Il documento di consultazione “Crescita Digitale” del 6.11.2014 contiene numerosi riferimenti alla “identità digitale”.
Nel documento si parla, nello specifico, a p. 48, dello SPID – Servizio Pubblico d’Identità Digitale: la prima cosa che saltà all’occhio degli addetti ai lavori è che la traduzione dell’acronimo è errata. Ai sensi di legge, SPID è il “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale”, come si vede chiaramente in altre parti del documento. Non si tratta di errore che sembra aver avuto impatto sui contenuti ed è bene ribadire subito il corretto significato della sigla per evitare che prenda piede la dicitura errata.
Vediamo ora che tipo di risultati auspica il documento dall’attuazione di SPID ed esaminiamone, per quanto possibile, la loro praticabilità.
Il primo è che tutte le identità SPID consentirà di utilizzare i servizi della PA digitale e dei privati “attraverso strumenti moderni e flessibili (quali il cellulare)”. Ad oggi però, non si ritrova nelle modalità attuative di SPID, disponibili sul sito di Agid in bozza, una modalità di rilascio/utilizzo di SPID tramite cellulare.
Anzi, il documento di Agid sembra rendere difficoltosa tale operazione: la procedura di identificazione da remoto prevede che si inquadri con una videocamera un SMS ricevuto su un cellulare. Evidentemente è una operazione che non si può fare utilizzando SPID da un cellulare e dunque si tratta di una svista che merita correzione, si dovrebbero prevedere specifiche procedure per l’ottenimento e l’utilizzo di SPID attraverso il cellulare poiché larga parte della popolazione utilizza internet principalmente con questo strumento, specialmente nelle zone digital divise ed ha poca familiarità con il computer fisso, specie se l’utilizzo/rilascio di SPID richiede di configurare webcam con drivers audio e video e relativi plug-in del browser.
Uno dei fattori che hanno limitato la diffusione della firma digitale, e che SPID vuole superare è proprio la difficoltà dell’utilizzo del software di installazione/gestione, diverso per ogni tipo di firma e per ogni versione di sistema operativo e che richiedeva, dunque, particolari abilità informatiche che per SPID non devono invece essere necessarie.
Questo è dunque, ad avviso di chi scrive, il primo punto sul quale un correttivo è necessario rispetto allo stato attuale: è opportuno introdurre una procedura che consenta il rilascio di SPID attraverso tecniche di identificazione utilizzabili mediante smartphone.
Altro concetto espresso chiaramente nel documento Crescita è che “tutte” le identità SPID saranno verificate “in modo forte” dai gestori accreditati. Questa sembrerebbe una semplificazione eccessiva poiché le identità SPID di livello 1 (il livello minimo) sono equivalenti a nome utente/password e non sono identificative dell’utente ma dell’account di cui è titolare. Dunque la verifica che si può compiere su tali identità base potrebbe facilmente essere limitata a una identificazione indiretta o al riscontro di un documento di identità e codice fiscale, senza la necessità di specifiche prove di identità quali, ad esempio, la verifica de visu o l’addebito a fini identificativi su carta di credito. La verifica “in modo forte” avviene in realtà, ai sensi della normativa SPID, solo per le identità di livello 2 e 3.
La realizzazione di un sistema di rilascio diffuso capillarmente e di agevole utilizzo è di estrema importanza per il successo di SPID poiché, come leggiamo in altra parte del documento (p. 81) ogni cittadino avrà una login SPID per accedere ai servizi presenti su Italia Login – la casa del cittadino. Le procedure di rilascio ed utilizzo devono dunque tenere conto delle modalità di utilizzo di Internet che siano coerenti con quelle che saranno le modalità d’uso della piattaforma “Italia Login”, dove saranno presenti tutti i servizi online al cittadino della pubblica amministrazione.
E’ importante – e lo riconosce anche il documento – che tale piattaforma sia disponibile da subito assieme a uno SPID funzionante e facilmente reperibile e assieme a servizi utili e numerosi, questo è il lavoro che si sta cercando di portare avanti in questo momento.
