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Inps, rivoluzione identità digitale: addio al PIN, sì alla delega per l’accesso

Dal primo ottobre 2021 l’accesso ai servizi di INPS sarà possibile solamente con l’utilizzo delle credenziali SPID, della CIE o della CNS, mentre la stessa INPS ha riconosciuto la possibilità di delegare altra persona di fiducia secondo le modalità delineate con la Circolare n. 127 del 12 agosto 2021. Ecco cosa cambia

Pubblicato il 19 Ago 2021

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

greenpass 50+ Inps

Dal primo ottobre 2021 l’accesso ai servizi di INPS sarà possibile solamente con l’utilizzo delle credenziali SPID, della CIE o della CNS: alla data del 30 settembre 2021, infatti, i vecchi PIN saranno dismessi con chiusura della fase di transizione e switch-off complessivo alle nuove modalità di identificazione on-line. Proprio per venire incontro ai cittadini che risultino in qualche modo impossibilitati ad effettuare l’accesso ai servizi in autonomia, la stessa INPS ha riconosciuto la possibilità di delegare altra persona di fiducia secondo le modalità delineate con la sua circolare n. 127 del 12 agosto 2021.

Credenziale unica per INPS

L’Istituto previdenziale costituisce ancora una volta un esempio virtuoso guidando la transizione alla gestione digitalizzate delle informazioni degli iscritti, e dando così concreta attuazione all’articolo 64, comma 3-bis, del CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005 il quale, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 76 del 2020 cd. semplificazioni, stabilisce sino alla loro naturale scadenza e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2021 il termine ultimo per l’utilizzabilità delle altre credenziali, diverse da SPID, CIE e CNS, per l’accesso ai servizi on-line delle pubbliche amministrazioni. Mentre sinora i cittadini hanno dovuto utilizzare numerose credenziali per accedere ai vari servizi pubblici digitali, le credenziali uniche semplificano il rapporto con la Pubblica amministrazione la quale, per suo conto, non dovrà farsi carico di gestire sistemi di rilascio e gestione delle credenziali di accesso dei propri utenti con evidente risparmio di risorse e di tempo.

Come ricordato dalla stessa INPS, con altra circolare n. 87 del 17 luglio 2020, l’Istituto ha utilizzato un proprio sistema di accreditamento delle credenziali di accesso ai servizi on-line e telematici, costituito da un codice identificativo personale (PIN) che consente a cittadini, imprese e intermediari di usufruire direttamente dei servizi loro dedicati. Grazie a tale sistema proprietario, l’Istituto ha implementato, fin dal 2012, una politica di piena telematizzazione delle domande di servizio, diventando la prima Amministrazione pubblica a rendere disponibile sul web l’intera gamma dei servizi agli utenti, prevedendo progressivamente l’accesso anche mediante la Carta Nazionale dei Servizi, la Carta di Identità Elettronica e il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il contesto di trasformazione digitale e le nuove opportunità offerte dalle tecnologie e dai dispositivi mobili, hanno richiesto un progressivo ampliamento delle modalità di accesso che hanno trovato, nelle citate modifiche al CAD, un impulso finale. Oltre a non avere più rilasciato, a decorrere dal 1° ottobre 2020, PIN come credenziale di accesso ai servizi, il passaggio alla razionalizzazione dei sistemi di accesso si completerà inevitabilmente dal 1° ottobre 2021 quando il rapporto on-line con i cittadini sarà traguardato all’utilizzo esclusivo di SPID, CIE e CNS. Con un occhio comunque sempre rivolto a garantire l’accesso anche a coloro che non hanno disponibilità o dimestichezza con questi nuovi strumenti di interfacciamento ed identificazione on-line: per questa ragione, come indicato nella citata circolare INPS n. 127/2021, dal prossimo 16 agosto 2021 è possibile delegare un’altra persona di fiducia da parte dei cittadini impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS.

Va precisato come ogni persona può designare un solo delegato mentre ogni delegato può essere designato tale da non oltre cinque persone. Tale limite delle cinque deleghe non si applica ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

Il delegato può accedere ai servizi dell’INPS in luogo del delegante. A tal fine, dovrà autenticarsi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e successivamente scegliere se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante. Le attività svolte dal delegato in luogo del delegante sono tracciate. La delega, qualora sia già registrata, è valida anche per richieste presso gli sportelli dell’INPS dopo l’identificazione del delegato con il proprio documento di identità.

Modalità di delega all’identità digitale INPS

La delega dell’identità digitale costituisce anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori. INPS chiarisce al riguardo come, la imminente disattivazione al 30 settembre 2021 dei cd. PIN INPS, ha richiesto la necessità della registrazione di una delega per tutti i soggetti rappresentati che hanno bisogno di interagire con l’Istituto.

La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS esibendo la seguente documentazione:

  • modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (mod. AA08 scaricabile dal portale www.inps.it);
  • copia del documento di riconoscimento del delegante.

L’operatore INPS, dopo aver accertato l’identità del richiedente, provvederà a registrare la delega nel sistema. A valle del completamento delle attività, laddove siano presenti i rispettivi contatti telematici (e-mail, cellulare), il sistema invierà una notifica al delegato e al delegante.

La registrazione della delega può essere effettuata tuttavia da una persona diversa dal delegante esclusivamente nei seguenti casi:

  1. i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno possono richiedere la delega autocertificando la rappresentanza legale ovvero producendo la documentazione atta a provarla. In caso di autocertificazione, la delega potrà essere registrata solo all’esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese, presso l’Autorità competente. In questo caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione:
  • modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori (mod. AA10 scaricabile dal portale www.inps.it);
  • copia del documento di riconoscimento del richiedente;
  • copia del documento di riconoscimento del tutelato;
  • autocertificazione o copia del provvedimento di nomina emesso dal giudice;
  1. gli esercenti la potestà genitoriale possono richiedere la registrazione della delega per conto del minore. In tal caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione:
  • modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori (mod. AA10 scaricabile dal portale www.inps.it);
  • copia del documento di riconoscimento del richiedente;
  • autocertificazione attestante la potestà genitoriale;
  1. le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell’Istituto a causa di patologie, possono richiedere la registrazione della delega anche attraverso il delegato che dovrà produrre la seguente documentazione:
  • modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per impossibilitati a recarsi presso la Struttura territoriale INPS per motivi di salute (mod. AA09 scaricabile dal portale www.inps.it);
  • attestazione sanitaria prodotta da un medico del SSN attestante l’impossibilità del delegante a recarsi presso la Struttura INPS;
  • documento di identità originale del delegante;
  • copia del documento di identità del delegato.

Durata della delega

In occasione dell’attribuzione della delega, il delegante può definirne il termine di validità. In assenza di una data di fine della validità, la delega è attiva a tempo indeterminato, fermo restando la facoltà del delegante di revocare la delega in qualsiasi momento anche attraverso la propria identità digitale, ad esclusione dei soggetti sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno.

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