega in attuazione della riforma fiscale ha introdotto un insieme di norme d’incentivazione all’uso dalla fatturazione elettronica tra privati e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare il Decreto Delegato, entrato in vigore il 2 settembre 2015, si compone di sette articoli, riguardanti:
· la fatturazione elettronica (art. 1);
· la trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2);
· gli incentivi all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei corrispettivi (art. 3);
· la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti (art. 4);
· la cessazione degli effetti premiali (art. 5);
· la disposizione finanziaria (art. 6);
· le abrogazioni (art. 7).
Nella sostanza il Fisco italiano mette ora i contribuenti di fronte a due alternative:
1) Si ricade obbligatoriamente nelle previsioni di cui all’articolo 4, comma 1 del D.L. 193/2016: “In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.“
2) Si sceglie entro il 31.12.2016 di optare a sensi dell’articolo 1 comma 3 del D.Lgs 127/2015: “Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio”.
Entrambe le possibilità prevedono la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e anche le regole tecniche emanate il 28 ottobre 2016 sono applicate in entrambe le ipotesi.
Da far presente che l’opzione 2) esclude e sostituisce la previsione delle trasmissioni trimestrali dell’opzione 1) che nella sostanza sono quindi adempimenti analoghi in tutto e per tutto, ma concede dei particolari incentivi in termini di:
1) il contribuente che deciderà di esercitare l’opzione prevista dal D.Lgs 127/2015, potrà utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti e, così facendo, l’Agenzia delle Entrate acquisirà automaticamente i dati delle fatture;
2) il contribuente potrà quindi evitare in parte o in toto l’adempimento di trasmissione dei dati delle fatture;
3) il contribuente accederà ai benefici stabiliti all’articolo 3 del D.Lgs 127/2015, tra cui in particolare i rimborsi prioritari di credito IVA entro 3 mesi dalla dichiarazione IVA annuale, oltre alla riduzione di due anni dei tempi di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, qualora riceva ed effettui i pagamenti delle loro fatture emesse e ricevute in modalità tracciata;
4) i contribuenti di minori dimensioni (fino a 200 mila euro di fatturato) saranno esentati dalla tenuta delle registrazioni obbligatorie IVA e dall’obbligo del visto di conformità IVA.
La situazione che il legislatore italiano ha pensato e sta realizzando è quindi la seguente:
· le aziende dovrebbero orientarsi preferibilmente entro il 31 dicembre 2016 ad optare per le previsioni di cui al D.Lgs 127/2015, anche se tale scelta non varrà per evitare l’incombenza della comunicazione trimestrale (in quanto l’obbligo continua a valere in virtù dell’art.21 bis del D.L. 78/2010). Sul punto si evidenzia inoltre che manca ancora il provvedimento che stabilisce le modalità con cui comunicare l’esercizio dell’opzione;
· l’opzione di cui al D.Lgs 127/2015 consentirà inoltre di beneficiare degl’incentivi lì previsti e per questo sarà ritenuta più vantaggiosa, oltre che mettere nelle condizioni le aziende di valutare la convenienza ad utilizzare la fatturazione elettronica gratuitamente messa a disposizione attraverso il Sistema di Interscambio (SDI);
· per le realtà di minori dimensioni e con ridotti volumi di fatture, con una certa facilità tutto lo scambio delle fatture potrà avvenire tramite il Sistema di Interscambio (SDI), sostanzialmente annullando gli oneri derivanti da tutti gli adempimenti IVA, registrazioni e trasmissioni telematiche comprese.
COSA CI DICE L’EUROPA?
È necessario e doveroso evidenziare che la Commissione Europea ha individuato un insieme punti che vincolano gli stati membri ad adottare normative nazionali in materia di fatturazione elettronica che siano favorevoli alla sua massiccia diffusione ed utilizzo e che, in tale contesto, devono essere favorite ed incentivate in particolare le PMI.
Di questo il legislatore italiano sembra essersene dimenticato, almeno in parte, perché con il D.L. 193/2016 sono stati introdotti nuovi oneri dichiarativi che dovevano e potevano essere sostituiti da una trasmissione periodica di un flusso di dati strutturati delle fatture.
Infatti nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, COM(2010) 712 del 2 dicembre 2010 avente ad oggetto “Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa” è indicato che la fatturazione elettronica fa parte dell’iniziativa faro della Commissione europea “Un’agenda digitale europea” che attribuisce un ruolo di primo piano alla realizzazione di un Mercato Digitale Unico ed invita all’eliminazione degli ostacoli normativi e tecnici che impediscono l’adozione in massa della fatturazione elettronica. Questo riguarda sia i consumatori che le imprese perché le norme esistenti che regolano la fatturazione elettronica in Europa sono ancora frammentate lungo i confini nazionali e la maggior parte del potenziale della fatturazione elettronica è ancora da sfruttare. Per di più, lo scambio di fatture elettroniche rimane troppo complesso e costoso, soprattutto per le PMI. Tale situazione cambierà, in meglio, con l’avvio della fatturazione elettronica prevista dalla Direttiva 2014/55/EU che prevede un semantic data model che comune a tutti gli stati membri, predisposto dal Comitato CEN/TC 434 (Electronic invoicing – Semantic data model of the core elements of an electronic invoice) ed attualmente in corso di approvazione da parte della Commissione Europea.
