L’estate 2014 verrà probabilmente ricordata come quella delle nomine ai vertici dell’Agenda Digitale Italiana, nomine che – dopo tante false partenze – possono finalmente rappresentare l’inizio di un “nuovo corso” del processo di innovazione del nostro Paese.
Ma, mentre l’attenzione dei più era rivolta a poltrone e programmi per il futuro, Governo e Parlamento hanno introdotto nuove norme in materia di Agenda Digitale, disposizioni che – passate finora sotto silenzio – sono destinate ad avere un grande impatto sull’organizzazione delle amministrazioni e sulla quotidianità di cittadini, professionisti e imprese.
Il contenitore in cui queste norme sono state inserite è il c.d. Decreto PA (Decreto Legge n. 90/2014) che è stato definitivamente convertito in legge dalla Camera dei Deputati il 7 agosto e ha introdotto disposizioni finalizzate alla semplificazione e alla trasparenza amministrativa nonché all’efficienza degli uffici giudiziari.
All’interno del testo non è presente un disegno organico di digitalizzazione della PA e questa è sicuramente una pecca cui, si spera, verrà posto rimedio con l’adozione dei decreti delegati: nel 2014 non può esistere riforma della PA che non metta al centro (in modo sistematico) la digitalizzazione.
Non mancano, tuttavia, disposizioni che contengono importanti novità con cui amministrazioni e uffici giudiziari dovranno confrontarsi nel corso dei prossimi mesi (alcune delle quali introdotte proprio dal Parlamento nel corso dell’iter di conversione).
Si tratta di interventi mirati i cui obiettivi sono evidenti:
– colmare lacune dell’attuale normativa e risolvere problemi legati all’applicazione di istituti che non hanno dato buona prova di sé;
– accelerare sul versante dell’erogazione dei servizi on line;
– rendere irreversibile il processo di digitalizzazione, anche con riferimento all’amministrazione della giustizia.
Nelle prossime settimane, ci sarà sicuramente tempo di analizzare approfonditamente le nuove norme, ma appare opportuno appuntare fin da ora le principali novità:
1. DIGITALIZZAZIONE DELLA PA
Nel decreto sono contenuti alcuni interventi assai rilevanti:
A) ISTANZE ON LINE: l’art. 24 comma 3-bis del decreto prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le pubbliche amministrazioni debbano approvare un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID).
Si tratta di un passaggio molto importante: non solo le amministrazioni dovranno consentire la “compilazione on line” (addio – quindi – ai .pdf da stampare e compilare a mano), ma dovranno prevedere anche il completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove possibile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.
B) COMUNICAZIONI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: l’art. 24-quinquies modifica il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano comunicare tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa.
Non sarà più necessaria la stipula di apposite convenzioni tra le singole amministrazioni (che sono state abrogate), dal momento che AgID definirà nei prossimi tre mesi gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui tutte le amministrazioni dovranno conformarsi.
Per agevolare questo lavoro è previsto che tutte le PA debbano comunicare all’Agenzia per l’Italia digitale, nei trenta giorni successivi all’entrata della legge di conversione, l’elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.
Si tratta di una previsione ritenuta dal legislatore talmente centrale per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi che è espressamente previsto che l’Agenzia per l’Italia digitale provveda al monitoraggio dell’attuazione di tali norme, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato.
2. SEMPLIFICAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE
Come i lettori di AgendaDigitale.eu sanno bene, uno dei più grandi problemi del processo di digitalizzazione è rappresentato dal ritardo con cui – fin qui – sono stati adottati i provvedimenti attuativi delle leggi dell’innovazione (vedi la nostra tabella di monitoraggio).
Molto spesso tale ritardo è frutto della complessità nel raggiungere la concertazione tra tutti i Ministeri interessati all’adozione dei regolamenti attuativi.
Per questo motivo, l’art. 24-ter del Decreto PA prevede che tutte le Regole tecniche previste per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana possano essere adottate con modalità semplificate, introducendo una norma che prevede che, qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le regole tecniche possono essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati”.
Una vera e propria norma #sbloccadecreti accompagnata anche dalla previsione per cui “le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole”.
3. DIGITALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Il Decreto PA contiene anche rilevanti disposizione sulla digitalizzazione:
– del processo amministrativo, stabilendo un termine certo (sessanta giorni) per l’adozione dei decreti per la sperimentazione del decreto sul processo telematico e disponendo che dal 1° gennaio 2015 tutti gli atti del processo dovranno essere sottoscritti con firma digitale (art. 38);
– del processo contabile, consentendo l’utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei Conti (art. 43);
– del processo tributario, contemplando l’utilizzo della posta elettronica certificata anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato (art. 49).
In attesa di analizzare singolarmente l’impatto di queste previsioni, è possibile affermare che la conversione in legge del “Decreto PA” rappresenta sicuramente una nuova sfida:
– per il Governo, chiamato alla tempestiva adozione delle regole tecniche ed alla vigilanza sull’effettiva attuazione delle nuove previsioni;
– per le Amministrazioni, che dovranno confrontarsi con obblighi vecchi e nuovi per evitare sanzioni e responsabilità ed essere più efficienti nell’erogazione dei servizi;
– per cittadini e imprese, chiamati a prendere consapevolezza dei propri diritti digitali.