Codice amministrazione digitale

Il testo del CAD entrato al Consiglio dei Ministri

Pubblicato il 23 Ago 2016

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Pubblichiamo di seguito il testo del Cad 3.0 entrato al Consiglio dei ministri questo mese e finora inedito. Quello definitivo, contenente “piccole modifiche” (a quanto riferisce fonte informata dei fatti), sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, quasi sicuramente entro agosto.

5 agosto 2016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124,

IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;

Visto l’articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l’articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;

Visti gli articoli 19 e 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 17 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione

parlamentare

per la semplificazione e

delle

Commissioni parlamentari competenti per

materia e per

i profili finanziari;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……; Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo

ART.

(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a), è inserita la seguente: “0a) AgID: l’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;”;

b) dopo la lettera i-quinquies) è inserita la seguente: “i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un’area geografica specifica;”;

c) dopo la lettera n-bis) è inserita la seguente: “n-ter) domicilio digitale: l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell’ambito dell’unione europea;”;

d) la lettera p) è sostituita dalla seguente: “p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;”;

e) alla lettera s) le parole: “elettronica avanzata” sono sostituite dalla seguente: “qualificata” e le parole: “certificato qualificato e” sono soppresse;

f) dopo la lettera u-ter) è inserita la seguente: “u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64;”;

g) dopo la lettera bb) sono inserite le seguenti:

“cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;

dd) interoperabilità: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi;

ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.”;

h) le lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), n), o), q), q-bis), r), t), u), u-ter), z) e bb) sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: “1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento eIDAS (UE) 23 luglio 2014, n. 910, del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”.

1-ter. Ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico qualificato

di recapito certificato.”.

ART.

(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: “modalità più appropriate” sono inserite le seguenti: “e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1,

comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”;

c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: “5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile e, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.”.

ART.

(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.”;

b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: “1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l’ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.

1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all’assegnazione di un’identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all’articolo 64.

1-sexies. Tutti gli iscritti all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l’identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all’articolo 3-bis.”.

ART.

(Modifiche all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Domicilio digitale delle persone fisiche”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.”;

c) al comma 2, le parole: “L’indirizzo” sono sostituite dalle seguenti: “Il domicilio” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.”;

d) il comma 3 è abrogato;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Agli iscritti all’ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.”;

f) al comma 4-bis, le parole: “di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2” e, dopo le parole: “firma elettronica” sono inserite le seguenti: “qualificata o”;

g) al comma 4-quater, le parole: “all’articolo 23-ter, comma 5,” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 23, comma 2-bis,”;

h) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: “4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l’indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati all’articolo 1, comma 1-ter, faccia riferimento a un servizio che

non consenta la prova dell’avvenuta ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali circostanze.”.

ART.

(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l’AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma

tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.”;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Ai sensi dell’articolo 71, e sentita la Banca d’Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all’utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.”;

d) i commi 3, 3-bis e 3-ter sono abrogati;

e) al comma 4 le parole: “, lettere a) e b)” sono soppresse.

ART.

(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole: “Per le comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3-bis, per le comunicazioni”.

ART.

(Modifiche all’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 6-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Esso costituisce Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. L’INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell’identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64, comma 2-sexies.”.

2. ​Dopo l’articolo 6-bis è inserito il seguente: “ART. 6-ter. (Indice degli indirizzi delle

pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi) – 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

2. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni

dell’AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.”.

ART.

(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. L’articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente: “ART. 7. (Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza) – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, stabiliti con le regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. Gli standard e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall’AgID tenuto conto dell’evoluzione tecnologica e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un’apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia.

3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono

agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.”.

ART.

(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è sostituito dal seguente: “Lo Stato e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.”.

2. Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente: “Art. 8-bis. (Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici) – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID, carta d’identità elettronica o carta

nazionale dei servizi, ovvero che rispetti gli standard di sicurezza fissati dall’Agid.

2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l’accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall’AgID.”.

ART.

(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le parole:“Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,”, e le parole: “sia individuali che collettivi” sono sostituite dalle seguenti: “e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare”.

ART.

(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: “la garanzia dei diritti” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b).”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.”;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, incentivano l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo.”;

d) i commi 4, 5 e 5-bis sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con riferimento ai nuovi sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.

ART.

(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.”.

ART.

(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’AgID assicura il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l’evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l’adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.”;

b) il comma 2-bis è abrogato;

c) al comma 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, secondo le modalità di cui al comma 2”;

d) i commi 3 e 3-bis sono abrogati.