L’adozione in massa della fatturazione elettronica nell’UE, oltre ai vantaggi economici stimati in un risparmio di circa 240 miliardi di euro entro il 2020 grazie al passaggio dalla fatturazione su carta a quella elettronica, permetterà di offrire uno stimolo importantissimo alla creazione dell’area unica dei pagamenti in euro (AUPE) offre un trampolino di lancio per l’istituzione di regimi europei di fatturazione elettronica interoperabili, grazie alla unione dei processi di fatturazione e di pagamento.
Nella predetta comunicazione sono state indicate le priorità attraverso le quali realizzare una fatturazione elettronica largamente diffusa:
· garantire la certezza del diritto e un contesto tecnico chiaro per la fatturazione elettronica in modo da favorirne l’adozione in massa;
· incoraggiare e promuovere lo sviluppo di soluzioni di fatturazione elettronica aperte e interoperabili basate su una norma comune, prestando particolare attenzione alle esigenze delle PMI;
· sostenere l’adozione della fatturazione elettronica mediante l’istituzione di strutture organizzative, come ad esempio forum nazionali multistakeholder per la fatturazione elettronica e un forum europeo multistakeholder delle parti interessate.
Le fatture elettroniche, costituite da dati in formato digitale, presentano notevoli vantaggi rispetto alla fatturazione cartacea: termini di pagamento ridotti, meno errori, minori costi di stampa e di spedizione e, soprattutto, un processo di elaborazione completamente integrato. Quest’ultimo punto è fondamentale perché la fattura elettronica ha un suo potenziale di automazione molto grande, specialmente se spedita in un formato strutturato: infatti le fatture elettroniche possono essere emesse e trasferite automaticamente e direttamente dai sistemi finanziari della catena di approvvigionamento dell’emittente o fornitore di servizi a quelli del destinatario.
La maggior parte dei vantaggi economici non deriva quindi da risparmi nei costi di stampa e di spedizione, ma piuttosto dalla completa automazione e integrazione del processo tra le parti commerciali, dall’emissione al pagamento.
Sul punto riteniamo che anche il legislatore italiano in ambito fiscale si allinei all’integrazione dell’automazione ed integrazione del predetto processo e attui, coerentemente con quanto indicato dalla Commissione Europea, un sistema di dichiarazioni e comunicazioni fiscali che si basi più sulla trasmissione di flussi di dati delle fatture e non sull’elaborazione di dati da estrapolare dalle fatture per poi trasmettere specifiche comunicazioni che richiedono un gravoso impegno in termine di tempo e di costi. La comunicazione infatti indica nella COM(2010) 712 che “…come indicato dal gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi, nel breve termine l’applicazione delle stesse norme IVA alle fatture elettroniche e a quelle su carta dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese…”.
I vantaggi derivanti dalla fatturazione elettronica dovrebbero interessare anche i consumatori, specie per la comodità che essa rappresenta rispetto a quella su carta.
Ai consumatori deve essere garantita la possibilità di accedere ai documenti e che non siano svantaggiati quelli con accesso limitato o nullo a internet, oltre alla possibilità di richiedere sempre una fattura su carta. Sul punto è auspicabile che l’Italia si allinei recependo nella normativa nazionale la fattura semplificata, prevista dalla normativa comunitaria.
LA CENTRALITÀ DEL RUOLO DELLE PMI
La Commissione Europea vuole favorire l’adozione in massa da parte del mercato puntando sulle piccole e medie imprese, questo perché esse rappresentano più del 99% delle imprese europee.
Con lo Small Business Act COM(2008) 394 l’UE si è impegnata a rispettare il principio “pensare anzitutto in piccolo”, cioè pensare prima alle necessità delle piccole e medie imprese, poi al resto. Questo a maggior ragione deve valere per il mercato della fatturazione elettronica, che dovrebbe offrire alle PMI soluzioni semplici, a basso costo, affidabili e conformi alle norme in materia d’IVA.
Partendo dalla considerazione che le piccole imprese lavorano con molti partner commerciali diversi (grandi imprese, consumatori, autorità pubbliche, altre PMI) che possono imporre loro l’uso di vari sistemi di fatturazione elettronica, appare chiaro che la realizzazione di processi e interoperabili lungo tutta la catena di approvvigionamento, e dunque anche a livello della fatturazione elettronica, ne faciliterà l’adozione in massa da parte delle PMI.
Per far si che questo sia possibile è necessario che si sviluppi nel nostro paese un sistema di ecosistemi di filiera che accrescano la partecipazione delle PMI nella catena di approvvigionamento digitale, dando piena attuazione sia a quanto previsto dalla Commissione Europea sia dalla necessita di ridurre i costi per aumentare la competitività, attuando contemporaneamente un miglioramento della gestione delle operazioni commerciali sia incrementare la crescita della capacità di innovazione delle imprese appartenenti alla filiera.
E sul punto la Commissione Europea nella predetta Comunicazione indica “Per garantire l’adozione in massa della fatturazione elettronica, è essenziale creare un ambiente che consenta al maggior numero possibile di partner commerciali di inviare e ricevere fatture”.
Ora serve un deciso cambio di rotta nella gestione fiscale dei documenti digitali a rilevanza tributaria, semplificando gli adempimenti e raggruppando in un’unica norma le agevolazioni ed i benefici in modo da coordinare tutta la materia e permettere un’adozione della fatturazione elettronica più semplice per le PMI.