La piattaforma Italia Login dovrà certamente essere facilmente utilizzabile sia fisso che da terminale mobile e, dunque, la stessa cosa dovrà essere vera per l’identità digitale SPID sia per quanto riguarda il rilascio che per l’uso; spetterà alla versione finale del “regolamento” attuativo di Agid, attualmente al vaglio del Garante Privacy, esprimersi su quali siano le procedure più idonee a consentire all’utente SPID munito di smartphone di ottenere una identità digitale ed utilizzarla assieme alla piattaforma “Italia Login”.
Peraltro, per quanto si riesce a comprendere la piattaforma dei servizi al cittadino sarà accessibile da un sito governativo quale Italia.it o similare mentre “Italia Login” si riferisce proprio al fatto che si utilizzerà l’identità SPID per l’accesso e, dunque, SPID sarà la chiave di accesso ai servizi che il cittadino potrà ottenere tramite la piattaforma e si potrebbe ipotizzare che, a seconda di come verrà identificato il cittadino, siano resi disponibili differenti servizi; ad esempio ad un avvocato potrebbero essere resi disponibili i servizi del processo telematico, mentre ad un insegnante i servizi del sistema istruzione.it.
Peraltro a pagina 41 del documento si specifica che parte del progetto di Sistema Pubblico di Connettività con Wi-Fi in tutti gli edifici pubblici sarebbe quella di consentire anche l’accesso wi-fi tramite identificazione SPID. Anche su tale utilizzo probabilmente il Garante Privacy dovrebbe dare il proprio parere e si nota che, al momento, il wi-fi è in teoria erogabile anche senza identificazione del soggetto richiedente anche se l’opinione generale è che resti consigliabile sempre procedere a tracciare le richieste di accesso al Wi-Fi per essere in grado di attribuire correttamente eventuali abusi della connessione in caso di richieste da parte delle Autorità. In realtà, con il sistema SPID a regime, l’utente che dispone di SPID (livelli 2 o 3) dovrebbe poter essere dispensato dall’identificarsi per ottenere qualsivoglia servizio di pubblica utilità, telefonico, elettrico, postale o similare.
Ciò porta a notare come al momento non sia ancora perfetto il coordinamento tra SPID ed altre norme speciali sull’identificazione quali, ad esempio, quelle relative al rilascio di SIM telefoniche o di firme digitali e sarà da attuare anche un lavoro di coordinamento per stabilire se il possessore di SPID sia o meno dispensato dall’osservare tali procedure specifiche di identificazione e a quali condizioni.
Per quanto riguarda i tempi indicati nel documento per l’attuazione del Sistema SPID, essi sembrano ragionevoli: il quadro normativo generale è in piedi e ferve il lavoro sul regolamento attuativo Agid, mentre è di tutta evidenza il fatto che il Governo stia dando a tale sistema molta importanza nelle politiche di Agenda Digitale. Tuttavia il regolamento definitivo da parte di Agid non è ancora pronto ed è pubblicato solo in bozza in attesa del parere del Garante Privacy e delle ultime modifiche conseguenti. Se, dunque, è plausibile l’avvio di SPID entro il 2015, nello specifico c’è un ritardo nella messa a punto definitiva dei regolamenti attuativi che farà slittare probabilmente di qualche mese la tabella di marcia rispetto a quanto previsto nel documento.
Rimane tuttavia da vedere se da parte delle Pubbliche Amministrazioni si riusciranno a rendere i servizi conformi a SPID nei tempi richiesti dal DPCM. Il contatore scatterà a partire da quando vi sarà l’accreditamento del primo identity provider presso Agid e le PA avranno 24 mesi a disposizione che non sono pochi. E’ comunque importante che i servizi siano disponibili quanto prima e siano anche disponibili sul portale del sistema Italia Login affinché il sistema SPID entri a far parte della quotidianità ed è questa la vera sfida da vincere, al di là del rispetto formale dei termini.
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L’autore è avvocato componente del Tavolo Permanente per l’Innovazione e l’Agenda Digitale ma scrive a titolo personale