2. Dopo l’articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è inserito il seguente: “14-bis.(Agenzia per l’Italia digitale)1. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l’Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l’innovazione digitale nel Paese e l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

2. AgID svolge le funzioni di:

a) emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell’Unione europea;

b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall’AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;

c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;

d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;

e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali

regionali;

f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l’adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell’Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall’AgID a detta Autorità;

g) ​rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali delle

procedure di gara bandite, ai sensi dell’articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l’oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le

prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);

h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte dell’amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID. In entrambi i casi l’esecuzione del monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco predisposto dall’AgID e che non risulti collegata, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d’inerzia dell’amministrazione, l’AgID si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico dell’AgID, salve le ipotesi in cui l’amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite società specializzata;

i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all’articolo 44-bis, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all’articolo 64; nell’esercizio di tale funzione l’Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all’articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza;

l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da

leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione nonché al Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.”.

ART.

(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 82 del 2005 le parole: “detta norme tecniche ai sensi dell’articolo 71 e” sono soppresse.

ART.

(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, alinea, è sostituito dal seguente: “1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all’articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:”;

b) al comma 1, lettera e), dopo la parola: “analisi” è inserita la seguente: “periodica”;

c) al comma 1, lettera j), dopo le parole “firma digitale” sono inserite le seguenti: “o firma elettronica qualificata”;

d) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: “1-ter. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico.”;

e) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: “1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Al difensore civico per il digitale chiunque può Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 svolge funzioni di difensore civico per il digitale e a lui i cittadini e le imprese possono inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l’ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida al cittadino di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e 1-quater tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell’ufficio per il digitale di cui al comma

1 risponde direttamente a quello amministrativo dell’ente.

ART.

(Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: “1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato nell’elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione.

2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in materia di innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente e uno designato dalle regioni, e dal Direttore generale dell’AgID.

3. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione telematica di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, i quali costituiscono la Consulta permanente dell’innovazione, che opera come sistema aperto di partecipazione.”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Alla Consulta permanente dell’innovazione possono essere sottoposte proposte di norme e di atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.”;

c) i commi 4 e 5 sono abrogati.

ART.

(Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 20 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”;

b) il comma 1 è abrogato;

c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.”;

d) al comma 3 le parole: “temporale” e: “avanzata” sono soppresse.

ART.

(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “firma elettronica,” sono inserite le seguenti parole: “ soddisfa il requisito della forma scritta e”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, ha altresì l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.”;

c) al comma 2-bis, le parole: “Salvo quanto previsto dall’articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo il caso di sottoscrizione autenticata”, le parole: “se fatte con” sono sostituite dalle seguenti: “redatte sue le parole: “soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.” sono sostituite dalle seguenti: “redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.”;

d) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: “2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.”;

e) i commi 3 e 4 sono abrogati.

ART.

(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il comma 6 è abrogato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: “Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.”;

b)

ART.

(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.”.

ART. 21

(Modifiche all’articolo 23-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. Al comma 2 dell’articolo 23-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

“Il disconoscimento non può essere effettuato se la

copia e gli estratti informatici sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.”.

ART.

(Modifiche all’articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 23-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.”;

b) i commi 2 e 5 sono abrogati.

ART.

(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: “stabilite ai sensi dell’articolo 71” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 71”;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-bis. L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.”.

ART.

(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: “tipo di firma” è inserita la seguente: “elettronica”;

b) al comma 4 le parole: “, comma 5” sono soppresse.

ART. 25

(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 e conservatori”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 e i soggetti di cui all’articolo 44-bis), devono trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento eIDAS.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44-bis, comma 3, e dall’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, i soggetti di cui al comma 1 devono inoltre possedere i requisiti di cui all’articolo 29, comma3.”;

d) i commi 3 e 4 sono abrogati.

ART.

(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Certificati di firma elettronica qualificata”;

b) il comma 1 è abrogato;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all’estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.”;

d) al comma 3, alinea, le parole: “certificato qualificato” sono sostituite dalle seguenti: “certificato di firma elettronica qualificata” e dopo le parole “se pertinenti” sono aggiunte le seguenti: “e non eccedenti rispetto”;

ART.

(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Qualificazione e accreditamento”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell’identità digitale di cui all’articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all’articolo 44-bis presentano all’AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall’organismo organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 24 del Regolamento eIDAS”;

d) il comma 3, alinea, è sostituito dal seguente: “3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44-bis, comma 3, del presente decreto e dall’articolo

14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da fissare in base ai seguenti criteri:

a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto;

b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l’adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto.”;

e) al comma 4 la parola: “accreditamento” è sostituita dalle seguenti: “qualificazione o di accreditamento”;

f) al comma 6 dopo la parola: “elenco” sono inserite le seguenti: “di fiducia”;

g) i commi 7 e 8 sono abrogati.

ART.

(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005)

1. All’articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell’identità digitale e di conservatori”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 e i soggetti di cui all’articolo 44-bis che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”;

c) il comma 2 è abrogato.

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