Domanda
Sono un normale cittadino, gradirei sapere dalla viva voce dei responsabili, cosa cambia per l’accesso ai servizi della P.A. e come si integra con l’accesso mediante TS – Regione Emilia Romagna, di cui usufruisco già.
Grazie! Cordialmente
E.R.
Risponde l’Avv. Andrea Lisi, coordinatore del Digital & Law Department – Studio Legale Lisi
SPID non sostituisce i processi di identificazione informatica con CIE e CNS, ma semplicemente si aggiunge ad essi. I portali delle PA dovranno, quindi, continuare a consentire l’accesso tramite CIE e CNS ai sensi dell’art. 64 e 65 del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005).
In particolare, l’art. 64 del CAD precisa che “la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’identificazione informatica. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purchè tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l’istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID. L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni”.
Quindi con l’avvento dello SPID la scelta del legislatore è di affidare solo a CIE, CNS o SPID l’accesso dei servizi di egov.
Con le modifiche al testo del CAD che si stanno discutendo in questi giorni la situazione dovrebbe sostanzialmente rimanere invariata.