Procurement

L’innovazione nel Codice degli Appalti, a che punto siamo

Digitalizzazione procedure, pubblicazioni web per la trasparenza, procedure telematiche nelle fasi del procedimento, aste e cataloghi elettronici: nell’attesa dei decreti attuativi sull’obbligo digitalizzazione contratti pubblici, esame e approfondimenti sull’innovazione nel nuovo Codice degli Appalti

Pubblicato il 13 Feb 2017

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Il nuovo Codice degli appalti porta innovazione nell’e-procurement pubblico sia per l’obbligo, previsto dall’articolo 44, di digitalizzare le procedure di tutti i contratti pubblici e rendere interoperabili i dati delle pubbliche amministrazioni, sia per una lunga serie di novità che riguardano l’applicazione delle tecnologie a bandi, gare, processi di aggiudicazione, acquisti. Il Dlgs 50/2016 disciplina tutti i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione. I criteri di fondo che le procedure devono rispettare: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. Una delle caratteristiche fondamentali è la semplificazione rispetto al procedete Codice, con un testo molto asciugato: Daniele Tumietto approfondisce la portata innovativa delle singole norme. Gli obblighi di procedimenti telematici o utilizzo della rete sono differenziati per le varie tipologie di aggiudicazioni.

Contratti di sponsorizzazione

In base all’articolo 19, devono essere pubblicati sul sito web della stazione appaltante almeno 30 giorni prima, se di importo superiore a 40mila euro. Nel dettaglio, va pubblicato un avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, o si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorsi i 30 giorni di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori.

Progettazione dei lavori pubblici

In base all’articolo 23, si articola su tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, che devono soddisfare una serie di requisti fondamentali (in primis, il soddisfacimento dei bisogni della collettività), fra cui la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, come quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. L’uso di metodi e procedimenti elettronici può essere richiesto dalle stazioni appaltanti per nuove opere o lavori di recupero, riqualificazione, varianti. Questi strumenti elettronici, “utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari” per “non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Attenzione: al momento, la telematizzazione per queste procedure è un’opzione, ma progressivamente diventerà obbligatoria, con modalità e tempi fissati da specifico decreto attuativo del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. C’è dunque una sorta di fase di passaggio, verso un obbligo che riguarderà stazioni appaltanti, amministrazioni concedenti e operatori economici. In ogni caso, fin da subito l’utilizzo di queste tecnologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione prevista dall’articolo 38 (che, appunto prevede nuovi obblighi di qualificazione di stazioni appaltanti e centri di committenza).

Trasparenza

Vanno pubblicati sul sito, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, tutti gli atti di amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori relativi a
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.

Vanno pubblicati anche, nei due giorni successivi all’adozione:

  • il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico‐finanziari e tecnico‐professionali,
  • la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti,
  • i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.


Tutti gli artti sopracitati vanno pubblicati anche sul sito del ministero dei Trasporti e sulla piattaforma ANAC (anche tramite i servizi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse.

Stazioni appaltanti

Per gli acquisti di forniture o servizi sopra i 40mila euro e la manutenzione ordinaria fra i 150mila e 1 milione di euro, c’è obbligo di procedere attraverso utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione. Le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione prevista dall’articolo 38. Alle nuove misure di digitalizzazione per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria, in relazione agli obblighi di qualificazione delle stazioni appaltanti, dedichiamo specifico approndimento di Ilenia Filippetti.

Fra i requisiti premianti ai fini della qualificazione di stazioni appaltanti e centrali di committenza (articolo 38), la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara.

Obbligo di comunicazioni elettroniche anche comunicazioni e scambio di informazioni per il processo di aggiudicazione svolte da centrali di committenza, che dal 10 ottobre 2018 verrà esteso a tutte le stazioni appaltanti. Previsto un decreto ministeriale che semplifichi le procedure anche attraverso un più ampio ricorso a fìgure e affidamento di tipo telematico.

Procedure di affidamento

C’è l’obbligo di digitalizzarle interamente (previsto dal già citato articolo 44), in base a modalità che saranno fissate da apposito decreto attuativo previsto entro un anno dall’entrate in vigore del Codice degli appalti, quindi entro l’aprile del 2017. La digitalizzazione avviene anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso articolo 44 prevede anche la definizione di migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, individuazione dati rilevanti, raccolta, gestione ed elaborazione dati, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.

Anche in questo caso, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni avvengono per via telematica. Ci sono però una serie di regole: strumenti e
dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, e le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, quindi sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Ci sono poi specifici casi in cui le stazioni appaltanti non sono tenute alle procedure telematiche, ovvero:

  • appalti di natura specialistica, per i quali l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file ch non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
  • quando i programmi in grado di gestire i formati di file per descrivere l’offerta utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili, o sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
  • nei casi in cui l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
  • documenti di gara che richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso con strumenti elettronici;
  • davanti a violazioni della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici, o per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici.


In tutti questi casi, le comunicazioni avvengono per posta o altro supporto idoneo, e la stazione appaltante è tenuta a indicare nella relazione il motivo per cui non sono state utilizzate le procedure di affidamento elettroniche.

In generale le stazioni appaltanti sono tenute a una serie di regole precise, elencate nell’articolo 52, per la trasmissione elettronica delle offerte, relative a trasparenza, obblighi di sicurezza (ad esempio, per quanto riguarda la firma elettronica avanzata). Ci sono poi specifiche procedure telematiche:

  • Sistema dinamico di acquisizione: E’ un procedimento interamente elettronico, si utilizza per acquisti di uso corrente, è aperto per tutto il periodo di efficacia a tutti gli operatori economici che soddisfino i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire. Sono regolamentati dall’articolo 55 del Codice degli appalti.
  • Aste elettroniche: E’ uno strumento che in base all’articolo 56, le stazioni appaltanti possono prevedere, strutturando l’asta come un procedimento elettronico per fasi successive che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. No alle aste elettroniche nel caso di aggiudicazione di lavori o prestazioni intellettuali, non classificabili in base a trattamento automatico. Il ricorso all’asta elettronica va indicato nel bando di gara.
  • Cataloghi elettronici: quando sono previste comunicazioni elettroniche, le stazioni appaltanti possono chiedere di presentare le offerte sottoforma di catalogo elettronico (quindi, predisposto in base a specifiche procedure e formato).
  • Procedure telematiche di negoziazione: ci sono una serie di requisiti da rispettare, in materia di documento informatico e firma elettronica ma non solo, perché i sistemi digitali non alterino la parità di accesso agli operatori, non impediscano, limitino o distorcano la concorrenza. Le regole tecniche sono stabilite dall’AGID con la circolare numero 3 del dicembre 2016.

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